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“Non dobbiamo prepararci solo a ciò che possiamo prevedere, ma anche a ciò che non è prevedibile“.

Dubbi: la clausola “claims made” è nulla?

00000q07.gifDopo la nota sentenza della Cassazione civile, sez. III, n. 5624 del 15 marzo 2005, che ha asserito dubbi di vessatorietà della stessa, torno sul tema della clausola claims made (per chi volesse allego anche una nota dell’ANIA scaricabile in formato .doc) in seguito della sentenza del Tribunale di Roma n. 16975 del 1 agosto 2006 che asserisce che la clausola claims made è nulla ex. art. 1895 c.c. in quanto rappresenta l’assicurazione di un “rischio putativo“ (supposed risk). Per rischio putativo si intende “un rischio mai esistito o già cessato o che ha dato origine ad un sinistro verificatosi anteriormente alla stipulazione del contratto assicurativo che, in tali eventualità, è nullo“. Ma non avevamo imparato che con la claims made il sinistro è la “richiesta di risarcimento del terzo“? Pare non sia più così perché per “rischi già verificatisi“ debbono intendersi non già solo eventi dannosi materialmente avvenuti prima della stipula del contratto, ma anche quelli i cui presupposti causali si siano già verificati al momento della stipula della polizza. Pertanto, sebbene l’assicurato patisca materialmente il pregiudizio quando il terzo danneggiato esige il risarcimento, non v’è dubbio che il “rischio“ dedotto nel contratto è rappresentato non dalla richiesta di risarcimento del terzo, ma dalla commissione di illeciti colposi da parte dell’assicurato.

Devo dire che, nel caso oggetto della sentenza, si trattava di una claims made con una retroattività di tre anni. Non è tuttavia chiaro se, in assenza della retroattività, la clausola sarebbe stata ritenuta valida. Fin qui il mio contributo e non vi nego i miei tanti dubbi in proposito. E voi cosa ne pensate? Volete condividere la vostra esperienza? Ed infine, qual’è la posizione della stessa ANRA in proposito? Inviate i vostri commenti o scrivetemi un’e_mail se volte pubblicare i vostri post.

1 commento»

  Marco Magi wrote @

In effetti i dubbi permangono e tanti..Una volta appresa la sentenza citata da Assinews avvertii i professionisti miei clienti interessati. Gli ulteriori accertamenti fatti, anche con docenti universitari non hanno chiarito come inquadrare con precisione la questione. In particolare un importante avvocato mi disse che la sentenza era stata redatta da un giudice famoso per i suoi “richiami al Diritto Mercantile”…. liquidando in maniera minimale l’argomento. Comunque nel caso di assenza di retroattività illimitata il problema rimane soprattutto nella fase di valutazione del rischio se putativo o no che quantomeno provocherà un aumento di contenziosi tra assicuratori ed assicurati. Meglio a questo punto i contratti Loss Occourence? Forse si…peccato che io ad oggi non ne conosca sul mercato. Quindi se qualcuno me ne può segnalare.!!

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