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“Non dobbiamo prepararci solo a ciò che possiamo prevedere, ma anche a ciò che non è prevedibile“.

Archivio per giugno, 2010

L’assicurazione “gassosa“

Forse lo saprai già che, chiunque usi, anche occasionalmente, gas metano o altro tipo di gas fornito tramite reti di distribuzione urbana o reti di trasporto, beneficia in via automatica di una copertura assicurativa contro gli incidenti da gas, ai sensi della delibera n. 152/03 dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas.

Le garanzie prestate riguardano: la responsabilità civile nei confronti di terzi, gli incendi e gli infortuni, che abbiano origine negli impianti e negli apparecchi a valle del punto di consegna del gas (a valle del contatore).

L’assicurazione, di cui ne ha parlato anche l’amico Ugo Fonzar nel suo blog, è stipulata dal CIG (Comitato Italiano Gas) il quale, in ottemperanza alle disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 della deliberazione dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas 152/03 del 12 dicembre 2003, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9 gennaio 2004, il CIG ha stipulato a garanzia per tutti i clienti finali civili del gas, un contratto di assicurazione per gli infortuni, anche subiti dai familiari conviventi e dai dipendenti, gli incendi e la responsabilità civile, derivanti dall’uso del gas loro fornito tramite un impianto di distribuzione, a valle del punto di consegna.

Quello a cui non si pensa, però, è il richiamo all’Art. 1910 Assicurazione presso diversi assicuratori del Codice Civile, il quale recita: “Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l’assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore. Se l’assicurato omette dolosamente di dare l’avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l’indennità. Nel caso di sinistro, l’assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell’art. 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L’assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l’indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l’ammontare del danno. L’assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori“.

Ora, la polizza del CIG in vigore, all’articolo Altre assicurazioni, prevede opportunamente che,  “A parziale deroga dell’art. 1910 l’Assicurato è dispensato dall’obbligo di comunicare l’esistenza di altre assicurazioni per i rischi assicurati dalla presente polizza“.

Ma se l’utilizzatore ha in corso una propria polizza per il rischio dell’Incendio, della Responsabilità Civile verso Terzi o per gli Infortuni (tutte garanzie previste dalla polizza del CIG), anche in queste polizze bisognerà prevedere una sorta di deroga in caso di “altre assicurazioni“, altrimenti il rischio è quello di vedersi rifiutare l’indennizzo dall’assicuratore che non era stato messo a conoscenza delle altre polizze ai sensi di quanto previsto dal citato art. 1910 c.c. .

Lo stesso dicasi per le polizze stipulate dalle banche o da società delle carte di credito che spesso offrono coperture assicurative comprese nel canone fisso e delle quali spesso ci si dimentica per cui, se hai delle polizze personali, verifica cosa queste prevedono nel caso di altre assicurazioni e magari chiedi una deroga al tuo assicuratore utilizzando lo stesso testo utilizzato dalla polizza del CIG.

Quindi: presta attenzione al gas, ma anche alle assicurazioni 😉