Dato che è passato un pò di tempo da quando ho parlato per la prima volta del tema delle polizze poliennali e poi ancora una seconda quando è stata appartata una modifica all’art. 1899 c.c., ho trovato questo articolo http://www.finanzaediritto.it/articoli/il-regime-delle-disdette-nelle-polizze-pluriennali-dei-rami-elementari-5262.html che riporto qui di seguito proprio per renderlo immediatamente disponibile per una lettura che mi auguro buona ed utile.
Bisogna tenere ben presente che, a seguito della recente modifica dell’art 1899 Cod. civ., vigono nel nostro ordinamento diversi regimi normativi, relativamente alla disdettabilità delle polizze pluriannuali. La pluralità dei regimi deriva dal fatto che il provvedimento che ha modificato nuovamente l’art 1899 Cod civ , la legge 99/2009, è andato a modificare quanto fu introdotto dal c.d. Decreto Bersani Bis (convertito nelle lg n. 40 del 2 aprile 2007), in tema di polizze pluriennali.
Tutto questo potrà sembrare per qualcuno un po’ oscuro, ed allora vediamo di riassumere brevemente il regime della disdettabiltà delle polizza pluriennali (ovviamente per i rami elementari).
A) CONTRATTI PLURIENNALI IN VIGORE STIPULATI ANTECEDENTEMENTE ALLA DATA DEL 3 APRILE 2007 (Legge 40/2007)
Come ho già detto questa categoria di polizze oggi praticamente non esiste più.
Ma potendo oggi essere ancora in corso rapporti pendenti, ricordo che questo tipo di contratti potevano essere disdettati annualmente solo se decorsi almeno tre anni dalla loro stipula tramite lettera raccomandata AR con 60 gg di preavviso rispetto alla scadenza di ogni annualità (o anche meno se la polizza prevede un termine inferiore ai 60gg.). Altrimenti, possono essere disdettati per la loro naturale scadenza se vi è tacito rinnovo.
B) CONTRATTI PLURIENNALI STIPULATI FRA LA DATA DEL 3 APRILE 2007 E IL GIORNO 14 AGOSTO 2009 (Legge 40/2007)
I contratti pluriennali emessi dal giorno 3/4/07 e fino al 14 agosto 2009 sono disdettabili annualmente con preavviso di 60 gg. (o anche meno se la polizza prevede un termine inferiore ai 60gg.). E’ noto a tutti che, a seguito della legge 40/07, molte Compagnie hanno cessato di emettere polizze pluriennali. Pertanto molte agenzie potevano emettere solo polizze con durata annuale. E’ ovvio che queste possono essere sempre disdettate alla loro scadenza annuale se vi è tacito rinnovo.
C) CONTRATTI STIPULATI DAL 15 AGOSTO 2009 IN POI
Come ho già accennato sopra, a decorrere dal 15/8/09 è stato nuovamente riformato l’art 1899 Cod civ. Infatti l’art 21 della Legge 99/2009 – che ha disposto tale modifica – ha nuovamente permesso alle Compagnie la possibilità di stipulare polizze poliennali ma solo a determinate condizioni. In forza di questo ultimo provvedimento i contratti pluriennali – con esplicitazione di uno sconto rispetto alla tariffa frontale – con durata inferiore o pari ai cinque anni, non possono essere disdettati, ma occorre attendere la loro naturale scadenza fermo restando l’obbligo di 60 gg di preavviso in caso di tacito rinnovo. I contratti con esplicitazione di uno sconto di durata superiore ai cinque anni, possono essere disdettati ma solo se trascorso il quinquennio con preavviso di sessanta giorni con effetto dalla fine dell’annualità nel corso della quale la facoltà di recesso può essere esercitata. Dal che si dovrebbe dedurre che i contratti senza esplicitazione di uno sconto, ancorchè pluriennali, possono essere disdettati con preavviso di 60 gg ad ogni scadenza annuale .
Infine è da rilevare come il legislatore abbia inserito nel provvedimento una disposizione che regola il passaggio fra i due regimi. Infatti, ai sensi del successivo comma 4 dell’ art. 21, tale disposizione si applica ai soli contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della stessa legge. Pertanto tale regime si applica solo ai contratti stipulati successivamente al 15 agosto 2009, mentre per quelli stipulati anteriormente resta valido il regime di cui al precedente punto B) delineato dalla Legge 40/07 fino alla loro estinzione.
Tutto chiaro?
Solo per precisare una cosa e cioè che la <strong>“disdetta“</strong> della polizza – intesa nel senso di atto con il quale una delle parti impedisce la proroga di una polizza assicurativa (prevista in forma di “tacita proroga”), tramite la comunicazione prevista dalle condizioni contrattuali – è giuridicamente diversa dal “<strong>recesso</strong>“ disciplinato dal cosiddetto “decreto Bersani” di cui al D.L. n. 7/2007 convertito in legge n. 40/2007, oppure dall’attuale formulazione dell’articolo 1899 del codice civile per i contratti assicurativi stipulati dopo il 15 agosto 2009.
Aggiornamento del 26 luglio 2012.
Nel sito dell’ISVAP, alla pagina per il Consumatore accedendo al link delle domande più frequenti, scegliendo poi dal menù a tendina “Polizze poliennali: recesso“, si leggono le seguenti possibilità, senza citare i termini di recesso diversi dai 60 giorni se la polizza prevede termini inferiori a questi:
1. Per i contratti stipulati antecedentemente al 3 aprile 2007, data di entrata in vigore della legge 40/2007 (legge Bersani), l’assicurato ha la facoltà di recedere dal contratto alla ricorrenza annuale senza oneri e con preavviso di 60 giorni, se sono decorsi almeno tre anni dalla stipula.
2. Per i contratti stipulati successivamente al 3 aprile 2007, data di entrata in vigore della legge 40/2007 e sino al 15 agosto 2009, data di entrata in vigore della legge n. 99/2009, l’assicurato ha la facoltà di recedere annualmente dal contratto senza oneri e con preavviso di 60 giorni.
3. Per i contratti stipulati successivamente al 15 agosto 2009, data di entrata in vigore della legge 99/2009, se il contratto supera i cinque anni, l’assicurato, trascorso il quinquennio, ha facoltà di recedere dal contratto alla ricorrenza annuale con preavviso di 60 giorni.
Solo per precisare una cosa e cioè che la <strong>“disdetta“</strong> della polizza – intesa nel senso di atto con il quale una delle parti impedisce la proroga di una polizza assicurativa (prevista in forma di “tacita proroga”), tramite la comunicazione prevista dalle condizioni contrattuali – è giuridicamente diversa dal “<strong>recesso</strong>“ disciplinato dal cosiddetto “decreto Bersani” di cui al D.L. n. 7/2007 convertito in legge n. 40/2007, oppure dall’attuale formulazione dell’articolo 1899 del codice civile per i contratti assicurativi stipulati dopo il 15 agosto 2009.
Buonasera, dopo aver ricevuto la sua risposta in data 26.01.2011, in rif. alla polizza incendio della mia abitazione stipulata in data 21.03.2008 con Zurich, ho inviato in data 03.02.2011 (- di 60 gg.) la disdetta citando il decreto Bersani.
Oggi 29.03.2011 ricevo dalla Zurich lettera nella quale mi comunicano di ritenere valida la disdetta per la scadenza del 21.03.2012 ma non per quella del 21.03.2011.
Ora cosa devo fare? La mia situazione rientra nel caso B. Era necessario citare il decreto Bersani nella disdetta o era meglio citare l’art. delle condizioni di polizza (30 gg.).
Attendo Suo riscontro, ringrazio e saluto.
Andrea
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