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“Non dobbiamo prepararci solo a ciò che possiamo prevedere, ma anche a ciò che non è prevedibile“.

Legge 123/2007: obbligazione solidale del committente per danni non coperti dall’INAIL

La recente lettura di un articolo apparso su ISL – Igiene e Sicurezza del Lavoro n. 1/2008, a cura del prof. di Diritto del Lavoro, Francesco Bacchini dell’Università di Milano-Bicocca, mi da lo spunto per tornare sul tema.

Sappiamo che con la previsione del nuovo comma 3-bis dell’art. 7 del D.Lgs. 626/1994, di cui alla legge 123/2007, “l’imprenditore committente“ viene chiamato a rispondere in solido con l’appaltatore “nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori“ di tutti i danni subiti dal lavoratore “dipendente dell’appaltatore o dal subappaltatore“, nel caso in cui tali danni non risultino indennizzati dall’INAIL.

Il precetto di cui al citato comma 3-bis dell’art. 7, dovrebbe operare nei casi di danno biologico o da inabilità temporanea, nonché a garanzia del risarcimento di danni come quello morale ed esistenziale, mentre deve essere escluso che il committente possa venir chiamato in via solidale con il datore di lavoro appaltatore o subappaltatore a rispondere solidalmente dell’azione di regresso intentata dal’INAIL e ciò in quanto, creditore solidale risulta essere soltanto il lavoratore dipendente dell’appaltatore o del subappaltatore che ha subito il danno non coperto dall’INAIL e, inoltre, il presupposto dell’esercizio dell’azione di regresso è una condanna penale del datore di lavoro o delle persone di cui egli debba rispondere secondo le leggi civili, per il fatto del quale derivano l’infortunio o la malattia professionale risarcita dall’istituto assicuratore.

Infatti, benché l’art. 10 del d.P.R. 1124/1965 preveda l’esonero del datore di lavoro dalla responsabilità civile per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionale, tale esonero non si verifica nell’ipotesi in cui lo stesso datore di lavoro o le persone di cui egli debba rispondere secondo le leggi civili, ovvero secondo l’art. 2049 c.c. (che disciplina la responsabilità dei padroni e dei committenti), abbiano riportato condanna penale per il fatto dal quale l’infortunio o la malattia sono derivati.

Ci si domanda poi se, oltre alle ipotesi di mancata copertura del danno da prte dell’assicurazione obbligatoria, la responsabilità solidale non intervenga anche per danni non coperti in conseguenza della irregolarità totale o parziale della posizione lavorativa e della correlativa accensione della posizione assicurativa, da parte dell’impresa appaltatrice o subappaltatrice nei confronti del lavoratore.

Nel dubbio, anche in ottica di Risk Management, da un lato si rende necessaria per il committente, una verifica puntuale di tutte le posizioni lavorative ed assicurative (ma anche contributive e retributive) dei dipendenti degli appaltatori e subappaltatori, e ciò al fine non tanto di non essere coinvolto nel risarcimento del danno, quanto di precostituirsi documentazione idonea a rivalersi per le somme eventualmente pagate nei confronti dell’appaltatore (o subappaltatore), mentre dall’altro si deve optare per chiedere al proprio assicuratore che la polizza di responsabilità civile aziendale copra anche tale responsabilità solidale.

2 commenti»

  mazzetti mauro wrote @

Non dimentichiamo che il datore di lavoro committente potrebbe essere anche chiamato in causa dall’INAIL ex art. 1916 C.C., in qualità di terzo responsabile dell’infortunio.
Il mio parere è che in questa ipotesi non si tratta di responsabilità solidale ex. art. 2055 C.C., in quanto il danno potrebbe essere non imputabile anche al committente. In questo caso, come anche per il D.L 494/96, vengono accollate responsabilità in capo al committente, anche se non direttamente responsabile dell’infortunio.
Sicuramente la polizza RCT/RCO del committente va integrata in quanto l’oggetto dell’assicurazione è “per danni involontariamente cagionati a terzi ….”, per il caso di specie deve rispondere in solido a prescindere da responsabilità.

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  Mauro A. Del Pup wrote @

Infatti, come accade nel caso un lavoratore assicurato all’INAIL subisca un danno a seguito di un incidente stradale per colpa di un terzo. L’INAIL, poi, di rivarrà sul terzo responsabile per le somme corrisposte al lavoraotre e la stessa cosa lo potrà fare il datore di lavoro per le somme corrisposte al lavoratore nel tempo in cui questo è stato assente dal lavoro.
Per il resto confermo quanto ho scritto nel mio post e condivido il tuo pensiero di dover integrare la polizza RCT-RCO. Io l’ho fatto in alcuni casi e non ho avuto particolari problemi ad ottenere tale estensione di garanzia.
Grazie per il tuo commento.

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