RISK MANAGEMENT – Il primo blog sul RM in Italia.

“Davanti ad una crisi ci si può ritirare, si possono proteggere i conti e preservare i contanti. Oppure possiamo renderci conto che il mondo ha bisogno di cambiamento“. (Sam Palmisano, Ceo IBM)

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Sentenza Cassazione n° 22608: l’assicurazione non copre i danni morali subiti dai dipendenti?

Sentenza

Dalla consultazione della rassegna info-legal.it apprendo che la Corte di Cassazione con la sentenza n. 22608 del 26 ottobre 2009 avrebbe stabilito che l’assicurazione stipulata dall’azienda per restare indenne rispetto agli infortuni sul lavoro non copre il danno morale subito dal dipendente.

Una ricerca in rete per “scovare“ la sentenza mi ha portato qui dove si legge che, non solo l’assicurazione stipulata dall’azienda per restare indenne rispetto agli infortuni sul lavoro non copre il danno morale subito dal dipendente, ma anche che, prima della riforma del 2000, l’assicurazione non copriva, e resta valido per tutto il contenzioso ancora in corso, neppure il danno biologico.

Lo ha sancito la Suprema corte che, con la sentenza citata, ha respinto il ricorso di un imprenditore che chiedeva di essere tenuto indenne dalla sua assicurazione dai danni biologici e morali subiti in un incidente da un suo dipendente. La terza sezione civile ha affermato che “la copertura assicurativa prevista dall’attuale sistema di assicurazione sociale contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, pur non avendo ad oggetto il danno patrimoniale in senso stretto, non è, peraltro, riferibile né al danno biologico né a quello morale, essendo le indennità previste dal d.p.r. 1124 del 1965 collegate e commisurate esclusivamente ai riflessi che la menomazione psicofisica ha sull’attitudine al lavoro dell’assicurato non assumendo alcun rilievo gli svantaggi, le privazioni e gli ostacoli che la menomazione stessa comporta con riferimento agli altri ambiti ed alle altre modalità di espressione della personalità del danneggiato nella vita di relazione, tra cui la stessa capacità di lavoro generico”.

Mi pare una sentenza incredibile per la portata che potrebbe avere sulle coperture assicurative e dunque sui piani di gestione dei rischi perciò, in attesa di trovare la sentenza, ti chiedo se tu ne sai qualcosa.

Aggiornamento: ho trovato la sentenza, eccola: Sentenza 3a sezione Cassazione n. 22608_2009

Chi vuole commentarla?

Ho scritto su Postilla #2

sprains

La lettura dell’articolo Un’analisi critica delle tabelle delle nuove malattie professionali di cui al Decreto ministeriale 9 aprile 2008 (G.U. n. 169 del 21 luglio 2008), mi spinge a fare alcune considerazioni pratiche sulla gestione del rischio in chiave di Risk Management così da entrare, anche con esempi pratici, nei temi di cui vi parlerò in questo spazio.

Leggi tutto l’articolo

Pubblica amministrazione e gestione dei rischi

Sentenza

Gli enti pubblici, se non vogliono rispondere dei danni, dovranno prestare attenzione e segnalare rigorosamente buche, tombini e, più in generale, tutti i lavori in corso per strada. E’ questo il senso della sentenza n. 11709 della terza Sezione civile della Corte di Cassazione, che ha accolto il ricorso di un automobilista della capitale che, per ben due volte, si era visto attribuire la colpa esclusiva di un incidente avvenuto a Fiumicino dieci anni fa a causa di una mancata segnalazione di un “tombino fortemente sporgente dal suolo stradale”.

Quando giro per strada vedo spesso lo stato di incuria in cui versano strade e marciapiedi, e mi chiedo: ma se in Azienda le strade, i piazzali e i passaggi fossero in quello stato, potrei essere chiamato a rispondere degli eventuali incidenti? Mi rispondo affermativamente e penso che, se fossi un sindaco o un assessore, mi preoccuperei di sistemare tale stato di cose sia per un dovere civico nei confronti dei cittadini che per evitare di scaricare all’assicuratore questa noncuranza. Perché poi, se sono conscio di quello stato di cose e non faccio nulla per evitare i danni, non potrebbe configurarsi anche una sorta di dolo eventuale?

Tu che dici?

Assemblea ANRA e seminario sulla RC datoriale

Lo scorso 13 marzo si è tenuta a Milano la consueta Assemblea annuale dell’ANRA e, nel pomeriggio, il seminario tenuto dal dott. Luigi Tassone dell’area Corporate delle Assicurazioni Generali sul tema “Sicurezza sul lavoro e responsabilità datoriale: quali coperture assicurative?”

In questo caso, per RC datoriale è da intendersi la Responsabilità civile verso Terzi e verso Prestatori di lavoro e non quella delle condizioni di cui alla polizza AIG, della quale ho invece già parlato nel post dello scorso 22 febbraio.

Oggetto della presentazione è stata la spiegazione della Legge 123/2007, che ha modificato il D.Lgs. 626/94, e i risvolti di questa nel D.Lgs. 231/2001 e l’analisi degli articoli del nuovo Testo Unico (sul tema vedi questo interessante post).
Una conferma che i risk manager dovrebbero occuparsi di questi temi e, per quanto mi riguarda, me ne occupo quotidianamente.

Come dico sempre, l’importante è condividere la conoscenza ed è quindi in quest’ottica che le slide della presentazione consegnatami dallo stesso Tassone, le potrai trovare nella colonna di destra alla voce “Slideshare”

Nota curiosa sulla percezione del rischio:
tornando verso la metro, sono passato davanti ad un negozio dove stava bruciando un cestino, probabilmente a causa di un mozzicone di sigaretta buttato dove non doveva essere buttato. Si stava formando del fumo denso e nessuno interveniva. Ad un certo punto, è arrivato un cameriere con dell’acqua che ha spento il focolaio. Poi l’acqua è colata dal cestino ed ha formato una larga chiazza sul pavimento. Nessuno ha posto un segnale di avvertimento di pavimento bagnato per le persone che transitavano lì davanti le quali, non vedendo la chiazza d’acqua che si confondeva con il pavimento lucido, rischiavano di cadere ad ogni passo. A quel punto, ho avvisato del rischio la persona del negozio pregandola di intervenrie poichè, fino a quel momento, era rimasta assolutamente passiva. Credo che il problema sia questo, la bassa attenzione ai pericoli che però è dovuta ad una nostra mancanza di formazione culturale. Non si spiegherebbe altrimenti il fenomeno delle migliaia di persone che ogni anno, in Italia, rimangono vittime di incidenti… domestici o legati allo svolgimento della vita privata. E quindi chiediamoci: “noi che atteggiamento abbiamo verso le nostre azioni quotidiane? Diamo l’esempio parlandone con gli altri? Anche questo, per me, vuol dire fare il risk manager.

Legge 123/2007: obbligazione solidale del committente per danni non coperti dall’INAIL

La recente lettura di un articolo apparso su ISL – Igiene e Sicurezza del Lavoro n. 1/2008, a cura del prof. di Diritto del Lavoro, Francesco Bacchini dell’Università di Milano-Bicocca, mi da lo spunto per tornare sul tema.

Sappiamo che con la previsione del nuovo comma 3-bis dell’art. 7 del D.Lgs. 626/1994, di cui alla legge 123/2007, “l’imprenditore committente“ viene chiamato a rispondere in solido con l’appaltatore “nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori“ di tutti i danni subiti dal lavoratore “dipendente dell’appaltatore o dal subappaltatore“, nel caso in cui tali danni non risultino indennizzati dall’INAIL.

Il precetto di cui al citato comma 3-bis dell’art. 7, dovrebbe operare nei casi di danno biologico o da inabilità temporanea, nonché a garanzia del risarcimento di danni come quello morale ed esistenziale, mentre deve essere escluso che il committente possa venir chiamato in via solidale con il datore di lavoro appaltatore o subappaltatore a rispondere solidalmente dell’azione di regresso intentata dal’INAIL e ciò in quanto, creditore solidale risulta essere soltanto il lavoratore dipendente dell’appaltatore o del subappaltatore che ha subito il danno non coperto dall’INAIL e, inoltre, il presupposto dell’esercizio dell’azione di regresso è una condanna penale del datore di lavoro o delle persone di cui egli debba rispondere secondo le leggi civili, per il fatto del quale derivano l’infortunio o la malattia professionale risarcita dall’istituto assicuratore.

Infatti, benché l’art. 10 del d.P.R. 1124/1965 preveda l’esonero del datore di lavoro dalla responsabilità civile per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionale, tale esonero non si verifica nell’ipotesi in cui lo stesso datore di lavoro o le persone di cui egli debba rispondere secondo le leggi civili, ovvero secondo l’art. 2049 c.c. (che disciplina la responsabilità dei padroni e dei committenti), abbiano riportato condanna penale per il fatto dal quale l’infortunio o la malattia sono derivati.

Ci si domanda poi se, oltre alle ipotesi di mancata copertura del danno da prte dell’assicurazione obbligatoria, la responsabilità solidale non intervenga anche per danni non coperti in conseguenza della irregolarità totale o parziale della posizione lavorativa e della correlativa accensione della posizione assicurativa, da parte dell’impresa appaltatrice o subappaltatrice nei confronti del lavoratore.

Nel dubbio, anche in ottica di Risk Management, da un lato si rende necessaria per il committente, una verifica puntuale di tutte le posizioni lavorative ed assicurative (ma anche contributive e retributive) dei dipendenti degli appaltatori e subappaltatori, e ciò al fine non tanto di non essere coinvolto nel risarcimento del danno, quanto di precostituirsi documentazione idonea a rivalersi per le somme eventualmente pagate nei confronti dell’appaltatore (o subappaltatore), mentre dall’altro si deve optare per chiedere al proprio assicuratore che la polizza di responsabilità civile aziendale copra anche tale responsabilità solidale.

Responsabilità Civile Datoriale

tempimoderni.jpgUno degli scopi del blog è proprio la diffusione delle conoscenze, e così mi ha fatto piacere sapere che il collega Filippo Bonazzi, per una sua presentazione sul tema della RC aziendale, abbia preso spunto dal materiale che ho messo a disposizione sul blog riguardante la legge 123/2007 e il D.Lgs. 231/2001, temi tanto importanti a cui ho dedicato un’apposita sezione che, tra l’altro, è quella vistata con maggior frequenza.

Per contro anch’io ho appreso da Filippo una cosa nuova, consistente in un estratto delle condizioni della (nuova) polizza RC Datoriale, vale a dire, la copertura delle richieste di risarcimento relative a tutta una serie di fatti che, per il momento, mi limito a citare per titoli:

- Atto illecito e/o illegittimo relativo al rapporto di lavoro;

- Difesa (le spese legali per resistere alle richieste di risarcimento del terzo);

- Tutela dei dati personali (richiesta risarcimento per violazione della privacy);

- Gestione delle crisi relative al rapporto di lavoro, che comprende le spese di consulenza per la gestione della crisi e per il ristabilimento della reputazione, le spese per avvalersi di investigatori privati (beninteso nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni e dei diritti dei lavoratori), le spese per consentire agli amministratori, direttori generali o dipendenti di ottemperare all’obbligo giuridico di comparire ad un’inchiesta.

Su questo tema assai interessante, mi riprometto di ritornarvi al più presto anche perché, proprio in sede della prossima assemblea annuale di ANRA, programmata per il 13 marzo 2008, si terrà un seminario dal titolo SICUREZZA SUL LAVORO E RESPONSABILITÀ DATORIALE: QUALI COPERTURE ASSICURATIVE ?

Come si suol dire, per saperne di più rimani sintonizzato.