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“Non dobbiamo prepararci solo a ciò che possiamo prevedere, ma anche a ciò che non è prevedibile“.

TyssenKrupp: passa la tesi del dolo eventuale!

 

Sentenza

Dell’ipotesi che nell’assicurazione di responsabilità civile o contro gli incendi, si potrebbe configurare come dolo eventuale il prolungato mancato apprestamento da parte del datore di lavoro delle prescritte misure di prevenzione antinfortunistica o di prevenzione antincendio ne avevo già scritto in questo post, ma oggi con la  sentenza di rinvio a giudizio per i morti nell’incendio della Thyssen tale ipotesi diventa realtà.

L’ad della Tyssen, Espenhahn, si legge nell’ordinanza di rinvio a giudizio scritta dal gup Gianfrotta, si è “rappresentato la concreta possibilità del verificarsi di infortuni anche mortali sulla linea Apl5″ dello stabilimento di Torino, e ha “accettato il rischio“.

Espenhahn – nonostante fosse a conoscenza dei problemi – “prendeva dapprima la decisione di posticipare dal 2006/2007 al 2007/2008 gli investimenti antincendio per lo stabilimento di Torino pur avendone già programmata la chiusura”, e poi “la decisione di posticipare l’investimento per l’adeguamento della linea 5 (raccomandata dall’assicurazione, dai vigili del fuoco e da un organo aziendale, il Wgs, ndr) ad epoca successiva al suo trasferimento da Torino a Terni”.

Se questa tendenza rimarrà confermata, credo che questa sentenza rappresenterà un nuovo spartiacque nella politica di gestione dei rischi e, in particolare, della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Chi vuole dire qualche cosa al riguardo?

PS: ecco un argomento di confronto tra risk manager.

6 commenti»

  Chiara PErtosa wrote @

l’argomento è tanto interessante quanto controverso. Gli assicuratori non accetteranno mai la tesi del risarcimento per dolo eventuale.
D’altra parte però se l’amministratore delegato da una procura al responsabile per la sicurezza con autonomia di spesa, nel caso di sinistro e di riconoscimento in sede giudiziale del dolo da parte di quest’ultimo, secondo l’art. 1900 c.c 2°comma l’assicuratore è obbligato per il sinistro cagionato da dolo o da colpa grave delle persone del fatto delle quali l’assicurato deve rispondere. Vorrei condividere questa opinione con altri risk manager
Ciao,
Chiara Pertosa

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  CALDARONI Claudio wrote @

Dolo eventuale o colpa cosciente?
La linea di confine tra dolo eventuale e colpa cosciente è molto sottile.
Il dolo eventuale si configura quando c’è “accettazione del rischio per l’eventualità che un determinato evento si verifichi”.
Quindi, siamo in presenza di dolo eventuale quando c’è la volontà di produrre un evento, conseguenza di una propria azione ed omissione cosciente e volontaria con “l’accettazione del probabile verificarsi un altro evento dannoso quale conseguenza della propria azione od omissione”.
La colpa cosciente si configura quando l’evento è bensì previsto, ma l’agente agisce nel “convincimento che esso non si verificherà”.
La colpa cosciente, dunque, diverge dal dolo eventuale quando l’autore agisce, pur prevedendo il pericolo di un’ipotetica causazione di un evento dannoso quale diretta conseguenza della propria condotta, confidando però nelle proprie capacità personali, o di altri, o nei mezzi a disposizione.
Nel noto “caso” specifico, quindi, il PM sembrerebbe convinto che l’imputato abbia “deciso” di agire in un certo modo “pericoloso”, ben sapendo che tale condotta avrebbe “probabilmente” causato vittime, e accettandone consapevolmente il rischio.
Sarebbe interessante esaminare le “prove” che portano a tale convincimento del PM…… (non sarebbe, forse, razionalemente più ipotizzabile che l’imputato, pur prevedendo il pericolo di un evento che potesse causare “danni”, abbia escluso la possibilità che tali “danni” potessero includere vite umane, per esempio confidando nella “professionalità, o prontezza, o attenzione” dei dipendenti, o ritenendo comunque sufficienti i mezzi, seppur scarsi, a disposizione?)

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  Adalberto wrote @

A parer mio l’ad della Tyssen si é comportato come un giocatore di poker ….. ha valutato quanto costava il rischio di ristrutturazione della linea Apl5 e quante erano le probabilità che si verificasse un incidente con infortunio …. e ha provato a “giocare”,
nell’ambito della sicurezza sul lavoro questo é un comportamento “normale” da parte di molti datori di lavoro.
Ritengo inevitabile il rinvio a giudizio per DOLO EVENTUALE per i seguenti motivi :
1) indipendentemente da come l’RSPP ha analizzato i rischi, e quindi ha messo in evidenza le problematiche della linea Apl5 all’ad, esistono tre soggetti (di cui due esterni) che hanno evidenziato la necessità di adeguamento dell’impianto;
2) l’evidenza che gli investimenti programmati già nel 2006 siano stati posticipati mette in evidenza che l’ad non potesse “non sapere” delle necessità impiantistiche;
3) dato il tipo di imputazione “dolo eventuale” ritengo che il gup abbia dato le responsabilità all’ad perché mancavano aspetti formali nella gestione della sicurezza.
Infatti nel caso non siano effettuate le attività previste dalla disciplina sulla sicurezza (una per tutte … in Italia non é molto diffusa la prassi delle prove di evacuazione e di gestione delle emergenze al fine di rendere reattive le squadre di emergenza, antincendio e pronto soccorso) la responsabilità é da ascriversi in primis al datore di lavoro.
4) quando il datore di lavoro assegna al RSPP pieno mandato in termini di sicurezza (inteso anche come capacià di spesa) questo non lo sottrae alla responsabilità di vigilare sull’operato del suo RSPP e, per quanto detto al p.to 1, l’ad avrebbe dovuto intervenire (se lo voleva fare).
Comunque, per poter analizzare bene quanto deciso dal gup bisognerebbe essere in possesso di molte piàù informazioni.

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  Mauro A. Del Pup wrote @

Farò un commento collettivo e inizio da Chiara.
Quello che volevo sottolineare non era tanto il fatto che gli “assicuratori non accetteranno mai la tesi del risarcimento per dolo eventuale“, quanto che gli stessi, semmai, potrebbero anche obiettare l’indennizzo o il risarcimento di un danno se la causa dell’evento che lo ha provocato è riconducibile al dolo eventuale che, nel caso specifico, si configura non tanto in capo al responsabile per la sicurezza quanto al CdA o meglio all’amministratore delegato il quale, da quanto emerso nel corso dell’inchiesta, pare abbia deciso coscientemente di non investire nelle opere per prevenire simili eventi (opere tra l’altro consigliate anche dall’assicurazione e dai vigili del fuoco) rappresentandosi nella sua testa la possibilità di accadimento dell’evento incendio, ma accettando di correre il rischio.
Nella mia esperienza, posso dire che è difficile trovare un responsabile della sicurezza con delega di spesa, ma nel caso lo fosse (delegato) è difficile che decida di non attuare gli interventi necessari ad evitare disastri sul lavoro: sarebbe dotato di una forte senso di masochismo, non foss’altro per le responsabilità penali (ma anche civili) che da ciò ne deriverebbe.
Detto questo, dato che, “secondo l’art. 1900 c.c 2° comma l’assicuratore è obbligato per il sinistro cagionato da dolo o da colpa grave delle persone del fatto delle quali l’assicurato deve rispondere“, e che in alcune polizze si riesce ad escludere solo il dolo del legale rappresentante, ciò vorrebbe dire che il dolo di un amm.re delegato potrebbe rientrare in copertura. Anche, però, il dolo eventuale? Sarebbe proprio interessante discuterne e non solo in questa sede.

Claudio, tu poni la domanda se si sia trattato di colpa cosciente o di dolo eventuale dato che “la linea di confine tra dolo eventuale e colpa cosciente è molto sottile“.
Sulla base delle mie conoscenze (poche, invero) ritengo che il dolo eventuale non sia, come scrivi tu, “la volontà di produrre un evento“. La giurisprudenza, infatti, non parla di volontà (altrimenti saremmo nel dolo puro), bensì di “rappresentazione del rischio da parte del soggetto, consistente nella possibilità che ciò avvenga e accettazione delle conseguenze di questo“.
Non importa, poi, che il soggetto (in questo caso l’imputato), pur prevedendo il pericolo “abbia escluso (pur ammesso che lo abbia fatto) le conseguenze, confidando nella attenzione dei dipendenti o ritenendo sufficienti i mezzi di prevenzione o di protezione“.
Sarebbe come dire, guido un’auto con le gomme lisce o con l’impianto frenante non perfettamente funzionante, ma confido nelle mia capacità di guidatore: ti pare un comportamento ammissibile di una qualche giustificazione?
A questo riguardo, mi trova d’accordo anche la sentenza per omicidio volontario comminata a quella persona che, dopo aver assunto alcol o stupefacenti, si è messo alla guida della sua auto causando poi la morte di due giovani travolti dall’auto mentre, a bordo del loro scooter, attraversavano l’incrocio con semaforo verde. Guidare un’auto è come avere in mano un’arma e le tue condizioni devono essere al massimo altrimenti l’omicidio non deve essere colposo, ma appunto volontario.

Adalberto, rispetto a quanto hai scritto non ho nulla da aggiungere dato che le tue considerazioni (che rispondono anche agli altri commenti precedenti), mi trovano d’accordo su tutta la linea.

Grazie per questi commenti.

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