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“Non dobbiamo prepararci solo a ciò che possiamo prevedere, ma anche a ciò che non è prevedibile“.

Polizze Pluriennali: facciamo il punto

Dato che è passato un pò di tempo da quando ho parlato per  la prima volta del tema delle polizze poliennali e poi ancora una seconda quando è stata appartata una modifica all’art. 1899 c.c., ho trovato questo articolo http://www.finanzaediritto.it/articoli/il-regime-delle-disdette-nelle-polizze-pluriennali-dei-rami-elementari-5262.html che riporto qui di seguito proprio per renderlo immediatamente disponibile per una lettura che mi auguro buona ed utile.

Bisogna tenere ben presente che, a seguito della recente modifica dell’art 1899 Cod. civ., vigono nel nostro ordinamento diversi regimi normativi, relativamente alla disdettabilità delle polizze pluriannuali. La pluralità dei regimi deriva dal fatto che il provvedimento che ha modificato nuovamente l’art 1899 Cod civ , la legge 99/2009, è andato a modificare quanto fu introdotto dal c.d. Decreto Bersani Bis (convertito nelle lg n. 40 del 2 aprile 2007), in tema di polizze pluriennali.

Tutto questo potrà sembrare per qualcuno un po’ oscuro, ed allora vediamo di riassumere brevemente il regime della disdettabiltà delle polizza pluriennali (ovviamente per i rami elementari).

A) CONTRATTI PLURIENNALI IN VIGORE STIPULATI ANTECEDENTEMENTE ALLA DATA DEL 3 APRILE 2007 (Legge 40/2007)

Come ho già detto questa categoria di polizze oggi praticamente non esiste più.
Ma potendo oggi essere ancora in corso rapporti pendenti, ricordo che questo tipo di contratti potevano essere disdettati annualmente solo se decorsi almeno tre anni dalla loro stipula tramite lettera raccomandata AR con 60 gg di preavviso rispetto alla scadenza di ogni annualità (o anche meno se la polizza prevede un termine inferiore ai 60gg.). Altrimenti, possono essere disdettati per la loro naturale scadenza se vi è tacito rinnovo.

B) CONTRATTI PLURIENNALI STIPULATI FRA LA DATA DEL 3 APRILE 2007 E IL GIORNO 14 AGOSTO 2009 (Legge 40/2007)

I contratti pluriennali emessi dal giorno 3/4/07 e fino al 14 agosto 2009 sono disdettabili annualmente con preavviso di 60 gg. (o anche meno se la polizza prevede un termine inferiore ai 60gg.). E’ noto a tutti che, a seguito della legge 40/07, molte Compagnie hanno cessato di emettere polizze pluriennali. Pertanto molte agenzie potevano emettere solo polizze con durata annuale. E’ ovvio che queste possono essere sempre disdettate alla loro scadenza annuale se vi è tacito rinnovo.

C) CONTRATTI STIPULATI DAL 15 AGOSTO 2009 IN POI

Come ho già accennato sopra, a decorrere dal 15/8/09 è stato nuovamente riformato l’art 1899 Cod civ. Infatti l’art 21 della Legge 99/2009 – che ha disposto tale modifica – ha nuovamente permesso alle Compagnie la possibilità di stipulare polizze poliennali ma solo a determinate condizioni. In forza di questo ultimo provvedimento i contratti pluriennali – con esplicitazione di uno sconto rispetto alla tariffa frontale – con durata inferiore o pari ai cinque anni, non possono essere disdettati, ma occorre attendere la loro naturale scadenza fermo restando l’obbligo di 60 gg di preavviso in caso di tacito rinnovo. I contratti con esplicitazione di uno sconto di durata superiore ai cinque anni, possono essere disdettati ma solo se trascorso il quinquennio con preavviso di sessanta giorni con effetto dalla fine dell’annualità nel corso della quale la facoltà di recesso può essere esercitata. Dal che si dovrebbe dedurre che i contratti senza esplicitazione di uno sconto, ancorchè pluriennali, possono essere disdettati con preavviso di 60 gg ad ogni scadenza annuale .

Infine è da rilevare come il legislatore abbia inserito nel provvedimento una disposizione che regola il passaggio fra i due regimi. Infatti, ai sensi del successivo comma 4 dell’ art. 21, tale disposizione si applica ai soli contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della stessa legge. Pertanto tale regime si applica solo ai contratti stipulati successivamente al 15 agosto 2009, mentre per quelli stipulati anteriormente resta valido il regime di cui al precedente punto B) delineato dalla Legge 40/07 fino alla loro estinzione.

Tutto chiaro?

Solo per precisare una cosa e cioè che la <strong>“disdetta“</strong> della polizza – intesa nel senso di atto con il quale una delle parti impedisce la proroga di una polizza assicurativa (prevista in forma di “tacita proroga”), tramite la comunicazione prevista dalle condizioni contrattuali – è giuridicamente diversa dal “<strong>recesso</strong>“ disciplinato dal cosiddetto “decreto Bersani” di cui al D.L. n. 7/2007 convertito in legge n. 40/2007, oppure dall’attuale formulazione dell’articolo 1899 del codice civile per i contratti assicurativi stipulati dopo il 15 agosto 2009.

Aggiornamento del 26 luglio 2012.

Nel sito dell’ISVAP, alla pagina per il Consumatore accedendo al link delle domande più frequenti, scegliendo poi dal menù a tendina “Polizze poliennali: recesso“, si leggono le seguenti possibilità, senza citare i termini di recesso diversi dai 60 giorni se la polizza prevede termini inferiori a questi:

1. Per i contratti stipulati antecedentemente al 3 aprile 2007, data di entrata in vigore della legge 40/2007 (legge Bersani), l’assicurato ha la facoltà di recedere dal contratto alla ricorrenza annuale senza oneri e con preavviso di 60 giorni, se sono decorsi almeno tre anni dalla stipula.

2. Per i contratti stipulati successivamente al 3 aprile 2007, data di entrata in vigore della legge 40/2007 e sino al 15 agosto 2009, data di entrata in vigore della legge n. 99/2009, l’assicurato ha la facoltà di recedere annualmente dal contratto senza oneri e con preavviso di 60 giorni.

3. Per i contratti stipulati successivamente al 15 agosto 2009, data di entrata in vigore della legge 99/2009, se il contratto supera i cinque anni, l’assicurato, trascorso il quinquennio, ha facoltà di recedere dal contratto alla ricorrenza annuale con preavviso di 60 giorni.

Solo per precisare una cosa e cioè che la <strong>“disdetta“</strong> della polizza – intesa nel senso di atto con il quale una delle parti impedisce la proroga di una polizza assicurativa (prevista in forma di “tacita proroga”), tramite la comunicazione prevista dalle condizioni contrattuali – è giuridicamente diversa dal “<strong>recesso</strong>“ disciplinato dal cosiddetto “decreto Bersani” di cui al D.L. n. 7/2007 convertito in legge n. 40/2007, oppure dall’attuale formulazione dell’articolo 1899 del codice civile per i contratti assicurativi stipulati dopo il 15 agosto 2009.

68 commenti»

  Andrea wrote @

Buonasera, dopo aver ricevuto la sua risposta in data 26.01.2011, in rif. alla polizza incendio della mia abitazione stipulata in data 21.03.2008 con Zurich, ho inviato in data 03.02.2011 (- di 60 gg.) la disdetta citando il decreto Bersani.
Oggi 29.03.2011 ricevo dalla Zurich lettera nella quale mi comunicano di ritenere valida la disdetta per la scadenza del 21.03.2012 ma non per quella del 21.03.2011.
Ora cosa devo fare? La mia situazione rientra nel caso B. Era necessario citare il decreto Bersani nella disdetta o era meglio citare l’art. delle condizioni di polizza (30 gg.).
Attendo Suo riscontro, ringrazio e saluto.

Andrea

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  Mauro A. Del Pup wrote @

@Andrea: ritengo che la disdetta da lei inviata sia corretta e debba essere accettata dalla compagnia in quanto per lei valeva la Bersani. Inviando la disdetta il 03.02.2011 ha inoltre rispettato i 30 giorni di disdetta previsti in polizza e quindi non vedo altre ragioni che ostano alla chiusura del contratto. A chi ha inviato la disdetta? All’agenzia oppure alla direzione della Zurich a Milano? Da chi ha ricevuto la risposta?

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  Andrea wrote @

La disdetta l’ho inviata alla direzione della Zurich a Milano, e la risposta l’ho ricevuta sempre dalla stessa direzione.
Lei ha riportato l’articolo di finanzaediritto.it nel cui punto B i contratti emessi dal 3/4/2007 e fino al 14/08/2009 si possono disdettare annualmente con preavviso di 60 gg. (o anche meno se la polizza prevede un termine inferiore ai 60 gg.) come appunto cita l’art. delle CGA del contratto della mia polizza incendio.
Quindi mi chiedo perchè Zurich risponde di non accettare la disdetta per quest’anno?
Cosa mi consiglia di fare?
Qual’è la risposta che dovrei inoltrare alla Zurich per far valere le mie ragioni?
Nel frattempo ho dovuto emettere un contratto (questa volta annuale) con altra compagnia per cautelarmi dal rischio incendio della mia abitazione.
Grazie, saluti

Andrea

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  Marco_Pietro wrote @

Buongiorno,
chiedo scusa in anticipo se mando due volte lo stesso post ma non trovo piu’ la mia richiesta d’aiuto precedente.
Mi servirebbe un aiuto per capire in quale situazione sono finito. Lo scorso10 Giugno 2005 ho sottoscritto la polizza infortuni dell’Ina Assitalia Persona Più, che con durata di 5 anni è scaduta (teoricamente) il 10 Giugno 2010. Lo scorso 1 Aprile, un certo tizio che non ho mai conosciuto (che poi mi ha anche mandato una mail informale per le coordinate ibann) mi segnala che la polizza si autorinnova (!) e che sono in ritardo per la rata semestrale sino al 10 Dicembre 2010 e mi trovero’ a pagare anche la successiva.
Leggendo il contratto, pero’, non si fa nessun riferimento esplicito ad autorinnovi, se non ad una proroga che sarebbe regolamente da un articolo della nota informativa a me mai consegnata e impossibile da scaricare dal sito ina-assitalia (e’ clamorosamente stato omesso il prodotto persona piu’ da ogni sezione).
Ora non so bene che fare e, per non sbagliare, ieri ho mandato una raccomandata di disdetta facendo riferimento unicamente al numero polizza (non ho messo cenni ad autorinnovi o similari). La domanda per cui vi chiedo un aiuto è questa: le polizze infortuni, o piu’ precisamente la polizza persona piu’ dell’ina-assitalia, si rinnova in automatico? La telefonata che ho ricevuto (da un numero privato) non e’ solo un tentativo per spillarmi ulteriori soldi che, in caso di bonifico, riattiverebbe il contratto? Ammesso che si sia veramente autorinnovata, devo pagare il premio semestrale del secondo contratto per rendere valida la mia disdetta o posso non pagare in luogo di non aver goduto di nessuna copertura?
Grazie tantissimo per il vostro aiuto.
Marco_Pietro

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  Mauro A. Del Pup wrote @

@Marco_Pietro: se lei non ha inviato regolare disdetta per il 10 giugno 2010, la polizza dovrebbe essersi rinnovata almeno per un altro anno a meno che (ma ne dubito) non sia prevista la clausola non del rinnovo tacito, ma della scadenza della polizza in mancanza di esplicito rinnovo.
In polizza dovrebbe esserci l’articolo “Proroga dell’assicurazione“ o qualcosa di simile dove sono indicati i termini per l’eventuale disdetta.
Se la polizza non è stata disdetta lei dovrebbe pagare il premio annuo fino al 10 giugno 2011 anche per il periodo in cui non ha goduto della copertura assicurativa. Se deve pagare, lo faccia recandosi presso l’agenzia con la quale ha stipulato la polizza facendosi rilasciare contestuale quietanza relativa al premio pagato sottoscritta e timbrata dall’agente.
Bene ha fatto ad inviare comunque la disdetta, ma dovrebbe verificare di essere dentro i termini (solitamente di 60 o anche di 30 giorni prima della scadenza).
Mi faccia sapere.

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  Marco_Pietro wrote @

Salve, innanzitutto grazie del consiglio; alla luce della disdetta ricevuta per raccomandata, ho ricevuto giusto oggi una lettera di un avvocato in cui mi viene intimato di pagare entro 8 giorni per il premio dal 10/06/2010 al 10/12/2010. Ovviamente mi recherò domattina in posta per effettuare il pagamento immediato tramite il bollettino allegato. Ho però un ulteriore dubbio ed una paura: il dubbio, se dovro’ pagare anche l’ulteriore premio dal 10/12/2010 al 10/06/2011 sebbene ho mandato disdetta lo scorso 07/04/2011; la paura: ho la necessita’ di chiedere presto un mutuo ad un istituto di credito, e’ possibile che per il ritardo di pagamento per cui mi ha scritto addirittura un avvocato venga segnalato alla CRIF? Se ci fosse questo rischio, c’è un modo (legittimo) per intimargli di non farlo? Spero che comprenda le mie ansie e che mi risponda nuovamente, la ringrazio ancora tanto.
Marco_Pietro

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  Mauro A. Del Pup wrote @

@Marco_Pietro: alla luce di quanto mi scrive trova conferma quanto le avevo detto circa il fatto che la polizza è ancora in vigore e perciò, salvo accordi diversi con l’assicuratore, dovrà pagare il premio fino alla naturale scadenza annuale della stessa posta al 10.06.2011.
La disdetta che lei ha inviato in data 07.04.2011 vale affinché la polizza non abbia più a rinnovarsi dal 10.06.2011 per un altro anno, ma fino al 10.06.2011 lei dovrà pagare il premio alla compagnia assicurativa.
Devo dirle che non conosco la procedura di segnalazione alla CRIF, perciò non saprei darle una risposta corretta al proposito, anche se credo che alla Centrale Rischi non vengano segnalati casi come il suo. Tuttavia, la consiglio di informarsi presso la sua banca di fiducia. Mi faccia sapere. Un saluto.

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  Mauro A. Del Pup wrote @

@Andrea: la strada è quella giusta.
Anche se il blog non è nato per la consulenza se, come le avevo scritto privatamente, mi fa avere via email il n. di polizza e l’agenzia con cui ha fatto la polizza, provo a vedere se riesco a segnalare il caso alla Zurich. Un saluto.

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  paolo wrote @

Buongiorno.
Se in polizza non è esplicitato “lo sconto” e cioè non si evince quale e quanta sia la differenza tra quello che sarebbe stato il premkio su polizza annuale rispetto a quello su polizza quinquennale, il contratto è disdettabile?

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  Alessandro wrote @

Buongiorno, ho una polizza stipulata il 28/12/2000 con scadenza il 28/12/2020. Ho sospeso i pagamenti nell’aprile 2007 e oggi chiedendo la disdetta la compagnia non vorrebbe restituirmi l’intero capitale versato facendomi pagare penali per circa un terzo del capitale. Volevo sapere se tutto questo è corretto. Grazie e buon lavoro.

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  Mauro A. Del Pup wrote @

@Alessandro: se la polizza, come credo, è una c.d. polizza vita a capitalizzazione, il meccanismo che lei cita è chiamato “valore di riscatto“ cioè l’assicurato può interrompere il versamento dei premi e chiedere di uscire dal programma sottoscritto, ma tale scelta prevede delle penalità che variano da contratto a contratto. Per essere precisi si dovrebbe leggere cosa prevede il suo contratto e valutare bene cosa fare. Ad esempio, potrebbe chiedere all’assicuratore di lasciare che i premi versati continuino a maturare un interesse e poi chiedere il riscatto più avanti nel tempo. Solitamente un buon assicuratore questo servizio lo svolge e le da modo di prendere la decisione migliore. Mi faccia sapere.

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  Aldo Li Volsi wrote @

Salve, il quesito è questo:

Ho una Polizza Infortuni abbinata ad un mutuo stipulata post modifica art. 1899 c.c., con premio unico anticipato e di durata legata al mutuo quindi di molto superiore a 5 anni.

Nella stessa polizza non è indicata alcuna riduzione dovuta a qualsivoglia sconto nè tantomeno si accenna ad un qualsiasi diritto di recesso.

C’è possibilità di recedere entro i 30 gg dalla stipula, basandosi sul mancanza di indicazione nella polizza dello sconto (oltre a mancare ogni riferimento al diritto di recesso) ?

Oppure, se mancando indicazione dello sconto posso disdire la polizza alla prima scadenza annuale, quanto recupero del costo della stessa dopo un anno ?

grazie,
cordiali saluti

Aldo

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  Mauro A. Del Pup wrote @

@Aldo: è sicuro che sia una polizza infortuni, oppure è una polizza vita caso morte? Non mi è chiaro l’aspetto del premio unico (che per me significa aver pagato un premio per l’intera durata contrattuale della polizza?!?) e anche quando lei mi chiede quanto potrebbe recuperare del costo della stessa dopo un anno: se fosse una polizza infortuni, non si recupera nulla del premio versato perché lo stesso serve solo a coprire il rischio. Se mi fornisce altre informazioni posso tentare di darle una risposta più precisa.

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  Aldo Li Volsi wrote @

Salve,
è una polizza come quasi identica a questa:

Fai clic per accedere a 3883%20CRST%201011%20-%20Infortuni_Modulo_Privacy.pdf

con la differenza che nella mia non c’è (per fortuna) l’articolo 8 che prevede il divieto di recesso.

E’ abbinata al mutuo che ho fatto anche se era facoltativa. Il costo di tale polizza mi è stato detratto il giorno del rogito per intero (premio unico anticipato).

Quello che non capisco è:

a) non essendo indicato in alcun modo lo sconto che si dovrebbe invece indicare per legge visto che trattasi di un polizza poliennale, si dovrebbe poter disdire come se fosse una polizza annuale, giusto ?

b) riuscendo a recedere/disdire 60gg prima della scadenza annuale, recupero qualcosa dell’importo versato ?

grazie ancora !

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  aldejes wrote @

è una polizza come quasi identica a questa:

Fai clic per accedere a 3883%20CRST%201011%20-%20Infortuni_Modulo_Privacy.pdf

con la differenza che nella mia non c’è (per fortuna) l’articolo 8 che prevede il divieto di recesso.

E’ abbinata al mutuo che ho fatto anche se era facoltativa. Il costo di tale polizza mi è stato detratto il giorno del rogito per intero (premio unico anticipato).

Quello che non capisco è:

a) non essendo indicato in alcun modo lo sconto che si dovrebbe invece indicare per legge visto che trattasi di un polizza poliennale, si dovrebbe poter disdire come se fosse una polizza annuale, giusto ?

b) riuscendo a recedere/disdire 60gg prima della scadenza annuale, recupero qualcosa dell’importo versato ?

grazie ancora !

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  aldejes wrote @

ps: sarebbe ancora meglio se potessi recedere nei 30 giorni, ma purtroppo per le polizze infortuni il diritto di recesso non è esercitabile ahimè.

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  aldejes wrote @

Salve,
sicurissimo che sia una polizza infortuni. è la Polizza collettiva N. 9000013ZB che si trova anche in rete, abbinata ad un mutuo di durata che va dai 25-35 anni.
In questa polizza non è indicato alcuno sconto o riduzione del premio, pur essendo una polizza poliennale.

In questo caso quindi come posso comportarmi ?
Si può disdire annuale come se fosse una polizza annuale ?
E se si, quanto si può recuperare dell’importo pagato (premio unico anticipato di 3200,00 €) ?

Grazie,
cordiali saluti !

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  facco gianni wrote @

Buongiorno, ho in essere una polizza di durata annuale con tacito rinnovo e scade ai primi di dicembre,
una polizza rct stipulata nel 2004 e che sostituiva una precedente di durata poliennale. Questa ultima in essere, Prevede la disdetta 3 mesi prima della scadenza annulae.
, volevo sapere se 60 gg sono suficienti cosi’ come previsto dal decreto bersani o se è valido quanto scritto sul contratto stipulato nel 2004. grazie

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  ombretta wrote @

Buongiorno, io avrei questo quesito. Avevo una polizza infortuni del guidatore con durata decennale stipulata prima del 2007 e sostituita per durata residua ad ottobre 2010. Quest’anno ho inviato disdetta, ma la compagnia mi dice che non posso recedere dal contratto in quanto la polizza è pluriennale con diritto ad uno sconto. E’ così anche se la polizza era una sostituzione con durata residua?

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  G.B. Antongiovanni wrote @

Buonasera.
Il 13/11/11 alle 19.50 ho sottoscritto una polizza decennale per gli infortuini dei figli con INA-Assitalia di Bergamo.La polizza non prevede sconti. Verificate meglio le condizioni, in data 13/12/11 ho inviato comunicazione di recesso via fax, seguita da raccomandata datata 13/12 ma spedita il 14/12 alle 12. La compagnia mi nega il recesso. Ha ragione? In subordine, posso disdettare la polizza alla scadenza annuale, anzichè quinquennale come comunicato dalla compagnia?
Grazie. G.B. Antongiovanni

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  Mauro A. Del Pup wrote @

@Ombretta: se la polizza prevede uno sconto lei la potrà disdettare solo quando saranno trascorsi cinque anni dalla data (nel 2010) della sostituzione della vecchia polizza con la nuova.

@Antongiovanni: il diritto di recesso deve essere esercitato entro 14 giorni per il tipo di polizza da lei stipulata, mentre il termine è di 30 giorni per le polizze vita. In questo la caso la compagnia ha ragione, ma non ce l’ha quando le dice di attendere i cinque anni per disdire la sua polizza se, come mi scrive, nella stessa non è stato esplicitato alcuno sconto. In questo caso, infatti, i contratti senza esplicitazione di uno sconto, ancorchè pluriennali, possono essere disdettati con preavviso di 60 gg ad ogni scadenza annuale. Consiglio di inviare la disdetta (può farlo anche subito) sia all’agenzia di Bergamo che alla direzione dell’Ina-Assitalia. Mi faccia sapere.

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  Mario wrote @

Complimenti per la rubrica.
E’ possibile avere una spiegazione in merito all’esplicitazione dello sconto?
Deve essere scritto il suo importo?
Molte compagnie si limitano a evidenziare nel documento della cosidetta adeguatezza che il cliente ha accettato la durata pluriennale a fronte di uno sconto ma non riportano ne la percentuale ne la cifra però precisano che il contratto non può essere disdetto prima di 5 anni.

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  Mauro A. Del Pup wrote @

@Mario: innanzitutto grazie per l’apprezzamento. In merito alla sua domanda le confermo che l’assicuratore che intende far sottoscrivere all’assicurato una polizza con durata poliennale, deve obbligatoriamente esporre lo sconto in polizza in modo evidente: se non lo fa la polizza può essere disdettata alla prima ricorrenza annuale. Ogni altra indicazione diversa da questa utilizzata dalla compagnia (come la procedura da lei descritta) non è da ritenersi valida. Un saluto.

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  giuly wrote @

Anch io sto cercando di disdettare una polizza poliennale senza indicazione di quanto sconto ho beneficiato,ma comunque mi negano il recesso facendomi notare che in polizza è indicato che si tratta di una polizza poliennale perchè ho beneficiato di una riduzione di premio….però non indicano quanto.
Posso far qualcosa in merito?

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  Mauro A. Del Pup wrote @

@Giuly: come ho scritto nel commento precedente l’effettiva riduzione del premio deve essere supportata da un adeguato elemento probatorio che deve essere realizzato per iscritto, in assenza del quale non si potrebbe ritenere sussistente il presupposto che consente la stipulazione di una polizza di durata superiore all’anno. Ne consegue che il contraente potrà quindi esercitare i diritti tipici di una polizza di durata annuale, oppure impugnare il contratto per un vizio del consenso sulla sua durata.

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  giuly wrote @

Giustissimo e ti ringrazio per la risposta però a quanto pare l’ ISVAP dice che non è obbligatorio indicare la percentuale di sconto applicata…e anche l’agenzia assicurativa facendole notare le cose da te sopracitate mi negano comunque la disdetta…
Come si potrebbe agire??
Grazie mille

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  giosi wrote @

Salve, vorrei sapere se è vi è possibilità di disdettare una polizza salute sanicard pluriennale stipulata il 6 luglio 2006 e rinnovata il 6 luglio 2011con scadenza quinquennale. . Preciso che il numero della polizza è stato cambiato ma nel contratto è esplicitato che si tratta di rinnovo ai sensi del precedente contratto.
Grazie e complimenti per la rubrica

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  gina wrote @

Sono interessata a conoscere la risposta che viene data a giuly (10 aprile 2012).

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  Mauro A. Del Pup wrote @

@ Giuly @Giosi @Gina: non mi sono dimenticato se riesco risponderò entro domani.

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  Sabri wrote @

Salve, in data 24/09/2009 ho sottoscritto una polizza decennale contro gli incendi e RC per la mia abitazione e nella polizza è specificato lo sconto applicato. Ora nel 2011 la casa in oggetto è stata sottoposta ad una ristrutturazione radicale (abbattimento muri perimetrali e mantenimento dello scheletro ) e quindi i valori assicurati sia in termini di valore di fabbricato che di contenuto sono drasticamente ridotti . Ho sospeso il pagamento dell’assicurazione e chiesto la disdetta ma mi è stata negata. Ho chiesto la riduzione dei valori assicurati con il ricalcolo di un nuovo premio ma non mi rispondono. Nel frattempo una società di recupero crediti mi initima al pagamento dell’annualità scaduta.
Cosa posso fare ?
Grazie

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  Mauro A. Del Pup wrote @

@Sabri: la prima domanda che mi viene da farle è perché abbia scelto di stipulare una polizza con durata decennale quando è preferibile stipulare una polizza con durata annuale (come la RC Auto) che si rinnova se non disdettata.
Detto questo, è facoltà dell’assicurato sia di aumentare i valori assicurati che di diminuirli: bisogna che lei veda in polizza cosa prevedono le CGA – Condizioni Generali di Assicurazione. In ogni caso, se non l’ha già fatto, la comunicazione con la richiesta di diminuzione dei valori per i motivi da lei addotti, va fatta con lettera raccomandata alla direzione della compagnia e p.c. all’agenzia presso la quale è appoggiata la polizza, chiedendo esplicitamente che sia la direzione a risponderle. La società di recupero crediti dovrebbe essere stata attivata dalla direzione della compagnia che non è stata informata dall’agente e si è basata solo sul mancato pagamento del premio da parte sua. Mi faccia sapere se le sono stato utile.

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  andrea wrote @

Buon giorno,leggendo e trovandomi nella stessa situazione di Andrea (polizza casa poliennale stipulata 2005)post del 29.03.2011 ho inviato la disdetta 35 giorni prima rispetto alla scadenza indicando in polizza l’articolo che fa riferimento alla disdetta dei 30 gg
Ma ,prima l’agenzia e poi la direzione mi hanno contestato il fatto che essendo in contratto poliennale anche se stipulato ante bersani 2005 ed anche se nelle condizioni si fa riferimento a 30 gg il termine per la disdetta è come dice la legge 60 giorni prima.
i 30gg indicati nelle condizioni contrattuali loro li intendono riferirsi al termine contrattuale dei 10 anni quindi 2015 per il tacito rinnovo.
Ora mi è arrivata una lettera da parte di una società di recupero crediti che mi richiede il premio entro 5 gg in alternativa faranno gli atti legali.
Cosa fare?
Nel mentre ho già contratto altra polizza sulla casa di durata annuale.
Vi ringrazio anticipatamente per un vostro parere.
Andrea

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  Mauro A. Del Pup wrote @

@Andrea del 19.06.2012: posso confermare che, se la situazione è quella da lei prospettata, la sua disdetta è legittima e deve essere accettata dalla sua compagnia. A questo punto, le consiglio di scrivere una lettera AR direttamente all’ISVAP descrivendo il caso ed allegando le risposte ricevute e, per conoscenza, alla direzione della sua compagnia. Mi faccia sapere. magari prima visiti il sito dell’ISVAP qui dove potrà accedere anche ad un numero verde per ulteriori informazioni e mi faccia sapere: http://www.isvap.it/isvap/imprese_jsp/HomePageSezione.jsp?nomeSezione=PER_IL_CONSUMATORE&ObjId=90231&titolo=PER%20IL%20CONSUMATORE
Solo per precisare una cosa e cioè che la “disdetta“ della polizza – intesa nel senso di atto con il quale una delle parti impedisce la proroga di una polizza assicurativa (prevista in forma di “tacita proroga”), tramite la comunicazione prevista dalle condizioni contrattuali – è giuridicamente diversa dal “recesso“ disciplinato dal cosiddetto “decreto Bersani” di cui al D.L. n. 7/2007 convertito in legge n. 40/2007, oppure dall’attuale formulazione dell’articolo 1899 del codice civile per i contratti assicurativi stipulati dopo il 15 agosto 2009.

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[…] tanti dubbi e domande riguardo alla possibilità di recesso dai contratti assicurativi, ho postato qui alcune considerazioni che hanno poi ricevuto un buon numero di commenti e altrettante risposte e, […]

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  CRISTIAN wrote @

Buongiorno avrei bisogno di un chiarimento urgente,una volta inviata disdetta la compagnia ha una tempistica come obbligo di legge per comunicare l’accettazione o la non accettazione della disdetta?se si dove posso trovare questa dicitura?dal mio punto di vista sicuramente si perchè se no basterebbe che tutte le disdette non nei termini o non corrette, non gli venga data nessuna risposta e al giorno della scadenza viene richiesto il premio
Grazie mille per il tempo dedicatomi

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  Mauro A. Del Pup wrote @

@Cristian: la compagnia non ha alcun obbligo di comunicare l’accettazione e meno della disdetta. Se questa è stata inviata con le modalità e nei termini richiesti dal contratto (es. lettera raccomandata AR inviata 90 giorni prima della scadenza annuale della polizza) allora la disdetta è valida a tutti gli effetti e lei può sentirsi libero dagli obblighi contrattuali che aveva assunto con quella compagnia. Attenzione a che i 90 giorni (potrebbero essere anche 60 oppure 30) siano effettivamente tali.
Talvolta si corre nell’errore di contare giorni inferiori (magari perché c’è di mezzo febbraio) con il rischio che la stessa non sia valida. Nessuno, tuttavia, vieta di inviarla anche molto prima del termine inserito in polizza.

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  Lara wrote @

Buonasera. Non ho trovato la sua risposta data al quesito di Giusy e le altre :
@ Giuly @Giosi @Gina: non mi sono dimenticato se riesco risponderò entro domani.
Potrebbe farmi sapere?
Sono interessata ad avere la sua risposta alla mail di Giuly del 10/04/2012 in quanto anche io mi trovo nella stessa situazione ed ho lo stesso problema.
Come dovrei agire?

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  giovanni wrote @

Buona sera, vorrei sapere se è valida la disdetta inviata via fax per una polizza incendio di un capannone.
grazie. giovanni

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  CRISTIAN wrote @

Buonasera giovanni no non è valido il fax,per le disdette rami elelmentari come nel suo caso è obbligatoria raccomandata 30 o 60 giorni prima in base alle condizioni di polizza Saluti

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  Barbara wrote @

Buonasera io ho un problema opposto a quelli che trovo qui. Nel 2013 ho sottocritto una polizza per ricoveri e interventi con obbligo di rinnovo per 10 anni. Purtroppo, ahimè, in questi anni ne ho fatto largamente uso. A gennaio scadono i 10 anni e io vorrei continuare ad essere coperta, perchè difficilmente troverò qualcuno ancora disposto ad assicurarmi. L’assicurazione però non si è fatta viva. Posso invocare il tacito rinnovo? Trovo informazioni solo sulla disdetta da parte dell’assicurato e nulla su quella dell’assicuratore. Grazie
Barbara

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  Mauro A. Del Pup wrote @

@Barbara: credo che la polizza sia stata stipulata nel 2003 e quindi scade nel 2013. La risposta alla sua domanda sta scritta nella polizza tra le condizioni generali del contratto, dove troverà le modalità di rinnovo della polizza che potrebbe prevedere il tacito rinnovo se non disdettata dalle parti (la polizza si rinnova per un ulteriore anno o al massimo due), oppure senza tacito rinnovo alla scadenza dei dieci anni ed allora la polizza si intenderà automaticamente cessata dalla prossima scadenza. Un saluto.

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  Fabio T. wrote @

Buonasera, nel maggio 2010 ho stipulato una polizza RC professionale dalla durata di 5 anni. Se non ho interpretato male quello che ho letto fino ad ora, non ho la possibilità di disdirla in quanto in polizza è riportato “il presente contratto gode di una riduzione del premio ai sensi della legge numero 99 del 23 luglio 2009. Se la durata del contratto supera i 5 anni, l’assicurato trascorso il quinquennio, ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 60 giorni e con effetto dalla fine dell’annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata”. Quindi devo mantenere la polizza in essere fino a maggio 2015?

Grazie

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  Mauro A. Del Pup wrote @

@Fabio: ha letto bene ed ha interpretato correttamente il dettato legislativo. Una nota sullo sconto che non deve essere solo citato facendo riferimento alla norma, ma dev’essere soprattutto esplicitato in cifra.

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  Fabio T. wrote @

La ringrazio per la risposta. La cifra precisa dello sconto non è indicata in modo diretto. Nella sezione conteggio del premio tra le cose indicate c’è scritto che il premio non può essere inferiore a 936 euro e nella prima pagina della polizza c’è scritto rata semestrale di 355.82 euro + imposte e nella sezione clausole speciali che sostistuiscono la parte relativa al premio di 936,00 euro indicano che il premio al netto delle imposte non può essere inferiore a 711,64 euro. Lo sconto annuo lo si può calcolare quindi per differenza e sarebbe di 224.36 euro, ma questa cifra non viene indicata in alcuna parte della polizza. C’è qualche possibilità di recedere? Grazie per la solita disponibilità e precisione nelle risposte

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  Mauro A. Del Pup wrote @

@Fabio T. Preso atto di quanto mi scrive, devo dirle che le sue considerazioni non sono corrette poiché l’importo di 224,36 è il risultato della differenza tra 936 e 711,64 euro. Se quest’ultimo è il premio imponibile (cioè al netto delle imposte che in questa polizza dovrebbero essere pari al 22,25%), il premio al lordo delle imposte diventa pari a 870,00 euro. Se, invece, l’importo di 711,64 euro è il premio netto, bisogna verificare che non vi siano anche degli accessori nel qual caso, al premio netto vanno sommati gli accessori e poi le imposte. Come vede, quindi, l’importo che lei paga in un anno è pari a 870,00: le torna? Controlli. Ora bisognerebbe capire perché in polizza è stato esposto il premio di 936,00 euro, ma sicuramente il ragionamento che lei ha fatto manca di qualche passaggio. Lo sconto, quindi, deve essere indicato in maniera esplicita in polizza, altrimenti vale quanto le ho già detto. Mi faccia sapere.

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  Fabio T. wrote @

Mi sa che sono stato un po’ confusionario nello spiegarmi. Dunque: alla fine pago all’anno 870 euro di polizza e nella PRIMA pagina della polizza ho indicato l’importo della prima rate e delle successiva rate semestrali di 435 euro (imposte incluse) ed il richiamo alle clausole speciali.
Nella SECONDA pagina ho la sezione “clausole speciali” dove dicono che le clausole seguenti sostituiscono quelle presenti in polizza e ho:
1)su che importo viene conteggiato il premio edil tasso;
2) che il premio minimo annuo al netto delle imposte è di 711,64
3) “il presente contratto gode di una riduzione del premio ai sensi della legge numero 99 del 23 luglio 2009. Se la durata del contratto supera i 5 anni, l’assicurato trascorso il quinquennio, ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 60 giorni e con effetto dalla fine dell’annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata”
Nella TERZA “conteggio premio” ho
1) il tasso applicato per il conteggio del premio (leggermente superiore di quello indicato nella sezione della seconda pagina)
2) in contraente prende atto che il premio (al netto delle imposte) dovuto alla Società per ciasun periodo assicurativo in nessun caso potrà essere inferiore a euro 936,00
E poi ci sono i fogli sulla privacy. Quindi lo sconto esposto in cifrà non è indicato, ma hanno indicato nella terza pagina un costo di 936 euro e nella seconda quello di 711.64. Credo basti questo per non darmi la possibilità di disdire, o no?

Grazie

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  Mauro A. Del Pup wrote @

@Fabio: un pò in ritardo, ma ci sono. Letta così pare che sia stato applicato uno sconto, ma ritengo che la disposizione di legge debba essere rispettata in modo sostanziale e non di pura forma, in ossequio alle esigenze di trasparenza cui senza dubbio s’ispirano gli obblighi d’informazione in materia assicurativa, che a mio avviso impongono di rendere evidente e misurabile l’ammontare della predetta riduzione del premio. Suggerisco, quindi, di scrivere all’assicuratore facendo riferimento al dettato del primo comma del regolamento ISVAP (oggi IVASS – http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp) n.35/2010, che testualmente recita: “Le imprese (cioè gli assicuratori) forniscono riscontro per iscritto ad ogni richiesta di informazione presentata dal contraente o dagli aventi diritto in merito al rapporto assicurativo entro venti giorni dalla ricezione della richiesta.”. Nella richiesta ovviamente va specificato la necessità di conoscere l’entità della riduzione praticata per la specifica polizza in questione. Un saluto e mi scriva le sue decisioni.

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  umberto wrote @

Ho una polizza infortuni con contratto quinquennale. Ho fatto la disdetta per l’anno 2013 ma non è stata accettata perche è stata fatta non rispettando i famosi 60 giorni . quindi devo pagare il premio relativo all’anno 2013, in tutta questa confusione ho pagato il premio dopo quindici giorni dalla scadenza .
il caso ha voluto che mi sono infortunato il giorno stesso che ho coperto il premio, ma l’assicurazione non non copre perche devono passare 24 ore dal pagamento ,visto che il premio è stato pagato in ritardo. Questa clausula vale anche per i contratti quinquennali , dato che l’assicurazione comunque mi obbligava a pagare il premio in ogni caso .Spero di essere stato chiaro.

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  Mauro A. Del Pup wrote @

@Umberto: per rispondere in maniera adeguata bisognerebbe capire bene quali sono le date esatte di effetto e scadenza della polizza. In ogni caso, se la polizza era scaduta ed il premio è stato pagato dopo il periodo di mora (che il è il periodo dopo la scadenza ed entro il quale si può pagare il premio con la garanzia assicurativa ancora operante) allora la compagnia ha ragione perché la copertura ritorna ad essere operante dopo le ore 24,00 del giorno in cui ha pagato il premio di rinnovo.

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  Giorgio wrote @

Buongiorno, avrei bisogno di sapere il modo in cui vengono conteggiati i 60 giorni per la disdetta di un contratto assicurativo. Mi pare che non sia specificato in nessuna norma il modo di conteggio dei giorni…grazie!
Ho un grosso problema con Fondiaria Sai, mi contestano la disdetta dicendomi che non viene conteggiato il giorno di scadenza della polizza.

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  Luca wrote @

Buongiorno,
sono Luca e vorrei chiederle gentilmente alcuni chiarimenti sulla mia situazione.
Mio papà aveva stipulato una polizza quinquennale nel 2009 relativa agli infortuni (con scadenza nel 2014). Al momento del suo decesso io mi sono ritrovato a dover modificare tale polizza, escludendo appunto mio padre. Volevo sapere se la polizza sostitutiva della precedente che presenta come data d’inizio il 2013 e come scadenza il 2018 può essere disdetta lo stesso nel 2014 o se adesso i 5 anni minimi di contratto ripartono dal 2013

Grazie

Cordiali saluti

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  Mauro A. Del Pup wrote @

@Luca: Purtroppo, se la polizza è stata modificata e sostituita con un nuovo numero di polizza questa decorre dal 2013 e termina nel 2018: era sufficiente che il suo assicuratore facesse la modifica contrattuale mantenendo fermo il termine di scadenza della vecchia polizza, un aspetto di correttezza che ogni assicuratore professionale dovrebbe ricordare al proprio cliente.
Tuttavia, le ricordo di verificare che su tale contratto sia esplicitato chiaramente ed in cifra lo sconto rispetto alla tariffa frontale altrimenti, in assenza di tale esplicitazione, il contratto potrà essere disdettato ad ogni ricorrenza annuale fermo restando l’obbligo di 60 gg di preavviso. Un saluto

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  Elisa wrote @

Buonasera,
avrei necessità di un chiarimento sulla possibilità di recesso da una polizza casa multigaranzie della durata di 10 anni, scadenza 02/2020, stipulata il 02/2010 da mia zia ora deceduta. Il contratto ne va a sostituire uno precedente e riporta la specifica che gode di una riduzione del premio, con riferimento all’art. 1899 cod.civ. come modificato dal 2° comma dell’art.21 della legge n.99 del 2009; indica che la possibilità dell’assicurato di recesso sarà applicabile una volta trascorsi i 5 anni con 60 giorni di preavviso. Non riesco ad identificare una cifra di sconto, ma è solo presente una tabella con un calcolo di “rata di perfezionamento” e una di “rata successiva” per i vari rischi con un totale più elevato.
Mia madre, sorella della defunta, ha inviato comunicazione di disdetta allegando copia del certificato di morte, ma la stessa non è stata accettata dall’assicurazione. Gli eredi, che eventualmente saranno stabiliti a seguito delle pratiche di apertura del testamento, sono vincolati al presente contratto a minimo 5 anni ?
Spero di poter avere un aiuto o comunque un chiarimento, non sappiamo come comportarci.
Complimenti per la rubrica e grazie per il tempo dedicatomi.
Cordiali saluti.

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  Mauro A. Del Pup wrote @

@Elisa: l’attesa è stata un pò lunga, ma forse ne è valsa la pena perché ho postato un articolo (https://delpup.wordpress.com/2014/01/24/chiarimenti-ivass-sulle-polizze-poliennali/ ) che certamente l’aiuterà a fare chiarezza in modo autorevole. Mi faccia sapere, Un saluto cordiale.

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  Gianni wrote @

Buongiorno.
Ho stipulato una polizza infortuni in data 5 gennaio 2012.
La polizza è annuale e quest anno non ho avuto modo di disdettarla in quanto era in corso la valutazione della liquidazione di un sinistro.
La liquidazione (ridicola) è stata corrisposta il 12 dicembre.
Avendo tempo 60 giorni nelle condizioni di recesso ho disdettato in data 27 gennaio 2014.
Nel frattempo l’annuale subdolo rinnovo della polizza ha avuto effetto.
La mia domanda è la seguente:
essendo stato liquidato a meno di un mese dalla scadenza della polizza e avendo 60 giorni di tempo per decidere se recedere o meno (con effetto a 30 gg) sono obbligato a pagare la polizza anche per l’anno 2014?

grazie in anitcipo

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  Rossana wrote @

Allianz Ras, non accetta la disdetta, inviata il 30/10/2013 cioe’ 30 gg prima della scadenza del 30/11/2013, di un contratto stipulato il 30/11/2007 e con durata decennale, nonostante le CGA prevedano un termine di 30 gg per l’invio della disdetta. E’ corretta la posizione della compagnia ? Nell’articolo al punto B) CONTRATTI PLURIENNALI STIPULATI FRA LA DATA DEL 3 APRILE 2007 E IL GIORNO 14 AGOSTO 2009 (Legge 40/2007), riportate “o anche meno se la polizza prevede un termine inferiore ai 60gg”. Cosa posso fare per far valere i miei diritti ed evitare ulteriori aggravi intimati dall’ufficio recupero crediti ? Grazie.

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  Mauro A. Del Pup wrote @

@Rossana: ritengo che la disdetta da lei inviata sia corretta e debba essere accettata dalla compagnia in quanto per lei valeva la Bersani. Inviando la disdetta (per raccomandata RR?) il 30.10.2013 ha inoltre rispettato i 30 giorni di disdetta previsti in polizza e quindi non vedo altre ragioni che ostano alla chiusura del contratto.
A chi ha inviato la disdetta?
All’agenzia oppure alla direzione di Allianz? Da chi ha ricevuto la risposta?

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  Rossana wrote @

La disdetta e’ stata inviata alla direzione di Allianz, la risposta e’ stata formulata dalla direzione Allianz, che in questi giorni mi ulteriormente scritto intimandomi azione legale di recupero nel caso non proceda al pagamento del premio entro otto giorni con ulteriori aggravi di spese.

Cosa posso fare ?

Grazie

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  Mauro A. Del Pup wrote @

@Rossana: bisognerebbe capire quali sono le ragioni esatte per cui le contestano la disdetta posto che, nei termini in cui me l’ha descritta, la disdetta mi pare assolutamente legittima. Chieda, quindi, che le vengano formulate per iscritto i vizi (sempre che ve ne siano) secondo cui Allianz si rifiuta di dare corso alla sua richiesta. Mi faccia sapere

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  Rossana wrote @

Buonasera, riporto fedelmente quanto scritto da Pronto Allianz – Servizio Clienti in merito al rifiuto:

“Le segnaliamo che quanto disposto dall’articolo 2.8 delle CGA – Proroga dell’Assicurazione e periodo di Assicurazione -, in merito alle modalità da seguire per disdire il contratto in questione, si riferisce alla scadenza contrattuale (30 novembre 2017) e non alla scadenza contrattuale annuale.
Per poter recedere anticipatamente ad un contratto poliennale, come nel suo caso, è necessario rispettare quanto previsto dalla Legge Bersani, ovvero, la necessità di inviare la relativa comunicazione di disdetta entro 60 giorni dalla scadenza contrattuale annuale.”

Chiaramente trattandosi di un contratto stipulato nel 2007, per una durata di anni 10, non esiste nessun articolo contrattuale che prevede la disdetta annuale, anche perchè non era prevista la possibilità di disdire annualmente.

Grazie.

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  Mauro A. Del Pup wrote @

@Rossana: secondo quanto previsto dall’articolo 5 del “decreto Bersani”, convertito nella legge 2 Aprile 2007, n.40 l’assicurato (o meglio, il contraente) avrà facoltà di recedere con preavviso di sessanta giorni.
Solitamente, le compagnie hanno accettato anche la disdetta inviata con un preavviso inferiore ai 60 giorni se la polizza prevede contrattualmente un termine di trenta giorni, ma se la compagnia vuole “nascondersi“ dietro al rispetto letterale del decreto Bersani allora per l’assicurato c’è poco da fare se non scrivere anche all’IVASS per segnalare il caso. Un saluto

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  Antonella wrote @

Buongiorno, avevo bisogno di un chiarimento, nel 2013 ho sottoscritto con ina assitalia una polizza infortuni di durata decennale, nel contratto non vi è specificata alcuna riduzione del premio, nel 2014 un incaricato mi ha detto che il prodotto è stato ritirato, poiché svantaggioso, nel 2015 ho mandato disdetta appellandomi alla legge Bersani ma mi hanno risposto che la mia disdetta è nulla secondo la legge n. 99 del. 23/7/2009 come posso annullare o disdire il contratto? Grazie

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  Antonella wrote @

Il prodotto si chiama abbina 180

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  Mauro A. Del Pup wrote @

@Antonella: proprio in forza della legge da lei citata, i contratti pluriennali – con esplicitazione di uno sconto rispetto alla tariffa frontale – con durata inferiore o pari ai cinque anni, non possono essere disdettati. I contratti con esplicitazione di uno sconto di durata superiore ai cinque anni, possono essere disdettati ma solo se trascorso il quinquennio con preavviso di sessanta giorni con effetto dalla fine dell’annualità nel corso della quale la facoltà di recesso può essere esercitata. Dal che si deduce che i contratti senza esplicitazione di uno sconto, ancorchè pluriennali, possono essere disdettati con preavviso di 60 gg ad ogni scadenza annuale.
La riposta lei l’ha ricevuta dall’agenzia o dalla compagnia? Mi faccia sapere.

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  Vastalina wrote @

Sono un amministratore di condominio ho disdettato due polizze di assicurazione fabbricati con fax di ricevuta entro sessanta giorni. L’assicurazione mi ha risposto che devo sottostare alla ciga È vero? La legge Bersani dice che è possibile disdirla entro sessanta giorni. Ho fatto con fax con ricevuta di ritorno. Lina

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  Mauro A. Del Pup wrote @

@Lina: temo che se la disdetta è stata inviata via fax come mi scrive, sia questa forma di comunicazione a non essere accettata. La invito a leggere la polizza all’articolo “Forma delle comunicazioni“ oppure nell’ambito delle modalità per l’invio della disdetta, per verificare quali sono le modalità di comunicazione accettate dalla compagnia. Se non convenuto diversamente, la modalità accettata è la lettera raccomandata e, anche se il fax ha valore legale, sono le Condizioni Generali di Assicurazione che stabiliscono quali sono le modalità ritenute valide. Mi faccia sapere.

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  Federica wrote @

Buon giorno,spero che qualcuno mi possa aiutare. Nel 2010 per accedere ad un leasing ho dovuto stipulare un’assicurazione sui beni della durata del leasing stesso, ovvero 5 anni. Due anni fa ho trasferito l’attività da una via ad un’altra ma sempre nella stessa città, lasciando la stessa denominazione, ragione sociale e partita iva. Adesso che sono alla scadenza del leasing, ho mandato con giusto preavviso la raccomandata di disdetta dell’assicurazione, ma quest’ultima si rifiuta di disdire in quanto sostiene che con il trasferimento ha dovuto rifare la polizza da capo e quindi andrebbe in scadenza nel 2017.
Avendo anche un foglio scritto e firmato dall’assicuratore che specifica che l’assicurazione è legata esclusivamente alla durata del leasing (cioè 5 anni con scadenza luglio 2015), quanto è veritiero il fatto che devo pagare fino al 2017?
Inoltre se vendo (o chiudo) l’attività con tutti i beni, devo comunque pagare per qualcosa che non ho più?
Se non dovessi pagare e non avendo nulla intestato a mio nome, cosa può succedere?
Grazie per l’attenzione.Cordialmente saluto.

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  Ludovico wrote @

Buongiorno,
nel mio caso si ha una polizza assicurativa per RC-Furto-Incendio nel settembre 2012 (post-riforma) e di durata decennale.
Stante la differenza tra recesso e disdetta, sono interessato a recedere dal contratto di assicurazione.
Nel contratto in esame non è specificato lo sconto (che ne giustifica la poliennalità) e dunque, alla luce della circolare IVASS, ritengo di poter inviare raccomandata esercitando il recesso, con preavviso di 60gg.
E’ corretto?

Il tema della disdetta, che potrei esercitare entro 60 giorni dal settembre 2017 (ossia, trascorsi 5 anni dalla stipula del contratto) non è di mio interesse (dovrei pagare altre annualità, mentre voglio recedere ora).

Grazie anticipatamente della risposta.
Ludovico

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