RISK MANAGEMENT – Il primo blog sul RM in Italia.
“Davanti ad una crisi ci si può ritirare, si possono proteggere i conti e preservare i contanti. Oppure possiamo renderci conto che il mondo ha bisogno di cambiamento“. (Sam Palmisano, Ceo IBM)Archivio per Sentenze
Pubblica amministrazione e gestione dei rischi
Gli enti pubblici, se non vogliono rispondere dei danni, dovranno prestare attenzione e segnalare rigorosamente buche, tombini e, più in generale, tutti i lavori in corso per strada. E’ questo il senso della sentenza n. 11709 della terza Sezione civile della Corte di Cassazione, che ha accolto il ricorso di un automobilista della capitale che, per ben due volte, si era visto attribuire la colpa esclusiva di un incidente avvenuto a Fiumicino dieci anni fa a causa di una mancata segnalazione di un “tombino fortemente sporgente dal suolo stradale”.
Quando giro per strada vedo spesso lo stato di incuria in cui versano strade e marciapiedi, e mi chiedo: ma se in Azienda le strade, i piazzali e i passaggi fossero in quello stato, potrei essere chiamato a rispondere degli eventuali incidenti? Mi rispondo affermativamente e penso che, se fossi un sindaco o un assessore, mi preoccuperei di sistemare tale stato di cose sia per un dovere civico nei confronti dei cittadini che per evitare di scaricare all’assicuratore questa noncuranza. Perché poi, se sono conscio di quello stato di cose e non faccio nulla per evitare i danni, non potrebbe configurarsi anche una sorta di dolo eventuale?
Tu che dici?
TyssenKrupp: passa la tesi del dolo eventuale!
Dell’ipotesi che nell’assicurazione di responsabilità civile o contro gli incendi, si potrebbe configurare come dolo eventuale il prolungato mancato apprestamento da parte del datore di lavoro delle prescritte misure di prevenzione antinfortunistica o di prevenzione antincendio ne avevo già scritto in questo post, ma oggi con la sentenza di rinvio a giudizio per i morti nell’incendio della Thyssen tale ipotesi diventa realtà.
L’ad della Tyssen, Espenhahn, si legge nell’ordinanza di rinvio a giudizio scritta dal gup Gianfrotta, si è “rappresentato la concreta possibilità del verificarsi di infortuni anche mortali sulla linea Apl5″ dello stabilimento di Torino, e ha “accettato il rischio“.
Espenhahn – nonostante fosse a conoscenza dei problemi – “prendeva dapprima la decisione di posticipare dal 2006/2007 al 2007/2008 gli investimenti antincendio per lo stabilimento di Torino pur avendone già programmata la chiusura”, e poi “la decisione di posticipare l’investimento per l’adeguamento della linea 5 (raccomandata dall’assicurazione, dai vigili del fuoco e da un organo aziendale, il Wgs, ndr) ad epoca successiva al suo trasferimento da Torino a Terni”.
Se questa tendenza rimarrà confermata, credo che questa sentenza rappresenterà un nuovo spartiacque nella politica di gestione dei rischi e, in particolare, della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Chi vuole dire qualche cosa al riguardo?
PS: ecco un argomento di confronto tra risk manager.
Cassazione, no danno Esistenziale
Leggo che la Cassazione, con la sentenza 26972 dell’11 novembre, cancella il “danno esistenziale“ dalla prassi giuridica nella richiesta di risarcimenti per le lesioni alle persone. Lo hanno deciso le nove sezioni unite civili, chiamate a fare chiarezza sull’argomento.
I giudici sostengono che il danno esistenziale non è una voce autonoma da indennizzare, ma solo una parte del complessivo danno non patrimoniale possibile. E per il suo riconoscimento è necessario attuare il filtro della “gravità della lesione” e della “serietà del danno”.
Dubbi: la clausola “claims made” è nulla?
Dopo la nota sentenza della Cassazione civile, sez. III, n. 5624 del 15 marzo 2005, che ha asserito dubbi di vessatorietà della stessa, torno sul tema della clausola claims made (per chi volesse allego anche una nota dell’ANIA scaricabile in formato .doc) in seguito della sentenza del Tribunale di Roma n. 16975 del 1 agosto 2006 che asserisce che la clausola claims made è nulla ex. art. 1895 c.c. in quanto rappresenta l’assicurazione di un “rischio putativo“ (supposed risk). Per rischio putativo si intende “un rischio mai esistito o già cessato o che ha dato origine ad un sinistro verificatosi anteriormente alla stipulazione del contratto assicurativo che, in tali eventualità, è nullo“. Ma non avevamo imparato che con la claims made il sinistro è la “richiesta di risarcimento del terzo“? Pare non sia più così perché per “rischi già verificatisi“ debbono intendersi non già solo eventi dannosi materialmente avvenuti prima della stipula del contratto, ma anche quelli i cui presupposti causali si siano già verificati al momento della stipula della polizza. Pertanto, sebbene l’assicurato patisca materialmente il pregiudizio quando il terzo danneggiato esige il risarcimento, non v’è dubbio che il “rischio“ dedotto nel contratto è rappresentato non dalla richiesta di risarcimento del terzo, ma dalla commissione di illeciti colposi da parte dell’assicurato.
Devo dire che, nel caso oggetto della sentenza, si trattava di una claims made con una retroattività di tre anni. Non è tuttavia chiaro se, in assenza della retroattività, la clausola sarebbe stata ritenuta valida. Fin qui il mio contributo e non vi nego i miei tanti dubbi in proposito. E voi cosa ne pensate? Volete condividere la vostra esperienza? Ed infine, qual’è la posizione della stessa ANRA in proposito? Inviate i vostri commenti o scrivetemi un’e_mail se volte pubblicare i vostri post.








