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“Non dobbiamo prepararci solo a ciò che possiamo prevedere, ma anche a ciò che non è prevedibile“.

Chiarimenti IVASS sulle polizze poliennali

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Innanzitutto ben trovati e questo post mi offre l’occasione per augurare a tutti un buon anno.

Torno a scrivere su un argomento che ha visto decine di persone scrivere su questo blog in tema di polizze poliennali, soprattutto dopo la modifica apportata all’art. 1899 del codice civile nell’estate del 2009 che reintrodusse la poliennalità dei contratti assicurativi dei rami danni stipulati dopo l’entrata in vigore e di cui scrissi qui.

Prendo lo spunto dall’articolo Poliennalità delle polizze: 1 a 0 e palla al centro“  (un titolo che mi ha ispirato nella scelta dell’immagine) apparso sul numero 247 di Assinews, nel quale leggo che la nostra Autorità di Vigilanza con questa lettera alle imprese si è pronunciata (finalmente in modo chiaro) sullo spinoso tema della poliennalità dei contratti assicurativi, affrontando alcune questioni precedentemente non toccate dall’ISVAP (ora appunto IVASS) in occasione dell’emanazione della circolare interpretativa chiarimenti applicativi in tema di polizze poliennali del 15 giugno 2010, un tema che ho trattato in questo post del 2012.

Nella lettera si legge in particolare: “richiamando i principi di correttezza e trasparenza che, in base all’art. 183 del Codice delle Assicurazioni, devono improntare le relazioni con i contraenti e gli assicurati, si ritiene che le imprese debbano indicare in polizza, in modo specifico e con adeguata evidenza grafica, la misura della riduzione di premio praticata per il contratto di durata poliennale, nonché dare evidenza della circostanza che, a fronte della suddetta riduzione di premio, il contraente non può esercitare la facoltà di recesso dal contratto per i primi cinque anni di durata contrattuale“.

Credo che questo sia utile alle decine di persone che hanno scritto a questo blog chiedendo spiegazioni su situazioni di contenzioso nate con i loro assicuratori.

In ogni caso, e convengo con Massimo Bertaglia l’articolista di Assinews, il legislatore dovrebbe intervenire ed abolire definitivamente la possibilità di stipulare polizze poliennali che non sono conformi alle esigenze degli assicurati oltre che essere fonte di inutile contenzioso a cui si porrebbe fine prevedendo l’unica possibilità per un assicuratore cioè quella di emettere solo polizze di durata annuale, aspetto che consentirebbe una maggior concorrenza a tutto vantaggio degli assicurati.

Che ne pensate?

5 commenti»

  Alessio81 wrote @

quindi, se in una polizza che ha durata 10 anni ( polizza stipulata nel 2010 ) non è espressamente indicato lo sconto dovuto per la poliennalità di essa, è possibile revocare il contratto anche se non sono passati 5 anni?

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  Mauro A. Del Pup wrote @

@Alessio: così viene ribadito anche dall’IVASS nella lettera che ho allegato in questo post nella quale si legge che “si ritiene che le imprese debbano indicare in polizza, in modo specifico e con adeguata evidenza grafica, la misura della riduzione di premio praticata per il contratto di durata poliennale, nonché dare evidenza della circostanza che, a fronte della suddetta riduzione di premio, il contraente non può esercitare la facoltà di recesso dal contratto per i primi cinque anni di durata contrattuale“. Un saluto

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  Alessio81 wrote @

@Mauro: quindi è possibile recedere dal contratto?

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  Mauro A. Del Pup wrote @

@Alessio: a mio avviso può recedere. Faccia la richiesta al suo assicuratore indicando gli estremi o allegando la lettera dell’IVASS cui ho fatto cenno.
In ogni caso, l’amministratore di questo blog, con questi commenti non vuole fornire consulenza e/o pareri vincolanti su tali temi, ma solo spunti di riflessione sui vari aspetti del rischio sui quali poi ognuno è libero di intraprendere le azioni ritenute più opportune. Un saluto.

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  Alessio81 wrote @

grazie mille!

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