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“Non dobbiamo prepararci solo a ciò che possiamo prevedere, ma anche a ciò che non è prevedibile“.

Le polizze poliennali si possono disdettare?

Dubbio e idee.gifSolo per segnalare che le Compagnie, in barba alla legge 2 aprile 2007 n.40 hanno iniziato a respingere le disdette di polizze poliennali. Vi ricordate cosa recitava il comma 4, dell’art. 5 della citata legge 40?

Eccolo qui il testo: “Al primo comma dell’articolo 1899 del codice civile, il secondo periodo e’ sostituito dal seguente: “In caso di durata poliennale, l’assicurato ha facoltà di recedere annualmente dal contratto senza oneri e con preavviso di sessanta giorni. Tali disposizioni entrano in vigore per i contratti stipulati dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per i contratti stipulati antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la facoltà di cui al primo periodo può essere esercitata a condizione che il contratto di assicurazione sia stato in vita per almeno tre anni.“

Da qualche tempo mi dicono sia iniziata a girare una lettera dell’ISVAP con la quale si sostiene che, se alla data del 3 aprile 2007 la polizza ha maturato i tre anni di vigenza, allora è disdettabile, ma se i tre anni, a tale data, non sono ancora compiuti, allora la polizza non è disdettabile e te la tieni fino alla sua naturale scadenza. Prima di questa comunicazione, le Compagnie accettavano senza batter ciglio tutte le disdette che avevano effetto dallo spirare dei tre anni richiesti dalla legge.

C’è qualcuno di voi che ha avuto esperienza diretta in merito? Potreste recuperare la lettera dell’ISVAP che così la mettiamo nel blog e magari la commentiamo? Credo che potrebbe esserci molto utile capirne di più. Attendo di leggervi.

Aggiornamento del 3 marzo 2008. La rivista Assinews, riporta il seguente caso e le relative dichiarazioni del vicedirettore dell’ISVAP, dott.ssa Mazzarella secondo la quale:
– contratto stipulato in data 31 dicembre 2004;
– durata del contratto anni 10, per cui scadenza dello stesso al 31.12.2014;
– disdetta data con preavviso scritto, a valere dalla scadenza del 31 dicembre 2007.
“Il contraente poteva legittimamente recedere dal contratto alla citata scadenza del 31 dicembre 2007, in quanto a quella data era maturato il triennio contrattuale introdotto dalla nuova norma per la disdetta dei contratti stipulati prima della sua entrata in vigore”.
E non potevano dirlo prima?

105 commenti»

  Marco R. wrote @

Buonasera! Io ho disdettato un contratto poliennale alcuni mesi fa. Alla data di disdetta erano già trascorsi 3 anni. Spero quindi di non avere problemi. Resto perplesso però per il fatto che la compagnia di assicurazione non mi mai dato una risposta (ovvero se è stata accettata la mia richiesta o no). Ciò mi preoccupa perchè è la seconda volta che invio domanda. La prima volta (senza nemmeno un loro avviso) non me l’hanno accettata per un errore (a parer dell’agenzia) nella formulazione della lettera. Anche se secondo me l’agente di zona dovrebbe forse cominciare a fare un corso di italiano. Staremo a vedere…

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  mauro wrote @

Buongiorno a tutti, il problema che alcune compagnie ( solo poche per fortuna) sollevano , è la loro versione della Legge,( in pratica ciò che fa loro comodo ) in quanto non fanno leva tanto sul fatto del pre o post 3 aprile 2007 , ma sul fatto dei tre anni di esistenza in vita della vecchia polizza.
Faccio il punto della situazione: polizza stipulata settembre 2004, ( ma può essere dicembre come maggio ) , nel settembre 2007 compie i tre anni e quindi se si ha comunicato con raccomandata entro gg.60 la disdetta deve essere ritenuta valida ( teoria avvallata da associazioni consumatori , da assinews oltre che da avvocati interpellati dallo scrivente )
La compagnia in questione ritiene invece valida la disdetta solo per l’anno successivo , essendo stata spedita la raccomandata nel corso dei tre anni e non dopo.
I miei clienti attendono l’ingiunzione di pagamento da parte del giudice di pace ( che le compagnie che non sanno tenere i clienti altrimenti ,sicuramente faranno ) per poter proporre ricorso e citare in giudizio la compagnia , in quanto il decreto Legge e la successiva conversione il legge parla di tre anni di esistenza in vita e non a partire dal terzo anno di vita .
Inoltre faccio presente , che come varie sentenze affermano , non si tratta di novazione di polizza l’inserimento di un vincolo o del mero allungamento di durata , anche qui le compagnie tendono a rifiutare le disdette alle vecchie polizze , rifatte negli ultimi anni solo con allungamento di durata o cambio irrisorio di qualche massimale per giustificare agli assicurati la trasformazione di polizza.
Si contano gli anni di pagamento , altrimenti i consumatori sarebbero costretti a pagare i premi assicurativi per 4 annualità e disdire il contratto all’inizio del 5 anno…………alla faccia delle liberalizzazioni.
Mauro L. agente generale assicurativo

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  Mauro A. Del Pup wrote @

Mi scuso se rispondo con un certo ritardo, ma il blog, rispetto ad un sito, è fatto proprio per incentivare lo scambio di opinioni e quindi eccomi qua.

@ Marco R.: posso dirle che ha ragione: una compagnia seria dovrebbe darle la conferma che la disdetta è arrivata ai loro uffici e che è stata accettata, magari con un ringraziamento perché è stato loro cliente. Purtroppo non sono obbligate a far questo e quindi bisogna confidare solo nelle persone (alcuni agenti seri e preparati). Indirettamente poi ai suoi quesiti risponde il sig. Mauro L. in qualità di agente generale di assicurazioni.

@ Mauro L.: grazie per l’approfondimento tecnico che ha voluto offrirci. Il fatto che lei scriva di essersi rivolto anche ad altri soggetti per ottenere un chiarimento (Ass.ni dei consumatori, Assinews – la rivista immagino – e legali), la dice lunga su quanta strada le compagnie di assicurazioni debbano ancora fare sul lato della trasparenza e della correttezza dei rapporti sia con i clienti che con i loro stessi agenti. Non possiamo fare di tutta l’erba un fascio, ma possiamo dire che il “fascio d’erba” è abbastanza grosso. Se è difficile per un agente capire come funziona il tutto, figurarsi per i clienti. Se le compagnie vogliono essere viste in maniera diversa (migliore) devono solo iniziare ad attuare una seria politica sia in merito ai prodotti offerti che verso l’attenta e rigorosa selezione degli agenti e non privilegiare solo i risultati commerciali. Questo, comunque, vale anche per gli altri intermediari come i broker i quali, in alcuni casi, si sono resi complici di attività tutt’altro che trasparenti e nell’interesse del cliente. Voglio ricordare i casi dei broker AON e Marsh negli USA, in merito allo scandalo, scoppiato nel 2004, sulle commissioni speciali che ricevevano dalle compagnie. In pratica i broker, invece di cercare di vendere il migliore prodotto per il cliente, erano incoraggiati a collocare le polizze delle compagnie con le commissioni più elevate, come la AIG. In sostanza i broker venivano pagati più del dovuto per piazzare i prodotti assicurativi più costosi e di compagnie amiche). Potrebbe procurare la lettera dell’ISVAP che ho citato nel post? Grazie.

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  Giuseppe wrote @

Salve vorrei chiedervi spedire la disdetta via raccomanata a/ r fa’ differenza se alla sede centrale dell’assicurazione o all agente assicurativo di riferimento o agenzia di riferimento? Grazie

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  Risk Management wrote @

@ Giuseppe: innanzitutto le confermo che fa bene ad inviare la disdetta con lettera raccomandata, meglio se con ricevuta di ritorno. Per quanto riguarda “il dove inviarla”, dovrebbe leggere la polizza e, tra le condizioni generali del contratto, cercare l’articolo che regola le forme di comunicazione tra assicurato ed assicuratore. Solitamente la disdetta dev’essere inviata all’agenzia dove è appoggiato il contratto (cioè l’agenzia di riferimento come dice lei), ma potrebbe anche essere indicato diversamente e cioè che si debba inviare presso la sede della direzione della compagnia (la sede centrale) la quale rimane pur sempre la sede “ideale” e sicura per tutte le comunicazioni dell’assicurato.

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  Antonio wrote @

Buongiorno e grazie a tutti coloro che vorranno darmi un suggerimento.
Vi riporto brevemente il mio caso:
Polizza decennale (sigh!) stipulata il 30/04/07.
Disdetta portata a mano in Agenzia (con timbro e data) il 26/02/08.
Bene, l’agenzia mi invia una raccomandata nella quale mi dice che non accetta la disdetta perchè non rispetta le condizioni contrattuali.
Telefono in agenzia mi dicono che dovrei tenere la polizza per tre anni prima di poterla disdettare..e che poi la legge Bersani va “interpretata”…che non mi conviene prendere un Avvocato. perchè ci rimetterei anche le spese..ecc
Telefono al Servizio Clienti ed espongo il caso..ma non sono molto gentili e chiari ,ma mi invitano a spedire a loro il reclamo.
Ho paura che insabbiano tutto..
Che ne dite?

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  Mauro A. Del Pup wrote @

Antonio, anche se con qualche giorno di ritardo, rispondo alla tua domanda attraverso il parere di un collega risk manager a cui ho voluto “girare” il tuo quesito. Ecco la risposta.

“Dato che ill decreto Bersani è antecedente al 30.04.02007 (Legge 2 aprile 2007, n. 40), Antonio può tranquillamente disdettare la polizza alla prima scadenza annuale utile con 60 gg. di preavviso. Meglio se una raccomandata RR.“

Infatti, aggiungo io, l’art. 5, comma 4 della citata legge 2 aprile 2007, n. 40, recita così:
Al primo comma dell’articolo 1899 del codice civile, il secondo periodo e’ sostituito dal seguente: “In caso di durata poliennale, l’assicurato ha facolta’ di recedere annualmente dal contratto senza oneri e con preavviso di sessanta giorni. Tali disposizioni entrano in vigore per i contratti stipulati dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per i contratti stipulati antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la facolta’ di cui al primo periodo puo’ essere esercitata a condizione che il contratto di assicurazione sia stato in vita per almeno tre anni.”.

Quindi, la disdetta inviata è perfettamente valida a decorrere dalla scadenza del 30.04.2008.

Ci fai sapere com’è andata a finire?

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  Antonio wrote @

Buongiorno a tutti.
La vicenda è andata a buon fine. La Compagnia mi ha inviato una lettera dandomi pienamente ragione ed ha obbligato l’Agenzia di zona ad accettare la disdetta!
Grazie ancora per la vostra gentilezza, professionalità e puntualità.

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  Nicola S. wrote @

Buonasera a tutti.
Ho letto con attenzione tutti i vostri interventi ed ho cercato conferme al mio quesito su siti di riferimento come quello dell’ISVAP, ANIA, ASSinews. Vengo al dunque, sono un inquilino di un condominio con polizza fabbricato stipulata dall’impresa di costruzione in data 8/06/2005. Secondo la normativa vigente della Legge Bersani ho chiesto che venisse disdettata la polizza, poichè al 8/06/2008 maturerebbe le tre annualità. In assemblea di condominio l’amministratore ha riferito che la raccomandata di disdetta è stata mandata secondo i termini previsti di 60 giorni, ma da parte dell’agente assicurativo non c’è stata una chiara volontà di accettare tale disdetta, appellandosi alla poca chiarezza della Legge ed invitando a rimandare la richiesta di un anno. Per quello che ho potuto apprendere ritengo che la nostra richiesta sia valida, voi cosa ne pensate? nel caso, esiste una lettera, disposizione, da parte dell’isvap o ministero degli interni o altro che chiarisca?
grazie

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  Mauro A. Del Pup wrote @

Nicola, per rispondere alla sua domanda, faccio riferimento al caso di Antonio di cui al commento precedente il quale mi scrive di aver risolto un problema simile al suo (o al vostro parlando del condominio) dopo che lo stesso ha inviato la raccomandata non solo all’agente, ma alla stessa Compagnia. Nel caso di Antonio, la Compagnia gli ha inviato una lettera dandogli pienamente ragione ed obbligando l’Agenzia di zona ad accettare la disdetta!
La invito perciò a fare altrettanto, pregandola solo di farmi sapere l’esito.
Un saluto.

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  giuseppe wrote @

poliza stipulate per 5 anni aprile 2005,inviato disdetta 17.3.2008 non accettata eppure sono passati 3 anni.Chiedo consiglio a chi mi devo rivolgere? grazie

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  Risk Management wrote @

@Giuseppe: se la polizza è stata stipulata nel mese di aprile 2005, mi pare proprio che i tre anni siano decorsi. Mi chiedo, invece, se lei, inviando la disdetta il 17.03.2008, abbia rispettato i termini di disdetta previsti nel contratto: provi a controllare se tali termini prevedono che la comunicazione (con lettera raccomandata A.R.) debba essere inviata trenta o sessanta giorni prima della scadenza della polizza. Tenga presente che anche un giorno di ritardo inficia la disdetta. La ringrazio se mi farà sapere il proseguio della vicenda. Un saluto.

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  Antonio wrote @

Pensavo la vicenda fosse conclusa. Invece no. La Rispettabile Compagnia, tramite l’ufficio contabilità, continua a scrivermi chiedendomi il pagamento del premio, minacciando di adire alle vie legali. Come si dice: “la mano sinistra non conosce quello che fa la destra”. Evidentemente non riescono nemmeno a far rispettare, alle singole agenzie, le disposizioni emanate. Adesso voglio proprio vedere dove vogliono arrivare. Vi farò sapere.

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  lorenzo wrote @

E’ valida la disdetta di una polizza poliennali inviata tramite fax e non tramite raccomandata
60 giorni prima della scadenza come regolamentato dalla legge bersani su contratti in vita da almeno tre anni?
grazie

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  Mauro A. Del Pup wrote @

@Lorenzo: bisogna leggere la polizza che potrebbe prevedere anche la modalità via fax, anche se solitamente la disdetta dev’essere inviata esclusivamente con lettera raccomandata A.R., altrimenti la polizza si ritiene non disdettata poiché la comunicazione via fax non è ritenuta valida dall’assicuratore.
I termini della Bersani, invece, mi paiono rispettati, ma quello che conta è appunto la modalità di comunicazione della disdetta.

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  Mauro A. Del Pup wrote @

@Antonio: aspetto di leggere cosa ti dirà la compagnia di assicurazioni e soprattutto come si giustificherà rispetto alla sua precedente comunicazione con la quale accettava la disdetta secondo quanto stabilito dalla legge Bersani. Un saluto.

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  ANGELO wrote @

la mia domanda e’ la seguente, polizza sostituita per emissione di appendice di precisazione, il 31.12.06.
disdetta inviata 30.09.08.
ai termini della Bersani la disdetta dovrfebbe esser valida per la prossima annualita, 31.12.09.
Mi chiedo ma se il cliente sta pagando da 10 anni per quel contratto, e’ possibile che la compagnia rifiuti la disdetta per l’annualita’ 31.12.2008.? In fondo molte imprese hanno fatto questo giochetto per tenere in vita i contratti per un anno in piu’.
grazie, Angelo

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  Mauro A. Del Pup wrote @

@Angelo: se il contratto stato sostituito al 31.12.2006, allora la disdetta è valida dal 31.12.2009. Il fatto che stia pagando la polizza da 10 anni anni non ha, purtroppo, alcun peso. Quindi la compagnia potrebbe rifiutarsi di accettare la disdetta dal prossimo 31 dicembre 2008. Un saluto e mi faccia sapere.

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  marco wrote @

polizza che sostituisce un contratto in essere decorrenza 30/11/2005 scadenza 31/12/2006 prima rata(ratino) scadenza contratto 31/12/2015 E’ posibile disdettare per il 31/12/2008 cordiali saluti

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  MASSIMILIANO GALLI wrote @

Buonasera, vorrei proporvi un quesito:
polizza incendio stipulata 25/02/2007, scadenza 30/09/2018 quindi con rateo, pagamento sem.le settembre e marzo.
Posso fare la disdetta per marzo 2009, visto che il decreto bersani cita: facolta’ di recedere annualmente, quindi a mio parere trascorsi 12 mesi???
grazie
Massimiliano

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  Mauro A. Del Pup wrote @

@Marco: se la polizza è stata sostituita con un nuovo numero )non mi è chiaro da quando però) è come se la stessa fosse una nuova polizza.

Comunque per la disdetta bisogna rifarsi a quanto previsto dall’art. 5, comma 4 della citata legge 2 aprile 2007, n. 40, che recita: Al primo comma dell’articolo 1899 del codice civile, il secondo periodo e’ sostituito dal seguente: “In caso di durata poliennale, l’assicurato ha facolta’ di recedere annualmente dal contratto senza oneri e con preavviso di sessanta giorni. Tali disposizioni entrano in vigore per i contratti stipulati dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per i contratti stipulati antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (qual è il suo contratto, ndr) la facolta’ di cui al primo periodo puo’ essere esercitata a condizione che il contratto di assicurazione sia stato in vita per almeno tre anni.”.
Se la polizza sostituita decorre dal 30.11.2005, potrebbe disdettarla entro il 2008, altrimenti tutto si sposta di un anno.

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  Mauro A. Del Pup wrote @

@Massimiliano Galli: anche nel suo caso vale quanto ho scritto nel commento precedente. La Bersani recita che “per i contratti stipulati antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (qual è il suo contratto, ndr) la facolta’ di cui al primo periodo puo’ essere esercitata a condizione che il contratto di assicurazione sia stato in vita per almeno tre anni.”.
La disdetta annuale, invece, vale solo per i contratti stipulati dopo l’entrata in vigore della legge Bersani.

Un saluto.

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  sabrina wrote @

Buonasera…
ho letto con attenzione i vostri messaggi e vorrei chiedervi se la mia polizza ina (euroforte) sottiscritta a marzo 2005, per la quale ho già versato 4 annulità (2005-2006-2007-2008) , posso disdirla senza perdere i premi versati? Le condizioni contrattuali prevedono, in caso di riscatto (quindi, chiusura anticipata) delle penali piuttosto elevate (circa 40% del valore versato). Se estinguo la polizza prima, posso ricorre al decreto Bersani e recuperare tutti i soldi?
Vi ringrazio per tutto il supporto che saprete fornirmi.
Un saluto

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  Mauro A. Del Pup wrote @

@Sabrina: le polizze vita (così si chiamano quelle tipo la sua) si distinguono dalle polizze danni. Solitamente, il vincolo poliennale vale per queste ultime (oggetto della legge Bersani) e non anche per le polizze vita che possono essere interrotte in qualsiasi momento, anche dopo il primo anno e senza preavviso. Tuttavia, le polizze con versamento del premio per una capitalizzazione dello stesso (come quelle da lei sottoscritta con l’INA) pongono delle problematiche diverse dato che, se l’assicurato interrompe il versamento dei premi entro i primi tre anni, questo non ha diritto ad alcun “valore di riscatto“ e perde l’intero ammontare dei premi versati.
A partire dal 4° anno, l’assicurato può richiedere di riscattare la polizza, ma anche questa è una soluzione che, nei primi anni, può essere eccessivamente penalizzante (aspetto citato anche da lei).
Per alcune polizze, infatti, bisogna raggiungere almeno la metà della durata contrattuale per vedersi restituire i premi versati, senza però alcun rendimento (e quindi svalutati).
E’ dunque necessario leggere bene le condizioni di polizza, chiedere all’assicuratore un piano per il valore di riscatto e poi valutare cosa sia meglio fare, non ultima la possibilità di “congelare“ i premi per poi riscattarli più in là nel tempo.
In questo caso, il decreto Bersani non può venirle in aiuto.
La saluto e, se può, mi faccia sapere.

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  maurizio wrote @

Gentili Signori,desidero sapere se posso disdire la polizza di assicurazione poliennale (Ambiente Casa) stipulata il 05/05/2004 scadenza 05/05/2014 avvalendomi della legge Bersani.
Vi ringrazio fin d’ora per le informazioni che saprete fornirmi e con l’occasione porgo distinti saluti.

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  Mauro A. Del Pup wrote @

@Maurizio: la risposta alla sua domanda è certamente positiva. Dato che la polizza è stata stipulata il 05.05.2004, era disdettabile già dal 05.05.2007.
Ora la disdetta può essere inviata, nei termini previsti (preavviso di 60 giorni, ma se vuole la lettera può inviarla anche da subito), a far data dal 05.05.2009.
Un Buon Natale e mi faccia sapere l’esito.

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  brigitte wrote @

Salve, ho stipulato una polizza salute in data 31 gennaio 2007. in tale polizza era prevista la possibilità di disdettarla anche dopo il primo bennio, inviando una raccomandata. io ho inviato la raccomandata rispettando i termini dei 30 giorni precedenti la scadenza annuale, come da contratto. la compagnia mi oppone che devono trascorrere tre anni. ma perchè devo aspettare se la mia polizza già mi consentiva di disdettare? se interpretata così, la legge non sarebbe a favore dei consumatori…bensì contraria ai loro interessi!

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  Mauro A. Del Pup wrote @

@Brigitte: innanzitutto vediamo cosa dice l’art. 5, comma 4 della legge 2 aprile 2007, n. 40, che recita: “Al primo comma dell’articolo 1899 del codice civile, il secondo periodo è sostituito dal seguente: In caso di durata poliennale, l’assicurato ha facoltà di recedere annualmente dal contratto senza oneri e con preavviso di sessanta giorni. Tali disposizioni entrano in vigore per i contratti stipulati dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per i contratti stipulati antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la facoltà di cui al primo periodo può essere esercitata a condizione che il contratto di assicurazione sia stato in vita per almeno tre anni”.

Pertanto, siccome il suo contratto è stato stipulato antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge n.40 potrei dirle che, a norma della legge citata, dovrebbe attendere tre anni.
Tuttavia, dato che le condizioni di polizza, come mi scrive, prevedono la disdetta dopo il primo biennio dalla stipula, allora valgono queste ultime e la sua disdetta è valida a tutti gli effetti.
La lettera con la quale la compagnia si oppone, poi, arriva dalla direzione della compagnia o dall’agenzia presso la quale è appoggiata? Se è arrivata dall’agenzia, lei trasmetta (anche via fax) alla sede della direzione generale della compagnia, copia della disdetta con la ricevuta di ritorno della raccomandata, precisando anche che, in caso di mancata accettazione della disdetta (che come abbiamo visto è pienamente valida), si rivolgerà all’ISVAP.

Mi farebbe sapere il proseguito della vicenda?
Un saluto.

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  Marcy wrote @

Buonasera,
Nell’agosto del 2005 ho sottoscritto un contratto con allenza il prodotto si chiama: ” doro”, sono trascorsi 3 anni e fin qui tutto ok, adesso pero’ vorrei disdire il tutto e a tal proposito vorrei sapere se la raccomandata a/r deve essere spedita 60gg prima del mese di agosto o 60gg prima del 31/12/2009? Io pago rate mensili cosa mi conviene fare? Sospendere i pagamenti ? Quanto potrebbe costarmi ” cara” la recessione del contratto in termini di soldi?

Ho poche o nulla cose chiare a riguardo …ma una e’ limpidissima : il pentimento di aver firmato quella polizza!

Grazie mille in anticipo….

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  Mauro A. Del Pup wrote @

Il suo caso è diverso dai precedenti in quanto, da quello che scrive, mi sembra che la sua polizza sia di quelle per le quali si versa una certa somma a titolo di risparmio/investimento ed è quindi classificabile come polizza “vita“ e non come polizza rami danni.
Se è così, prima di rescindere/riscattare dal contratto bisogna leggerlo bene, molto bene e prendere atto della sua durata (che può essere di 5, 10, 15 o più anni), dato che:
– il riscatto è possibile, solitamente dopo tre anni dalla stipula, ma senza alcun rimborso;
– se si è usufruito del risparmio fiscale è necessario attendere almeno 5 anni;
– i versamenti dei premi, tuttavia, possono essere interrotti dopo un certo periodo dalla stipula (legga la polizza).
Alle volte può essere conveniente interrompere il versamento del premi ed attendere il periodo migliore per riscattare la polizza, il che le consentirebbe almeno di recuperare i premi versati con un minimo di interesse.
Quindi, prima di fare mosse avventate, legga bene il contratto e si informi presso l’agenzia o la direzione della compagnia su cosa sia meglio fare, per lei.
Poi, magari mi faccia sapere.

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  rosy wrote @

Salve. Chiedo un parere e spero di ricevere un consiglio. Ho effettuato richiesta di DISDETTA di una polizza Infortuni sottoscritta nel 2003 all’Agenzia Generale di competenza (dove è appoggiato il contratto ed il sub agente in questione), a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. La scadenza contrattuale era prevista per il 30 gennaio 2013 e io ho inviato (ho tanto di ricevuta con timbro postale) la raccomandata, il 29 novembre 2008. L’agente di zona mi ha chiamato dicendo che la disdetta non è stata fatta nei termini previsti dalla Legge, pertanto vuol costringermi a pagare la polizza. Mi chiedo: la matematica è un’opinione? 29 novembre : inviata la raccomandata – 30 gennaio, era la scadenza annuale, sono 62 giorni prima? Quindi rientro nei termini previsti dalla Bersani. Fa fede il timbro postale, giusto? Vi prego di rispondermi, poichè questo tizio mi sta importunando e minacciando. Posso denunciarlo all’Isvap?

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  Mauro A. Del Pup wrote @

@Rosy: per rispondere alla sua domanda, faccio riferimento al caso di Antonio (citato più sopra) al quale, avendo denunciato al blog un problema simile al suo, ho consigliato di inviare la raccomandata (copia di quella inviata all’agenzia) alla direzione della Compagnia, anche via fax dato il valore legale dello stesso.
Nel caso di Antonio, la Compagnia gli ha inviato una lettera dandogli pienamente ragione ed ha obbligato l’Agenzia di zona ad accettare la disdetta che, le confermo, lei ha inviato nei termini corretti e previsti dalla legge.
La invito perciò a fare altrettanto, pregandola solo di farmi sapere l’esito.
Un saluto.

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  sams wrote @

Ciao
vorrei un parere da qualcuno che capisce piu di me (sono inglese) Ho avuto un negozio commerciali con un assicurazione annuale pagato in 2 rate al 2 feb e al 2 agosto. In maggio 31 sono stata sfrattata perche il proprietario aveva bisogno del negozio, ed anche io mi sono stuffata di pagare sempre e del fisco italiano.Ho chiamato l’assicurazione e ho mandato una raccommandata dicendo che chiudevo la ditta e il negozio. Non ho sentito niente dal assicurazione ma in agosto mi hanno chiesto di pagare la seconda rata. non lo ho fatto e ora mi trovo con una lettera di andare davanti al giudice di pace o di pagare la seconda rata piu €200 di spese loro!!!
MA E POSSIBILE ASSICURARE UNA COSA CHE NON C’E PIU?? come si fa a dichiarare il falso, IN ALTRI PAESI I MESI PAGATI DI PIU VANNO RIMBORSATI (TIPO GUIGNO E LUGLIO) QUI INVECE SI PAGA PER ASSICURARE ZERO.
una risposta urgente gradita magari c’e qualche legge in mio favore

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  Andrea wrote @

Buongiorno, avrei urgenza di chiarire questo aspetto. Ho inviato disdetta per una polizza infortuni dec.za 28\25 scad.za 28\2\2015 per il 28\2\2009, passati quindi 4 anni. L’ho inviata pero’ in funzione del termine di preavviso previsto dal contratto che è di 30gg e non con i 60 gg. di preavviso previsti dalla Legge Bersani. L’assicuratore mi risponde che la disdetta non è valida appunto per questo motivo.
Vi chiedo pertanto quale sia la norma esatta: i termini contrattuali o quelli della legge bersano o, viceversa, quelli più favorevoli al Consumatore?.
Ho trovato nel commento di Risk Management che riporta un parere favorevole (lo riporto qui sotto) all’ipotesi dei 30 gg. ma non era evidenziato in modo chiaro. Ve lo riallego per comodità.
A presto e grazie in anticipo. Andrea
” giuseppe wrote @ 6 Maggio, 2008 at
poliza stipulate per 5 anni aprile 2005,inviato disdetta 17.3.2008 non accettata eppure sono passati 3 anni.Chiedo consiglio a chi mi devo rivolgere? grazie

Risk Management wrote @ 9 Maggio, 2008 at
@Giuseppe: se la polizza è stata stipulata nel mese di aprile 2005, mi pare proprio che i tre anni siano decorsi. Mi chiedo, invece, se lei, inviando la disdetta il 17.03.2008, abbia rispettato i termini di disdetta previsti nel contratto: provi a controllare se tali termini prevedono che la comunicazione (con lettera raccomandata A.R.) debba essere inviata trenta o sessanta giorni prima della scadenza della polizza. Tenga presente che anche un giorno di ritardo inficia la disdetta. La ringrazio se mi farà sapere il proseguio della vicenda. Un saluto”.

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  Mauro A. Del Pup wrote @

@Andrea: i termini di disdetta da rispettare sono quelli più favorevoli al consumatore che, in questo caso, coincidono con quelli previsti nel suo contratto, (30 giorni anziché i 60 previsti dalla Bersani).
C’è qualche compagnia che tenta di respingere la disdetta quando questa sia difforme dagli obblighi contrattuali, quindi è perlomeno curioso che stavolta sia l’agente a respingere la sua disdetta basandosi sulla tesi (errata) che la stessa non rispetta i termini della Bersani, ma quelli del contratto, ben sapendo che ciò che regola le parti sono comunque le clausole del contratto quando queste non siano sfavorevoli per una delle parti (*).
Quindi non si preoccupi, la disdetta da lei inviata è assolutamente corretta e valida. Se vuole, faccia un ulteriore sforzo e trasmetta un fax con copia della raccomandata inviata all’agente, alla direzione generale della Compagnia mettendo in copia anche l’indirizzo dell’ISVAP: vedrà che la risposta sarà di un altro tono.
Mi faccia sapere e un saluto.

(*) Art. 1370 Interpretazione contro l’autore della clausola
Le clausole inserite nelle condizioni generali di contratto (1341) o in moduli o formulari (1342) predisposti da uno dei contraenti s’interpretano, nel dubbio, a favore dell’altro.

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  lia wrote @

ho stipulato una polizza investimento a Novembre 2007 decennale o meglio non ha una scadenza vera e proria. oggi marzo 2009 vorrei recedere dal contratto avvalendomi della legge Bersani, ma mi è stato detto che se recedo dal contratto perdo la somma versata. aspetto vs. nuove. grazie.

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  Mauro A. Del Pup wrote @

@Lia: credo che l’assicuratore abbia ragione.
Come ho già detto in un altro commento, il suo caso è diverso dai precedenti in quanto, da quello che scrive, mi sembra che la sua polizza sia di quelle per le quali si versa una certa somma a titolo di risparmio/investimento ed è quindi classificabile come polizza “vita“ e non come polizza rami danni.
Quel tipo di polizze (dette appunto polizze “vita“) non sono dunque soggette alla Bersani in quanto non rientrano nei rami danni (come le polizze incendio, furto, rc, ecc.).
Se è così, prima di rescindere/riscattare dal contratto bisogna leggerlo molto bene e prendere atto della sua durata (che può essere di 5, 10, 15 o più anni), dato che:
– il riscatto è solitamente possibile, solitamente dopo tre anni dalla stipula, ma senza alcun rimborso;
– se si è usufruito del risparmio fiscale è necessario attendere almeno 5 anni;
– i versamenti dei premi, tuttavia, possono essere interrotti dopo un certo periodo dalla stipula (legga la polizza).
Alle volte può essere conveniente interrompere il versamento del premi ed attendere il periodo migliore per riscattare la polizza, il che le consentirebbe almeno di recuperare i premi versati con un minimo di interesse.
Quindi, prima di fare mosse avventate, legga bene il contratto e si informi presso l’agenzia o la direzione della compagnia su cosa sia meglio fare, per lei. Poi, magari mi faccia sapere.
Un saluto.

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  Claudio wrote @

Polizza Ina “Casa dolce casa” stipulata il 30/1/2006 – scadenza 30/7/2016 (dieci anni e sei mesi). Prima rata semestrale pagata alla firma, poi premi annuali scadenti il 30/7 di ogni anno.
Ho pagato 30/7 2006 – 2007 – 2008.
Ho dato disdetta in febbraio 2009 per il 30/7/2009.
L’Ina ha respinto la disdetta.
Conviene fare ricorso all’ISVAP avendo già fatto anche reclamo all’Ufficio reclami Ina di Roma (senza risposta) da oltre 45 giorni come previsto?
Grazie a chi vorrà darmi un chiarimento
Cordiali saluti

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  Paolo wrote @

Polizza INA Assitalia “persona più” stipulata il 30/06/05 decennale… ho ancora quindi un mese di tepo per mandare raccomandata,giusto?
Conviene mandarla all’Agenza di riferimento oppure direttamente alla sede centrale magari per evitare agenti non professionali?
Saprebbe poi indicarmi un modulo adatto per la disdetta?
Grazie!

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  Mauro A. Del Pup wrote @

@Claudio: la disdetta deve essere accettata senza indugio da parte dell’INA-Assitalia (ora gruppo Generali).
A questo punto, l’esposto all’ISVAP non sarebbe necessario, ma direi di farlo ad ogni buon conto per consentire allo stesso ISVAP di emettere una sanzione a carico della compagnia assicurativa.
Mi faccia sapere.

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  Mauro A. Del Pup wrote @

@Paolo: per i termini di disdetta, dovrebbe controllare cosa recita la polizza a tale proposito. Tuttavia, ove gli stessi risultino più “onerosi“ dei sessanta giorni previsti dalla legge Bersani, valgono questi ultimi, ma la disdetta per il 30.06.2009, può essere inviata anche da subito.
Potrebbe poi inviare la disdetta con lettera raccomandata RR alla direzione della compagnia e per conoscenza all’agenzia dove è appoggiato il contratto.
Il testo da usare per la disdetta potrebbe essere il seguente:

Oggetto: disdetta polizza (tipo) n. … scadente il ….

Con la presente diamo disdetta al contratto in oggetto a far data dal prossimo 30 giugno 2009 affinché, da tale data, non abbia più a rinnovarsi.

Mi faccia sapere.

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  Claudio wrote @

Mauro A.. Ringrazio della cortese risposta. Dopo aver respinto la disdetta a gennaio, il 10/3 (arrivatami però il 21/3) con una nuova raccomandata Inassitalia accettava la disdetta.
Questo però, penso, perchè nel frattempo avevo fatto reclamo all’Ufficio reclami di Roma.

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  Dario S. wrote @

In data 15/01/2009 ho mandato la disdetta di un contratto assicurativo per il 15/03/2009. poichè il mese di Febbraio ha 28 giorni la compagnia mi contesta la mancata osservanza dei 60 giorni previsti dalla legge Bersani. A conti fatti sono 58. Sul contratto assicurativo però nelle condizioni di assicurazioni al paragrafo intitolato <proroga dell’assicurazione e periodo di assicurazione la compagnia scrive: in mancanza di disdetta, da una delle parti, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l’assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così succesivamente. il contartto in questione ha avuto decorrenza 05/05/2008 scadenza 15/03/2017.
a questo punto la domanda è se la mia disdetta è valida oppure no. Grazie a chiunque sappia darmi una risposta da far valere nei confronti della compagnia assicuratrice.

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  Mauro wrote @

Buongiorno

ho una polizza n. 986515xxx stipultata in data 12/6/1998 con validità decennale

in data 20/07/2007 ho stipulato una polizza decennale n. 27008xxx0 che fà riferimento come polizza sostituita/rinnovata a quella sopra citata.
in allegato alla tale polizza ho stipulato una una polizza annuale n. 27008xxx1 coem assicurazione complementare alla polizza del 20/07/2008

A questo punto posso disdettare entrambe le due polizze 60 giorni prima come previsto all’art. 5, comma 4 della legge 2 aprile 2007, n. 40? Grazie

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  Mauro A. Del Pup wrote @

@Dario S.
Lei avrebbe ragione se il contratto fosse stato in vigore per almeno un anno e i termini di disdetta da rispettare sono effettivamente 30 giorni del suo contratto e non i 60 della Bersani.
Ma se ho capito bene la situazione è questa:
– decorrenza della polizza 05/05/2008;
– data di scadenza 15/03/2017;
– data di scadenza/rinnovo annua 15/03 di ogni anno, di cui la prima il 15/03/2009.

Dal 05/05/2008 al 15/03/2009 non si è compiuto un anno e, dunque, la sua polizza non ha maturato i 12 mesi di vigenza che decorrono, quindi, dal 15/03/2009 al 15/03/2010.
E’ quindi al 2010 che lei potrà legalmente far valere il suo diritto di disdettare il contratto nei confronti del suo assicuratore.

Mi faccia sapere.

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  Mauro A. Del Pup wrote @

@ Mauro: sulla base di quanto mi ha scritto, la polizza in vigore dal 20/07/2007 può essere certamente disdettata, mentre per quella complementare a questa, è necessario che sia rimasta in vigore per almeno 12 mesi, come ho spiegato nel commento precedente a questo.

Per i termini di disdetta verificare quanto riportato da ciascuna polizza: tuttavia, valgono almeno i 60gg come previsto all’art. 5, comma 4 della legge 2 aprile 2007, n. 40.

Un saluto.

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  Mauro wrote @

la ringrazio per la sollecitudine con cui mi ha risposto.

Vorrei verificare unicamente ancora una questione con lei.
la polizza complementare ha validità di un anno. mi e le domando: devo comunque attendere che la polizza rimanga in vigore un anno e dare poi disdetta 60 gg antecedenti il secondo anno??

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  Mauro A. Del Pup wrote @

La polizza complementare deve avere un periodo assicurativo di un anno, ad es. dal 20.07.2008 al 20.07.2009.
In un caso simile, la polizza può essere disdettata a far data dal 20.07.2009 inviando, prima di tale termine e nel rispetto dei termini di disdetta indicati in polizza (che possono essere di 30 – 60 o 90 giorni (in quest’ultimo caso si applicano comunque i 60 giorni della Bersani), una lettera raccomandata di disdetta con ricevuta di ritorno.

Avanzo un caffè 🙂

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  Paolo wrote @

Buonasera, sono Paolo… avevo scritto in data 30 Marzo riguardo la mia polizza… dopo la disdetta non ho avuto particolari problemi…. sono stato solo contattato da una agente di zona per l’incasso della prima quota che non dovevo pagare, dopo averlo informato della mia disdetta mi ha solo chiesto se potevo mandargli via fax la ricevuta di ritorno (forse per un verifica)
Spero di non avere problemi in futuro… Ringrazio sentitamente per i consigli

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  Mauro A. Del Pup wrote @

@Paolo: mi fa piacere sapere che la vicenda si sia conclusa bene e che ce l’abbia fatto sapere.
Nei confronti dell’agente lei è stato gentile in quanto, allo stesso, poteva bastare la sua dichiarazione di aver inviato la disdetta mentre, copia della stessa, l’agente avrebbe dovuto semmai chiederla alla sua mandante.
Un saluto.

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  Lemm wrote @

Salve a tutti,
mi sembra ci siano esperti qui ed è quello di cui ho bisogno.
Spiego un po la situazione:
Polizza stipulata nel 1996,scadeva nel 2006 ma i signori alla mia richiesta in quell’anno di riscossione mi hanno detto che tale polizza si era rinnovata automaticamente fino al 2016.Ora io vorrei sono mesi che tento di rescindere il contratto e non pagare più cifre che continuano a richiedere quanto ho chiaramente detto di non voler cessare il tutto.
Mi chiedono di versargli degli arretrati,perchè dovevo provvedere a disdire prima della scadenza.La cosa che mi innervosisce è che io l’ho fatto presente milioni e milioni di volte,è già un anno che dico di voler recedere e loro non mi hanno mai detto come fare e tantomeno se ci sono dei termini da rispettare per redenre il tutto valido.Mi ripetono la tiritera della scadenza solo quando divento assillante ma neanche sono chiari nella spiegazione!
Questi soldi che mi chiedono di arretrati a me sembrano l’ultimo furto alle mie tasche!C’è qualcosa che posso fare o devo pagare inevitabilmente.

Scusate se mi sono dilungato,
spero che ci sia qualcuno in grado di indirizzarmi e spuntarla su questi ladroni.

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  Filippo Bonazzi wrote @

Caro Lemm,
le hanno detto una fesseria. Nessuna polizza si rinnova tacitamente per dieci anni.
Premesso che non mi è chiaro se si tratti di una polizza del Ramo Vita o dei Rami Danni le consiglio di attivarsi così:
nel primo caso (Ramo Vita) smetta di pagare il premio e chieda il riscatto della polizza (dopo aver verificato eventuali penali per riscatto anticipato);
nel secondo caso (Rami Danni) si avvalga della facoltà di recesso annuale ammessa dall’art. 1899 c.c.; faccia presto però, perchè sta per essere approvata una modifica all’art. 1899 c.c. nel senso di eliminare la facoltà di recesso annuale.
Per il resto il suo caso rappresenta l’ennesima dimostrazione della mancanza di serietà professionale che caratterizza il sistema assicurativo.
In futuro, se non le sono chiari i termini del contratto non lo firmi. Se non le sono chiari, infatti, dipende esclusivamente o dall’incapacità professionale del suo interlocutore (e ce ne sono tanti) o dalla mala fede del suo interlocutore (e ce ne sono tantissimi).
Auguri.

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  Massimo wrote @

Ho sottoscritto il 30/09/2008 la polizza INA Assitalia “Casa Dolcecasa”.
In data 08/08/2009 ho spedito una raccomandata on ricevuta di ritorno per disdirla.
Nella stessa busta ho allegato la fotocopia delle loro condizioni di polizza (recuperabili anche sul sito web) nelle quali è specificato…
“Articolo 7. Proroga dell’assicurazione
In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l’assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente.”

Avendo sottoscritto una polizza decennale ho spedito la raccomandata di disdetta entro i 30 giorni specificati dall’articolo 7.
Vorrei sottolineare come in tutto il volume delle Condizioni di Polizza NON SIANO PRESENTI altri articoli o simili che diano altre indicazioni riguardo i tempi e modi di disdetta dal contratto: l’articolo 7 riportato sopra è l’unico presente.

In data 15/10/2009 ci viene recapitata una lettera (datata 06/10/2009 ma riportante il timbro postale del 13/10/2009) spedita dall’Agenzia Generale INA Assitalia nella quale viene sostenuto che la richiesta di disdetta non può essere considerata valida perchè non inviata entro 60 giorni dalla scadenza annuale dell’assicurazione.
Precisano subito dopo che, secondo loro, l’articolo 7 si riferisce alla scadenza naturale (30/09/2018) della polizza.

A me sembra non corretto in quanto:
1. è contraddittorio rispetto alle stesse condizioni da loro riportate nella condizioni fornite ai clienti
2. sostengano di essere nel giusto fornendo tuttavia una interpretazione dell’articolo 7, mentre per tutti gli altri articoli vale il principio che “se non è specificato non è compreso”.

Al telefono hanno poi citato la legge Bersani e i 60 gg ma mi sembra comunque in conflitto con le loro condizioni.
Posso fare qualcosa?
Grazie.

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  Mauro A. Del Pup wrote @

@Massimo: da quanto mi scrive lei ha perfettamente ragione. La disdetta deve essere accettata senza indugio da parte dell’INA-Assitalia (ora gruppo Generali) in quanto valgono i termini riportati in polizza se, come in questo caso, sono più favorevoli per l’assicurato rispetto ai 60gg. della Bersani.
A questo punto, le consiglio di inviare la copia della raccomandata che ha inviato all’agenzia anche alla direzione generale della compagnia e, per conoscenza, all’ISVAP (veda sulla colonna di destra del blog il link al sito) per consentire allo stesso ISVAP di emettere una eventuale sanzione a carico della compagnia assicurativa.
Se ha bisogno mi faccia sapere e la pregherei anche di farmi sapere l’esito finale che potrà essere utile per altre persone che si trovino nella sua stessa situazione.
Un saluto.

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  Massimo wrote @

@Mauro: la ringrazio per la sua risposta più che celere… sinceramente non pensavo potesse essere così rapida!
Sicuramente vi farò sapere l’esito una volta terminato tutto l’iter.
Grazie!

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  Massimo wrote @

In aggancio al post del 16 ottobre, finalmente abbiamo ricevuto la risposta dalla sede generale della INA: senza dilungarmi eccessivamente, confermano la versione fornita dalla sede regionale e cioè che i 30 giorni sono il limite minimo per evitare il rinnovo automatico della polizza (decennale) mentre per disdettarla è necessario inviare comunicazione entro 60 giorni dalla scadenza annuale.

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  Mauro A. Del Pup wrote @

Massimo ho letto la sua risposta che, purtroppo, non fa onore a quella parte sana del mercato assicurativo.
La risposta che le hanno fornito è assolutamente incomprensibile ed errata.
Se la sua polizza prevede un termine disdetta di 30 giorni, è quello il termine da rispettare senza se e senza ma.
Il gioco di parole che hanno usato e cioè “che i 30 giorni sono il limite minimo per evitare il rinnovo automatico della polizza (decennale) mentre per disdettarla è necessario inviare comunicazione entro 60 giorni dalla scadenza“ è pressoché ridicolo e senza alcun fondamento, tanto da spingermi, se lei è d’accordo, a fare un post su questo argomento. Riesce a fornirmi una copia scannerizzando l’articolo di polizza in questione? Aveva poi segnalato il caso all’Isvap come le avevo suggerito?
Mi faccia sapere e per intanto non ceda.

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  Alberto wrote @

Un mio cliente ha sottoscritto una polizza decennale (danni) in data 18.12.2005 che ha provveduto a disdettare con raccomandata a.r. in data 14.09.2009. Il nuovo art. 1899 c.c. ora non prevede più la possibilità della disdetta se non sono trascorsi 5 anni dalla stipula della polizza. Tuttavia, essa è stata sottoscritta prima della legge n. 40/2007, ma tale legge prevedeva la disdetta anche per i contratti stipulati prima purché il contratto fosse in vita da almeno 3 anni. Insomma, la disdetta comunicata dal mio cliente è efficace? ringrazio per l’aiuto e saluto cordialmente.

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  Mauro A. Del Pup wrote @

@Alberto: ho letto la sua domanda e, a mio avviso, la risposta è sicuramente sì, nel senso che la disdetta è valida in quanto l’ulteriore modifica all’art. 1899 (modifica per la quale l’intero settore assicurativo dovrebbe quantomeno arrossire!) non ha effetto retroattivo, ma solo per quei contratti stipulati dopo, mentre per quelli già in corso era ed è operativa la legge 40/2007 (c.d. legge Bersani).
Grazie per il commento e ci faccia sapere l’esito.

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  Alberto wrote @

Grazie infinite per la Sua risposta. Naturalmente, farò sapere l’esito della questione. Nel frattempo, La saluto cordialmente.

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  Luca wrote @

Buongiorno, ho mandato la raccomandata di disdetta all’Ina di Monza (mia agenzia) e di Roma per la disdetta di una polizza vita del 2004. Io ho pagamenti semestrali maggio-dicembre. Penso che sono stato nei tempi di 60 gg.
Quali sono i tempi di recupero dei miei soldi?
Devo presentarmi personalmente in sede?
Purtroppo quando ho provato a prendere degli appuntamenti mi hanno sempre rimbalzato.
E comunque ho mandato le raccomandate una settimana fa e non si sono ancora fatti vivi…
L’agente di riferimento si e’ dileguato..
Vi ringrazio Luca

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  Mauro A. Del Pup wrote @

@Luca: ho letto quanto mi scrive e devo manifestare tutto il mio biasimo verso l’agente che mi dice essersi dileguato. Venendo al suo quesito, le polizze vita presentano vincoli diversi da tutte le altre polizze nel senso che in molti casi non e’ neppure necessaria la disdetta per interrompere il contratto, anche se e’ sempre bene leggere le condizioni riportate in polizza. Per quanto riguarda il recupero dei premi versati, anche qui dipende dal tipo di polizza e dalla sua durata. Tenga conto che per recuperare i premi versati di una polizza con durata decennale, devono passare almeno cinque anni: e’ il cosidetto “valore di riscatto”.
Il suo agente, tuttavia, ha l’obbligo di informarla e di farle per iscritto la proposta di riscatto (si rechi personaente in agenzia), altrimenti si rivolga alla direzione dell’INA-Assitalia. Comunque, tutto dipende da che tipo di polizza ha sottoscritto della quale bisogna leggere bene le condizioni di contratto. Mi faccia sapere.

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  Luca wrote @

Buongiorno dopo mille pressioni sono riuscito ad avere il foglio dove indicano il valore di riscatto.
Posso dirle solo che il comportamento degli agenti ina mi hanno lasciato molto perpresso per non dire altro.
Il primo agente, errore mio, invece di riaprirmi la polizza come concordato me ne ha aperta un’altra.
Il secondo mi ha comunicato l’esistenza di 2 polizze di cui non avevo neanche l’estratto conto annuale, mi ha detto di unirle per non perdere della piu’ vecchia i soldi versati.
Unendomele, non so come dirle, oltre che mi ha alzato molto la rata mi ha “accantonato” i soldi della prima polizza, nel senso che io ad oggi mi vedo gli importi uniti ma se la chiudessi quei soldi li perdo.
Infatti mi trovo a perdere oltre 9000 euro nel caso di chiusura.
c’e’ una postilla indicante. Le polizze provenienti da trasformazionisono soggette a recupero di eventuali rate di premio mancanti al completamento della prima annualita’ e del totale degli importi in cui alla clausola “riscatto da trasformazioni”.
Ovviamente l’errore puo’ essere mio ma veramente ogni giorno c’e’ l’agente di turno che chiama per una trasformazione della polizza, deduco a loro favore a questo punto.
Inoltre hanno anche una concorrenza interna e cercano di portarsi via i clienti da sede a sede.
Ora mi interessa solo chiuderla, mi dica come posso girarle il fax in modo che possa aiutarmi.
Grazie mille Luca

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  Luca wrote @

Buongiorno Le comunico che sono riuscito a mettermi in contatto e a prendere un appuntamento.
La disdetta e’ ok, l’unica cosa e’ che ci perdo un sacco di soldi.
L’unica cosa per non perderli e’ ritirarne una parte e portare il resto a scadenza.
Un consiglio da dare a tutti e’ quello di non modificare e trasformare le proprie polizze.
Grazie del supporto.
Luca

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  giuseppe wrote @

sono un assicurato che ha inviato disdetta alla compagnia di un contratto stipulato nel 2004 e scadente il 18.05.2014.
la raccomandata di disdetta è stata inviata il 19 marzo 2010 e mi contestano il conteggio dei 60 giorni di preavviso.
Chiedo se nel computo dei 60 giorni devo partire dal 19 marzo o dal 20 marzo
Cioe’ devo considerare anche il giorno di spedizione della raccomadata?
Come si contano i sessanta giorni?

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  Roberto Buticchi wrote @

Buona sera
i giorni decorrono nel modo usuale. Se ha spedito il 19 marzo, al 20/3 si conta 1, al 21/3 si conta due etc. Così facendo abbiamo 12 giorni solari di marzo, 30 gg. di aprile e 18 di maggio. In totale fanno 60 gg. A mio avviso e per mia esperienza si computano i giorni solari consecutivi e nel suo caso sono proprio 60.
Se riceve risposta negativa, scriva all’ufficio reclami della compagnia anche una semplice e-mail , oppure per lettera e metta in c.c. l’ISVAP… dovrebbe bastare.
Saluti
RB

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  Mauro A. Del Pup wrote @

@Luca: ciò conferma anche che il prodotto “polizze vita“ nella versione di capitalizzazione, sono comunque polizze delicate che si stanno a metà tra le polizze assicurative e un prodotto finanziario e che devono essere ben spiegate agli assicurati (ciò, naturalmente, vale poi per tutte le polizze che presentano ancora elementi di eccessiva complessità alle volte anche per gli esperti della materia).

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  Mauro A. Del Pup wrote @

@Giuseppe: concordo con l’interpretazione e il consiglio su come agire di @Roberto che ringrazio per il suo commento e che invito a partecipare ancora in altre occasioni.
Un saluto.

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  Pietro wrote @

Buona sera,

ho sottoscritto una polizza per la mia attività a Gennaio 2010 con durata 10 anni. Il mio agente di fiducia ha cambiato compagnia ed io vorrei seguirlo perchè mi fido ciecamente di lui. Chiamo in agenzia per anticipare la raccomandata di disdetta e mi viene risposto che sono obbligato a pagare la polizza assicurativa per 5 anni!!! E’ vero?
Mi viene anche detto che è inutile fare la disdetta…mi chiedo: stanno cercando di far scadere i termini per la disdetta???
Un Saluto

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  Mauro A. Del Pup wrote @

@Pietro: purtroppo non stanno cercando di far scadere i termini per la disdetta, ma si attengono al disposto dell’art. 1899 c.c. il quale, recentemente modificato, ora non non prevede più la possibilità della disdetta a meno che non siano trascorsi almeno 5 (cinque) anni dalla stipula della polizza.
Al seguente link potrà leggere il mio post sul tema che pubblicai il 17 luglio 2009: http://bit.ly/cCUsLu

Il primo comma dell’articolo 1899 del codice civile, risulta così modificato:
«L’assicuratore, in alternativa ad una copertura di durata annuale, può proporre una copertura di durata poliennale a fronte di una riduzione del premio rispetto a quello previsto per la stessa copertura dal contratto annuale. In questo caso, se il contratto supera i cinque anni, l’assicurato, trascorso il quinquennio, ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di sessanta giorni e con effetto dalla fine dell’annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata».

Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano ai contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Il suo contratto, Pietro, stipulato lo scorso gennaio 2010, rientra tra quelli stipulati successivamente alla modifica dell’articolo 1899 c.c. e quindi non è disdettabile a meno di una volontarietà dell’agente e della compagnia.

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  robybut wrote @

Mauro, sull post di Pietro c’è una riflessione da fare. Il secondo comma dell’art. 1899 che hai citato, prevede che l’assicuratore possa proporre una polizza poliennale come “alternativa” indicando espressamente il minor premio applicato rispetto ad una polizza annuale. Se questa condizione non viene soddisfatta, se lo sconto non è espresso in polizza, la polizza non è conforme al 1899 e quindi a mio avviso non vi è equilibrio nella prestazione e l’assicuratore non gode della protezione, della durata quinquennale, ergo se ne può chiedere la disdetta altermine dell’annualità
RB

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  Pietro wrote @

perdonatemi,
ma non ho ben chiaro il post di robybut…
il 9 luglio è la data in cui è entrata in vigore la legge? quindi se ho capito bene, tutte le polizze stipulate dopo il 9 luglio 2009 (poliennali) sono “vincolate” al pagamento per 5 anni???? assurdo……….

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  Mauro A. Del Pup wrote @

@robybut: giusta precisazione la tua che davo per acquisita avendo citato la modifica all’art. 1899, ma in questi casi è meglio essere chiari fino in fondo. Grazie.

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  robybut wrote @

Pietro, cercherò di essere più chiaro. La nuova impostazione di legge, come dice mauro, consente la ritipula di polizze poliennali, vincolate e indisdettabili per la loro durata fino a 5 anni, a condizione che esse vengano stipulate con premio ridotto (cioè scontato), rispetto ad una identica polizza emessa per durata annuale.
Quindi un assicuratore deve evidenziare, scritto in polizza, il minor premio o lo sconto extra applicato in caso di emissione poliennale.
una cosa tipo: premio annuale polizza euro 100, premio annuale polizza Euro 90

Nella tua polizza questo sconto è evidenziato?

Se c’è scritto premio annuale “X” e premio ridotto applicato per aver scelto durata poliennale “x – y”, allora si , rientri pienamente nella norma nuova.
Se invece non vi è nulla di questo, a mio avviso la polizza non è conforme alla nuova normativa e la compagnia non può pretendere il quinquennio di durata.
questo come “principio”.
Il problema è che questa innovazione della norma è recente e la norma stessa non disciplina cosa succede se una compagnia emette un contratto “viziato” ovvero poliennale, ma senza indicazione di minor premio applicato. Possiamo solo dedurne (in questo caso) che la polizza non è conforme a quanto stabilito dall’articolo 1899.

Io risponderei al rifiuto della disdetta (semprechè la tua polizza sia senza indicazione di sconto) con lettera a uff. reclami/Isvap, dicendo “la polizza emessa non è conforme alla legge (citare estremi) in quanto non è stato applicato alcuno sconto per poliennalità come previsto. il contratto è quindi viziato e da intendersi applicabile il mio diritto di recesso annuale. Spetta all’assicuratore l’onere della prova, ovvero dimostrare di averlo applicato ed evidenziato.

spero di esserti stato utile
se segui questa strada tienici aggiornati !
cordialità

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  Mauro A. Del Pup wrote @

Robybut ha evidenziato un passaggio cruciale del citato primo comma dell’art. 1899 c.c. che consente all’assicuratore, in fase di trattativa, di proporre una polizza con durata superiore ai cinque anni: in questo caso, egli deve evidenziare in polizza di quanto si riduce il premio (lo sconto applicato) rispetto ad una polizza di durata annuale. Se l’assicuratore non ha fatto questo, allora, l’assicurato può chiedere la disdetta della polizza.
Nella sua polizza, dunque, è stato evidenziato lo sconto di durata poliennale? Se non c’è allora deve inoltrare disdetta (all’agenzia e alla compagnia) precisando tale anomalia riferendosi a quanto prevede il primo comma dell’art. 1899 c.c. . Mi faccia sapere.

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  Rossana wrote @

Buona sera,

ho sottoscritto una polizza con Zurigo per la mia attività a Dicembre 1999 con durata 10 anni, che si è tacitamente rinnovata per un anno il 30.12.2009.

Ho disdetto il contratto il 29.10.2010 con richiamo alla legge Bersani (60giorni).

La Zurigo mi risponde che non viene accettata la disdetta perchè “il contratto in oggetto (di durata annuale e tacitamente rinnovabile), prevede un termine di preavviso superiore.

Nelle condizioni contrattuali che sono ancora quelle del 1999 viene genericamente indicato il termine di recesso in 90 giorni.

Chi ha ragione?

Grazie.

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  Mauro A. Del Pup wrote @

@Rossana: da quanto mi scrive lei ha invece perfettamente ragione. La disdetta deve essere accettata senza indugio da parte della Zurigo in quanto valgono i termini più favorevoli per l’assicurato e, in questo caso, i 60gg. della Bersani rispetto al termine (solitamente di 90 giorni) previsto dalla sua polizza.

A questo punto, le consiglio di inviare copia della disdetta che ha inviato all’agenzia (ha rispettato la forma richiesta dalla polizza per le comunicazioni tra assicurato e assicuratore?) anche alla direzione della compagnia
.
Se ha bisogno mi faccia sapere e la pregherei anche di tenermi informato circa l’esito finale che potrà essere utile per altre persone che si trovino nella sua stessa situazione.
Un saluto.

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  Andrea wrote @

Buongiorno,
ho una polizza abitazione stipulata il 21/03/2008 con scadenza contrattuale 21/03/2013 e vorrei dare la disdetta per la scadenza 21/03/2011.
Non potendo citare il decreto Bersani perchè non ho i 60 gg utili, posso fare riferimento alle condizioni di polizza?
L’Articolo 6 “Proroga dell’Assicurazione e periodo di Assicurazione” dice:
In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l’Assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata di un
anno e così successivamente.
In attesa di un vostro riscontro, ringrazio e saluto.
Andrea

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  Mauro A. Del Pup wrote @

Gentile Andrea, lei deve citare la Bersani perché è quella la norma che le consente di poter disdettare la polizza, altrimenti dovrebbe attendere il 2013. Il termine di giorni per inviare la disdetta non c’entra: la Bersani dice che sono sufficienti 60 gg prima della scadenza oppure, se migliorativo, vale il termine riportato in polizza, in questo caso è 30 giorni. Quindi, lei trasmetta già la disdetta per raccomandata o via fax per dare valore legale alla stessa citando nella lettera che si avvale della Bersani. Se le rispondono che la norma è stata cambiata, ciò risponde al vero ma solo per i contratti stipulati dopo il mese di luglio 2009, quando l’art. 1899 del c.c. è stato purtroppo rimodificato vanificando in parte i benefici che la Bersani si proponeva di apportare. Un saluto.

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  Andrea wrote @

ho stipulato una polizza RC Professionale il 8/2/2007 e con scadenza il 8/2/2012, nel 2010 e precisamente il 5/10/2010 ho chiesto che il mio max di polizza venisse portato da 1 milione a 2 milioni con tassi applicati rispettivamente del 25,99 sulla vecchia polizza e del 29,39 sulla nuova polizza che riporta il numero di polizza della sostituita e scadenza contratto il 8/2/2013. in sostanza mi hanno allungato il contratto precedente di anni 1. Visto che l’aumento di massimale credo che non sia una novazione oggettiva posso, ho inviato disdetta alla compagnia che mi ha risposto che non posso disdire il contratto alla data del 8/2/2011. Ma la legge parla di quinquennale e comunque la polizza è in via continuativa. secondo voi la disdetta è valida?

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  Roberto Buticchi wrote @

buon giorno provo a rispondere al queito di andrea. La polizza ha cambiato numerazione? o è stata emessa una appendice di adeguamento? Se la polizza ha cambiato numerazione, massimali assicurati e tassazione applicata, diventa difficile sostenere che non si tratti di una novazione…è un contratto nuovo a tutti gli effetti. Detto questo veniamo al fatto che la legge oggi dice che, un assicuratore può proporre una polizza poliennale, massimo quinquennale, se e solo se eslicita in polizza lo sconto ovvero la minor tassazione applicata per questo vincolo di durata, diversamente non può. Se detta esplicitazione non esiste il contratto è rescindibile annualmente. QUindi raccomandata all’assicuratore (nei termini), mail a ufficio reclami e c.c. ISVAP…. saluti
RB

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  Andrea wrote @

purtroppo è nuova numerazione ed in appendice c’e’ la clausola della poliennalità

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  Roberto Buticchi wrote @

x Andrea
ACC !!! e la clausola è in appendice. e non in polizza stessa… interessante. Le è possibili inviarla? robyrob@fastwebnet.it la leggo volentieri
saluti
RB

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  marco wrote @

Salve mi chiamo Marco ho un azienda informatica
nel 2007 ho stipulato un contratto con l assicurazione generale per cio che riguarda il ramo infortuni, il contratto è poliennzale ma sostuituisce due polizze precedenti che ho stipulato che avevano come data di inizio il 21/12/2005 e data di fine il 21/12/2015 ed erano trimestrali, la nuova polizza che ho effettuato l’otto febbraio 2007 sostituisce in toto le due polizze precedenti, però riprende il rateo delle due polizze precedenti in quanto non cessa nel 2017 ma il 21/12/ 2015, il 13 ottobbre del 2010 ho mandato la disdetta oer raccomandata, come da decreto bersani perche la polizza dovrebbe cessare il 21/12/2010, ma l’assicurazione ha ritenuto valida la disdetta per cio che riguarda il 21/12/2011, però la risposta che ho avuto l’ ho avuta una settimana fa e non per raccomandata ma tramite email, mi chiedo se la mia disdetta è valida, perchè pare che il conteggio delle quietanze parte dal 21/12 di ogni anno in quanto mi aumentano sempre la rata di 15 euro premettendo che ho sempre pagato, oppure no gia da quest anno, in quanto gli ho detto che dal 2011 per il decreto bersani non avrei pagato… grazie o se deovessi continuare il pagamento dovrei fare un altra disdetta….anche per quest’anno, grazie

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  Roberto Buticchi wrote @

Buona sera MARCO
lei ha stipulato un nuovo contratto (pur se sostituente le due polizze citate), La decorrenza è 8/2/2007. la legge 40 (bersani) cui lei fa riferimento è pertinente al caso e dice che le polizze possono essere disdette se sono state pagate almeno tre annualità di premio.
Per come è impostata la polizza le tre annualità scadono nel 2010, in quanto il periodo 8/2/2007 – 21/12/2007 è un rateo infrannuale. e le annualità partono dal 21/12/2007. Quindi la sua disdetta è valida.

per quanto attiene le modalità di risposta la mail è inconsueta, probabilmente viene dall’agenzia. lei ha indirizzato la raccomandata all’agenzia o alla compagnia sede centrale? Se l’ha indirizzata all’agenzia. prenda copia della mail e copia della disdetta e invii tutto (anche via mail) all’ufficio reclami della compagnia – lo trova scritto all’inizio del fascicolo di polizza e per c.c. all’ISVAP e poi trovi un assicuratore più corretto… per fortuna ce ne sono.
cordiali saluti
R.B.

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[…] che è passato un pò di tempo da quando ho parlato per  la prima volta del tema delle polizze poliennali e poi ancora una seconda quando è stata appartata una modifica […]

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  pasquale wrote @

salve,io ho un quesito,e sarei grato se qualcuno mi saprebbe rispondere con perizia,ho stipulato una poliza con l’ina assitalia persona piu’,a luglio 2010,ho provato a disdirla ma mi hanno risposto che non è possibile e devo aspettare la sua naturale scadenza,ovvero 10 anni. saprete dirmi se è vero o mi hanno ingannato?
grazie pasquale

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  roberto buticchi wrote @

buon giorno. dipende. Per essere una poliennalità vincoldeve essere evidenziata in polizza una dicitura secondo la quale lei ha usufruito di uno sconto in cambio di questo vincolo poliennale (anche piccolo, diciamo 5%). Se manca una qualsiasi indicazione, la polizza è disdicibile nel termine previsto (30 o 60 gg) ad ogni annualità. Se invece questa indicazione è presente (dovrebbe essere in fondo o in allegato) la polizza è purtroppo vincolata e non disdettabile. tuttavia il vincolo è limitato per legge a 5 anni, indipendentemente dalla durata per cui è stata stipulata la polizza, quindi rescindibile dal 6^ anno. Cordialità
R.Buticchi

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  LAURA wrote @

ho bsogno di un chiarimento:in un contratto stipulato il 12/04/2007 con durata 10 anni deve essere fatto riferimento alla legge Bersani o è l’assicurato che deve conoscere la storia dei 60gg.?Sul mio c’è scritto 30gg. ma la compagnia dice che quelli si riferiscono a dopo la scadenza finale, cioè dopo il 2017.Grazie
Laura

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  marcopanarese.mp@libero.it wrote @

salve sono ancora marco, la ringrazio anche se con un po di ritardo per la delucidazione e consiglio che mi ha dato per cio che riguarda la polizza poliennale tutto e andato per il maglio e la compagnia assicuratrice agenzia generale si scusata per il disguido mandandmi una lettera, questo grazie a voi, ora ho un altro problema che rigarda la compagnia assicuratrice ramo casa la polizza nasce nel 2001 e termina 24 luglio 2012. nel 2003 e stata modificalta la polizza ma la scadenza rimane sempre 24 luglio 2012 per scadenza intendo scadenza naturale, ora il 29 giugno di quest’aanno mando la disdetta via fax e via A.R con ricevuta di ritorno, loro hanno ricevuto la A.R il 22 giugno 201 nella lettera di deisdetta SI CHIEDEVA LO SOGLIMENTO DEL CONTRATTO PER NATURALE SCADENZA, ora la compangia assicuratrice mi ha mandato al qiuietanza di pagamento, ce un erroore ftto da parte mia che ho inteso che basta 15 giorni prima la disdetta per evitare il tacito consenso, chiedo delucidazioni, grazie

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  ashish wrote @

Salve, mi può aiutare a capire se i 60 giorni per la disdetta sono lavorativi o da calendario? Esiste qualche regola che scarta le domeniche o il giorno 31 del mese?! Avevo data la disdetta alla polizza pluriennale sulla casa (stipulata dopo aprile 2007) tramite la raccommandata con a/r (ne ho ancora la ricevuta) ma è stata rfiutata e mi dicono che è valida solo dal 2013. Ho dato la disdetta a maggio 2012 quando la polizza scadeva a luglio 2012. Io ho calcolata 60 giorni di calendario ma mi hanno mandato l’avviso di mancato pagamento lo stesso! A chi posso rivolgermi per charire la questione? Grazie 3338910866

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  Mauro A. Del Pup wrote @

@Laura: se la polizza ha vigore dal 12.04.2007 ed ha durata poliennale, allora lei può disdettare la polizza con preavviso di 60gg come prevede la legge Bersani citata nel post.

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  Mauro A. Del Pup wrote @

@Marco: questo non mi pare un problema legato a tema di questo post, ma piuttosto legato ai termini di disdetta previsti dalla polizza. Se la sua polizza scadeva naturalmente il 24 luglio 2012, lei avrebbe dovuto inviare la disdetta nei termini previsti dalla polizza che possono variare dai 30 ai 60 giorni. Se i termini non sono rispettati allora la polizza si rinnova per un ulteriore anno (in qualche caso, ma lo stabilisce la polizza anche per due anni.). Spero di essere stato chiaro.

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  Mauro A. Del Pup wrote @

@ashish: i giorni vanno calcolati da calendario per cui vanno contati i giorni del mese (ad es. febbraio può avere 28 oppure 29 giorni) per arrivare a soddisfare il termine previsto dalla polizza. Nulla vieta, tuttavia, di inviare la disdetta anche molto prima così da evitare ogni possibile impugnazione da parte della compagnia.

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  ashish wrote @

Infatti anche io pensavo cosi ma mi è stato inviato un avviso recupero crediti!

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  chicco wrote @

salve ho stipulato una polizza RC professionale il 15/11/2004 durata decennale con Allianz-RAS e pagamento dei premi semestrale il 15/11 ed il 15/02. Il giorno 1/10/201 ho inviato la disdetta alla mia agenzia. Il 21/10/2012 mi e’ arrivata una lettera dalla sede di Milano nella quale mi si informa ” che non e’ possibile annullare il contratto poiche’ la disdetta non ci e’ arrivata nei termini previsti dalle condizioni generali di assicurazione.”
Preciso che sul mio contratto all’articolo 7-proroga dell’assicurazione e periodo di assicurazione- c’e’ scritto: “in mancanza di disdetta di una delle parti , mediante lettera raccomandata spedita almeno trenta giorni prima della scadenza, l’aasicurazione di durata non inferiore ad un anno e’ prorogata per un anno e cosi’ successivamente”.
Mi sono recato presso la mia agenzia e mi hanno risposto che i trenta giorni si riferiscono alla scadenza naturale del contratto ovvero al 2014 e che i termini per la disdetta anticipata sono di 60 giorni cosi come stabilito da Bersani.
Cosa fare visto che la scdenza del premio e’ imminente? Grazie.

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  Pino61 wrote @

Grazie (è la prima volta che vi leggo ) per le risposte ed i riferimenti forniti. Un vero servizio di utilità sociale contro il dilagare di tanti contratti che sembrano somigliare,sempre più , a dei furti con destrezza.

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  mauro corradi wrote @

buongiorno Mauro. Le chiedo un informazione. Polizza nata a novembre 2007 con scadenza novembre2017 … nel 2009 mi viene sostituita indicando il numero della vecchia polizza. Fafede quella della vecchia sostituita, cioe’ novembre 2007 o quella nuova novembre 2009? grazie

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  Mauro A. Del Pup wrote @

Gentile Mauro, non ho compreso il suo quesito. La nuova polizza che sostituisce quella precedente del 2007, ha modificato anche la scadenza della precedente oppure l’ha tenuta ferma? Mi faccia sapere.

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  mauro corradi wrote @

Buongiorno Sig Mauro.
La scadenza e’ rimasta invariata. 19/11/07 19/11/17. Solo modifiche capitali.
Grazie.

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  LAURA wrote @

Salve, potete dirmi se si può disdire due assicurazioni rami vari con scadenza ravvicinata con unica raccomandata o è contestabile?
grazie.
Laura

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  Mauro A. Del Pup wrote @

La raccomandata unica non è affatto contestabile: l’importante è che nell’oggetto siano citate entrambe le polizze con il loro numero e la data di scadenza.

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  Mauro A. Del Pup wrote @

Allora fa fede il numero della nuova polizza che, come mi dice, ha comunque mantenuto ferma la scadenza della polizza originaria al 19.11.2017.

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  Sabrina Meli wrote @

Buongiorno,

A luglio 2007 ho stipulato un’assicurazione vita INA con versamento mensile di 120,00 euro, che ho pagato per tre anni (quindi per un totale di 4320 euro) ed al termine del terzo anno ho sospeso i pagamenti.
Oggi ho chiesto un appuntamento alla consulente assicurativa della compagnia incriminata per capire cosa mi convenga di più fare, ma non fidandomi chiedo a voi un parere.
Mi avevano detto, che se disdettavano della somma versata mi avrebbero dato circa 1800 euro, ma a me sembra un pò pochino!
Qualcuno può aiutarmi? Può suggerirmi come riuscire a recuperare più soldi?

Sabrina

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  Mauro A. Del Pup wrote @

@Sabrina: faccio presente che questo non è un servizio di consulenza, ma solo uno spazio dove scambiare idee rispetto ai temi trattati dal blog. Detto questo, trattandosi di polizza vita bisogna vedere innanzitutto la durata originaria del piano di versamenti cioè se dieci o più anni. Tenga presente che la procedura che ha attivato si chiama “valore di riscatto“ (cioè si riscatta la polizza prima della sua scadenza) e che per recuperare almeno i premi versati è necessario attendere un tempo pari almeno alla metà della durata contrattuale prevista. Le consiglio di farsi fare delle ipotesi dall’agenzia (che è tenuta a farlo) con i valori di riscatto negli anni per vedere qual è l’anno in cui raggiunge almeno il punto di pareggio con i premi versati. Poi bisognerebbe anche vedere che tipo di prodotto ha sottoscritto al fine di verificare come sia stato l’andamento della gestione del fondo gestito dalla compagnia di assicurazioni, ma il primo passo è quello che le ho scritto.

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