RISK MANAGEMENT – Il primo blog sul RM in Italia.
“Davanti ad una crisi ci si può ritirare, si possono proteggere i conti e preservare i contanti. Oppure possiamo renderci conto che il mondo ha bisogno di cambiamento“. (Sam Palmisano, Ceo IBM)Archivio per Giurisprudenza
Sentenza Cassazione n° 22608: l’assicurazione non copre i danni morali subiti dai dipendenti?
Dalla consultazione della rassegna info-legal.it apprendo che la Corte di Cassazione con la sentenza n. 22608 del 26 ottobre 2009 avrebbe stabilito che l’assicurazione stipulata dall’azienda per restare indenne rispetto agli infortuni sul lavoro non copre il danno morale subito dal dipendente.
Una ricerca in rete per “scovare“ la sentenza mi ha portato qui dove si legge che, non solo l’assicurazione stipulata dall’azienda per restare indenne rispetto agli infortuni sul lavoro non copre il danno morale subito dal dipendente, ma anche che, prima della riforma del 2000, l’assicurazione non copriva, e resta valido per tutto il contenzioso ancora in corso, neppure il danno biologico.
Lo ha sancito la Suprema corte che, con la sentenza citata, ha respinto il ricorso di un imprenditore che chiedeva di essere tenuto indenne dalla sua assicurazione dai danni biologici e morali subiti in un incidente da un suo dipendente. La terza sezione civile ha affermato che “la copertura assicurativa prevista dall’attuale sistema di assicurazione sociale contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, pur non avendo ad oggetto il danno patrimoniale in senso stretto, non è, peraltro, riferibile né al danno biologico né a quello morale, essendo le indennità previste dal d.p.r. 1124 del 1965 collegate e commisurate esclusivamente ai riflessi che la menomazione psicofisica ha sull’attitudine al lavoro dell’assicurato non assumendo alcun rilievo gli svantaggi, le privazioni e gli ostacoli che la menomazione stessa comporta con riferimento agli altri ambiti ed alle altre modalità di espressione della personalità del danneggiato nella vita di relazione, tra cui la stessa capacità di lavoro generico”.
Mi pare una sentenza incredibile per la portata che potrebbe avere sulle coperture assicurative e dunque sui piani di gestione dei rischi perciò, in attesa di trovare la sentenza, ti chiedo se tu ne sai qualcosa.
Aggiornamento: ho trovato la sentenza, eccola: Sentenza 3a sezione Cassazione n. 22608_2009
Chi vuole commentarla?
ThyssenKrupp: danno morale alla città
Conosciamo quanto sia importante gestire il rischio per evitare soprattutto il verificarsi di un evento che possa intaccare il patrimonio della società per la quale operiamo come risk manager e conosciamo quali possano essere gli effetti negativi quando poi il danno sia riconducibile ad una responsabilità della stessa società.
Tra questi “effetti negativi“ ne dobbiamo annoverare e prendere in considerazione uno nuovo (almeno per me): il danno morale alla città richiesto dal sindaco di Torino, Sergio Chiamparino in quanto Torino si è costituita parte civile nel processo alla ThyssenKrupp per il rogo alle acciaierie che, nella notte tra il 5 e il 6 dicembre del 2007, costò la vita a sette operai.
“Non chiediamo danni materiali, ma solo morali“ ha dichiarato il sindaco Sergio Chiamparino all’udienza del processo ThyssenKrupp del 18 settembre 2009, il quale ha precisato: “ci tengo a dire che la ragione principale della nostra costituzione di parte civile non è il danno materiale in sè e neanche un semplice danno d’immagine, ma piuttosto quello che definirei un danno morale perchè quello che riteniamo essere uno dei fondamenti della costituzione morale della nostra città, ossia la sicurezza sul lavoro, è stato leso da ciò che è avvenuto“.
Il Comune di Torino, diversamente dalla Regione Piemonte che ha quantificato il danno in 180 mila euro, non ha indicato una cifra, ma ha sottolineato che l’eventuale risarcimento sarà devoluto a borse di studio sulla sicurezza sul lavoro.
Quindi, dopo la tesi del dolo eventuale, altre pesanti conseguenze si stagliano all’orizzonte dell’azienda tedesca la cui reputazione mi pare ne esca irrimediabilmente danneggiata.
Per una cronologia aggiornata dei fatti relativi alla vicenda ThyssenKrupp puoi andare qui.
Le assicurazioni di ENEL
La rabbia dei familiari della vittima, 4 anni senza il risarcimento
Potrebbe riservare altre sorprese il processo nel quale l’ex funzionario dell’Enel Dario Basaldella, 62 anni, pensionato, di Pordenone, è accusato di omicidio colposo. È l’unico dei cinque indagati per i quali il pm Annita Sorti ha chiesto il processo (archiviate le posizioni di altri due dipendenti dell’Enel e dei titolari dell’azienda Camata di Vicenza, poi fallita), ritenendolo responsabile delle condotte colpose che, il 4 settembre 2004, causarono la morte di Andrei Maricel, 42 anni, operaio romeno, sposato e padre di due figli.
Maricel continuò a lavorare nella cabina Enel nonostante sapesse che l’alta tensione stava per essere attivata e nonostante fosse del tutto sprovvisto delle protezioni contro l’elettricità (scarpe e guanti in gomma, cacciaviti e pinze non conduttrici di corrente ecc.). Tale decisione ha suscitato le perplessità degli avvocati Remo Anzovino, Alessandro da Re e Maurizio Conti, che assistono l’ex dirigente Enel, ma anche dei legali Silvia Casarin e Alberto Mascotto, che tutelano gli interessi della moglie e dei figli della vittima. Da quanto si è appreso i legali della famiglia Maricel, dopo aver più volte ma inutilmente chiesto chiarimenti alla Procura, ma anche un segnale di disponibilità di Toro e Cattolica assicurazioni, hanno fatto partire la causa civile per il risarcimento del danno. Nel processo penale avrebbe parte civile solo il figlio all’epoca dei fatti minorenne della vittima. Il ragazzo, visto che venne a mancare la principale fonte di reddito (Andrei Maricel guadagnava 1800 euro al mese), dovette lasciare la scuola e trovarsi un lavoro. Le difficoltà economiche della famiglia, che sta ancora attendendo il primo euro dalle assicurazioni di Enel e Camata, vennero subito a galla: dopo il dramma dovette contrarre un mutuo per sostenere le spese del funerale.
(Fonte: Il Gazzettino di Pordenone di martedì 2 Giugno 2009)
Da risk manager in questa vicenda, almeno per come viene riportata dal giornale, ci vedo alcuni errori da parte di Enel: anche tu?
Responsabilità per danni causati dalle cose che si hanno in custodia
Sul tema che da il titolo a questo post e del quale ho recentemente già parlato, ti voglio segnalare questa notizia della sentenza della Corte di Cassazione con la quale i giudici della terza sezione civile precisano che nei confronti delle amministrazioni comunali c’è una «presunzione di responsabilità per il danno causato dalle cose che si hanno in custodia» anche se si tratta di beni, come le strade «oggetto di un uso generale e diretto da parte dei cittadini».
Art. 2051 c.c. – Danno cagionato da cose in custodia
Nel n. 180 del mese di ottobre 2007 di Assinews, pagg. 30-42, stavo leggendo alcune interessanti considerazioni del giudice Marco Rossetti sul tema del Danno cagionato da cosa in custodia art. 2051 c.c. e di come appaia complicato definire quando vi sia la responsabilità del custode. Di questa norma è controverso praticamente tutto: quale sia la natura della responsabilità (se presunta od oggettiva); chi sia il “custode“ cui fa riferimento la disposizione; quando un danno possa dirsi arrecato “dalla cosa“.
E’ un articolo da rivalutare e da capire bene per i vari risvolti che lo stesso potrebbe avere nell’ambito della responsabilità civile e le considerazioni del giudice Rossetti hanno certamente il merito di fornire alcuni chiarimenti e spunti di riflessione.
A te è mai capitato di gestire situazioni che avevano a che vedere con l’art. 2051 c.c.? Hai qualche domanda da porre?
Decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207 – Milleproroghe
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2008, n. 304 il c.d. “Milleproroghe” – Decreto Legge 30 dicembre 2008, n. 207 con il quale vengono prorogati alcuni termini previsti da disposizioni legislative in diverse materie tra le quali quelle sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.
Capo XI - Lavoro, Salute e Politiche Sociali
Art. 32 – Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
1. Le disposizioni di cui agli articoli 18, comma 1, lettera r), e 41, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, si applicano a decorrere dal 16 maggio 2009.
2. Il termine di cui all’articolo 306, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, e successive modificazioni, con riferimento alle disposizioni di cui all’articolo 28, commi 1 e 2, del medesimo decreto legislativo, concernenti la valutazione dello stress lavoro-correlato e la data certa, è prorogato al 16 maggio 2009.
Riassumendo, le modifiche apportate al D.Lgs. 81/2008 riguardano il differimento al 16 maggio 2009 della:
- Valutazione dei Rischi da Stress da lavoro correlato (art. 28, comma 1, D.Lgs. 81/2008);
- Data certa del Documento di Valutazione dei rischi (art. 28, comma 2 del D.Lgs. 81/2008);
- Comunicazione all’INAIL o all’IPSEMA dei dati, per fini statistici e informativi, relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro di almeno un giorno escluso quello dell’evento, mentre a fini assicurativi, trasmissione delle informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni (art. 18, comma 1, lettera r) D.Lgs. 81/2008);
- Divieto delle visite mediche preassuntive (art. 41, comma 3, lettera a) D.Lgs. 81/2008).
Pertanto, dal 1° gennaio 2009 sono in vigore tutti gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008 con relative sanzioni, in particolare l’obbligo di aggiornare ed integrare il Documento di Valutazione dei Rischi (fatto salvo la valutazione dei Rischi da Stress da lavoro correlato) e di realizzare il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) anche per appalti già in essere prima del 25 agosto 2007 (art. 26, comma 3, terzo capoverso D. Lgs. n. 81/2008 e comma 5, penultimo periodo del D.Lgs. 81/2008).
La prescrizione “raddoppia”
Un breve e veloce post per comunicare che la prescrizione assicurativa di cui all’art. 2952 c.c. è “raddoppiata“
Ciò si evince dalla lettura dell’art. 3, comma 2-ter, della Legge 27 ottobre 2008, n. 166, dove si legge: Il secondo comma dell’articolo 2952 del codice civile e’ sostituito dal seguente: «Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si e’ verificato il fatto su cui il diritto si fonda».
Aggiornamento: di questo post se ne parla anche sul blog Notiziarioassicurativo.










