RISK MANAGEMENT – Il primo blog sul RM in Italia.
“Davanti ad una crisi ci si può ritirare, si possono proteggere i conti e preservare i contanti. Oppure possiamo renderci conto che il mondo ha bisogno di cambiamento“. (Sam Palmisano, Ceo IBM)D. Lgs. 231/2001 e nuovi rischi conseguenti a violazione delle norme sulla sicurezza ex Legge 123/2007
Ultimi e più recenti aggiornamenti.
SITUAZIONE prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81
Il 25 agosto 2007 è entrata in vigore la “Legge n. 123 del 3 agosto 2007“ recante “Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia“. A livello generale, la più importante novità introdotta da questa legge è l’estensione del provvedimento di sospensione delle attività a tutte le imprese, non più solo a quelle edili. L’art. 5 allarga infatti a tutte le attività d’impresa la possibilità che il personale ispettivo del Ministero del lavoro adotti un provvedimento di sospensione nei seguenti casi:
- impiego di personale in nero in percentuale pari o superiore al 20% dei lavoratori regolarmente occupati;
- ripetute violazioni in materia di riposi giornalieri e settimanali nonché superamento dell’orario massimo (medio) settimanale;
- gravi e reiterate violazioni in materia di sicurezza e salute sul lavoro.
LE CONSEGUENZE SUL D. LGS. 231/2001
Questa nuova legge ha comportato un’importante modifica al Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (vedi qui il D. Lgs. 231/2001 aggiornato al 25.08.2007).
I delitti di omicidio colposo e di lesioni colpose gravi o gravissime (articoli 589 e 590, comma 3°, del codice penale), conseguenti a violazione delle norme sulla sicurezza (art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001), vanno ad aggiungersi alle fattispecie di responsabilità amministrativa di società ed enti di cui all’art. 9 del D. Lgs. 231/2001 (
Qualora si verifichino un omicidio o una lesione personale grave o gravissima a seguito della violazione delle norme antinfortunistiche e sull’igiene e la salute sul lavoro gli enti sono puniti con una sanzione pecuniaria non inferiore a mille quote. L’importo di una quota (in lire nel testo del Decreto) va da un minimo di circa 250 euro ad un massimo di circa 1500 euro ed è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell’ente allo scopo di assicurare l’efficacia della sanzione.
Nel caso di condanna per questo tipo di reati, inoltre, l’Ente sarà costretto a subire anche una sanzione interdittiva per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno, dove per sanzione interdittiva si intende:
- l’interdizione dall’esercizio dell’attività;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito;
- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
È evidente a questo punto come l’entità delle sanzioni, pecuniarie e interdittive, sia tale da mettere potenzialmente in crisi qualunque tipo di azienda o Ente e come, l’adozione di un modello organizzativo conforme al D. Lgs. 231/2001, sia una tutela effettiva per tutti nel caso si verifichino violazioni delle norme sulla sicurezza che scaturiscano in omicidi colposi o lesioni gravi o gravissime.
SITUAZIONE dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81
Con la legge 123/2007 (art. 9) e la successiva variazione introdotta dall’art. 300 D.Lgs. 81/2008 – Testo Unico sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, si è completato il circuito sanzionatorio a deterrenza del rispetto della normativa, legislativa e tecnica, con la modifica dell’art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001 che ora prevede una maggiore gradualità nella applicazione delle sanzioni pecuniarie ed interdittive:
Art. 590 codice penale lesioni colpose gravi o gravissime (ricordo che per lesione grave è ritenuto un infortunio con assenza dal lavoro pari o superiore a 40 giorni
- Interdittive: sino a sei mesi
- Pecuniarie: sino a 240 quote
Art. 589 codice penale omicidio colposo
- Interdittive: da tre mesi ad un anno
- Pecuniarie: da 250 a 500 quote
Art. 589 codice penale omicidio colposo (per violazione dell’omessa valutazione dei rischi ai sensi dell’art. 55 comma 2 del d.lgs. 81/2008)
- Interdittive: da tre mesi ad un anno
- Pecuniarie: da 500 a 1.000 quote
Il valore di una singola quota è pari, secondo la previsione originaria del decreto legislativo 231/2001, ad un valore compreso tra 258,00 euro e 1.549,00 euro.
I modelli di gestione (SGSL) quali misure di prevenzione
Gli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 231/2001 ammettono la possibilità di esclusione della responsabilità in argomento, a condizione di dotarsi di un modello organizzativo e di controllo senza particolare tipizzazione, mentre l’art. 30 del D.Lgs. 81/2008, riconduce la capacità esimente ai modelli tipizzati di cui alle norme OHAS 18001:2007 ovvero UNI INAIL (28.09.2001), che definiscono dei Sistemi Gestionali di Sicurezza sul Lavoro (SGSL).
Il modello, per avere efficacia esimente, dovrà essere efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l’adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi.
POSSIBILI SOLUZIONI
In ottica di Risk Management, è necessario attuare una verifica puntuale di quanto viene fatto in merito al rispetto della normativa sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in modo da ridurre o eliminare il rischio di infortunio grave o gravissimo. Attuare o far attuare un modello organizzativo secondo quanto previsto dall’art. 30 del D.Lgs. 81/2008 dato che il risk manager può dare il suo valido contributo nelle varie fasi di identificazione e valutazione dei rischi.
Bisogna tenere presente che l’applicazione di sanzioni ex D.Lgs. 231/01 a carico della società, potrebbe costituire un valido presupposto per le azioni di responsabilità nei confronti di amministratori e sindaci dei medesimi sodalizi, ad opera dei relativi soci.
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sulla base delle considerazioni svolte, come si traduce di fatto il verificarsi delle molteplici fattispecie sulle risposte che una polizza rct/rco deve dare, non certo sugli aspetti penali o sanzionatori, ma su quelli civili e di rivalsa. senza poi parlare delle nuove forme di reperimento da parte delle imprese delle forze lavoro attraverso la legge biagi e successive modificazioni. es. nel caso in cui un impresa si avvalga di lavoratori interinali (non dipendenti o almeno considerati tali dalle compagnie di assicurazione), nel momento in cui si verificano gravi e reiterate violazioni in materia di sicurezza sul lavoro che determinano lesioni gravi ad uno di questi lavoratori e imputabili a colpa dei responsabili dell’impresa, le polizze rct/rco che spesso sono datate sono in grado di offrire risposte adeguate o paradossalmente non avendo nelle esclusioni riferimenti alle nuove norme sono in grado (vecchio detto ciò che non è espressamente escluso è tacitamente compreso) dare copertura a tali eventi? .