RISK MANAGEMENT – Il primo blog sul RM in Italia.
“Davanti ad una crisi ci si può ritirare, si possono proteggere i conti e preservare i contanti. Oppure possiamo renderci conto che il mondo ha bisogno di cambiamento“. (Sam Palmisano, Ceo IBM)Archivio per Dubbi
Riduzione del rischio: ma gli assicuratori la vogliono?
Per gli assicuratori la riduzione del rischio è una minaccia alla loro stessa esistenza. Dato che le compagnie di assicurazioni raramente realizzano un profitto come sottoscrittori di rischio, ma guadagnano sostanzialmente da entrate finanziarie, quanto più elevato è il premio meglio è – e quanto più è procastinato il pagamento dei danni tanto è meglio. Più simili a banche che a pura assicurazione. Come conseguenza, il più grosso problema per l’assicuratore è costituito da una sostanziale riduzione dei danni poiché ciò ridurrebbe le entrate dei futuri premi, metterebbe sotto pressione le spese, influenzerebbe i costi di gestione di vecchi sinistri e quindi ridurrebbe il cash flow, la linfa vitale dei guadagni da investimenti.
Questo problema dei sinistri è stato recentemente sottolineato da un riassicuratore che ha espresso preoccupazione di fronte alla prospettiva di riduzione dei premi a seguito della mancanza – o drastica riduzione – delle catastrofi. “Noi abbiamo bisogno di catastrofi per aumentare i premi“ ebbe a dire. Difficile pensare che siano parole di qualcuno che ha come missione la riduzione dei danni e di perdite umane. Non che queste mie riflessioni debbano essere lette come dura critica agli assicuratori, poiché il risk management non è il loro mestiere; infatti, l’assicurazione – come concetto – è diametralmente opposto ai fondamenti del risk management, dato che i grandi sinistri di pochi finiscono con il ricadere su molti. Inoltre, l’assicurazione rappresenta una piccola parte di una fase dell’intero processo strategico di risk management, quella del trasferimento del rischio. Pertanto, il risk manager deve tener presente questa mancanza di interesse dell’assicuratore nel risk management, particolarmente quando si tratta di rinegoziare i premi, discutere il testo di polizza, definire la gestione dei sinistri, il calcolo delle riserve, la sicurezza e così via.
E per quanto riguarda i brokers? Essi sostengono che il loro interesse al risk management è totale e convinto e può ben sostenere l’immagine di missione a lungo termine in tale area allo scopo di sviluppare un’intera gamma di consulenza di servizi di risk management, Tuttavia, certamente essi rimangono legati all’area assicurativa ed il volume delle loro entrate ha ancora origine – direttamente o indirettamente – dalle commissioni e dagli introiti finanziari guadagnati sui premi ricevuti dai loro clienti prima del relativo versamento agli assicuratori. In un mercato soft il broker sostiene usualmente che l’autoassicurazione non è conveniente, dato che il risparmio di premio ottenibile non giustifica il rischio extra che il cliente intenderebbe sobbarcarsi. Può essere vero – sempre che i sinistri attesi eccedano tale risparmio del premio – ma è difficile sostenere questa tesi con credibilità se l’autoassicurazione significa per il broker un minor introito di premi. Alcuni broker hanno rinunciato alle commissioni sostituendole con una fee negoziata con il cliente, dando così prova di maggiore professionalità ed indipendenza di giudizio nel consigliare al cliente soluzioni di finanziamento dei rischi.
Ma quanti sanno che spesso i broker hanno accordi con assicuratori disponibili a dar loro una percentuale di commissioni maggiore del normale, basate sul volume globale prodotto dal broker per l’assicuratore? (*) In tempi duri (e i broker li hanno in questo momento) chi può biasimare il broker che desideri aumentare il volume dei premi per mercati che gli daranno commissioni extra? Non certo io; ma il broker dovrebbe informare il proprio cliente ogni qualvolta l’assicurazione è piazzata con un assicuratore da cui riceve una commissione extra sul volume dei premi. Altrimenti vi sarà sempre conflitto di interessi e noi dobbiamo concludere che – come l’assicuratore – anche il broker non è affatto interessato alla riduzione del rischio, nè all’autoassicurazione, nè ai premi per le captive, nè al risk management e alle sue conseguenze naturali, come la riduzione dei premi e dei suoi introiti.
Questo è ciò che scriveva un maestro dei risk manager, Paul Bawcutt nella rubrica “View from the tower“: era il 1997 e a me pare scritto oggi.
(*) vedi ciò che scrivevo nel blog di Ugo Fonzar nell’ottobre 2005.
L’etica, soprattutto in tempo di crisi
Traggo questa notizia da Assinews dove si legge che per l’esercizio 2008 al presidente delle Assicurazioni Generali Antoine Bernheim spettano emolumenti per un totale di 3,44 milioni di euro.
A ciascuno dei due amministratori delegati, Sergio Balbinot e Giovanni Perissinotto, spettano invece rispettivamente 2,59 e 2,45 milioni di euro.
Non so perché, ma leggendo queste cifre c’è qualcosa che non mi torna e che ha a che fare con l’etica.
Dovere o moralizzazione?
Apprendo che Aig ha congelato i salari per i manager e l’a.d. percepirà un dollaro, sì proprio un dollaro per gli anni 2008 e 2009: ne parlo qui.
Avranno agito per dovere verso i mercati o come segno moralizzatore di un nuovo corso?
Tu che ne pensi?
Convegno ANRA: perché non ci sarò!
Mentre scrivo, a Milano si sta svolgendo il Convegno nazionale organizzato dall’ANRA, la mia associazione, dal titolo “Rischi d’Italia, l’Italia s’è persa?“
Io, invece, ho deciso di non andarci per una serie di motivi, tra i quali ci metto il fatto che ritengo tali convegni poco utili (o forse utili a pochi), soprattutto per il modo in cui oggi sono pensati ed organizzati e cioè senza alcuna partecipazione della “base“ dei soci i quali, essendo soci che pagano una quota annua (tra l’altro si paga anche per andare al convegno mentre dovrebbe essere gratuito), avranno pur il diritto di esprimere un proprio parere!
Un altro motivo è dato dal fatto che ogni volta che me ne sono tornato a casa da questi convegni, mi sono chiesto che cosa avevo imparato di nuovo e cosa avrei potuto mettere a frutto nel mio lavoro quotidiano, perché dovranno pur servire a qualcosa queste occasioni, altrimenti perché si organizzano? Mica sarà una vetrina per qualche risk manager blasonato o per qualche invitato.
Fin’ora, però, la mia sensazione (e purtroppo è più di una sensazione), è che simili occasioni servano più per parlarsi addosso piuttosto che per un’utilità e momento di confronto fattivo tra soci quale, invece, dovrebbe essere e allora scusate, ma alle chiacchere fine a sé stesse, ho preferito restare qui nel mio Friuli, a lavorare, con buona pace degli organizzatori e di tutti i partecipanti ai quali, comunque, auguro una buona giornata, sperando che domani vengano a dirmi che ho perso una grande occasione.
E tu che hai avuto la pazienza di leggermi o che ti sei recato al convegno, cosa pensi?
Mediaset vs. YouTube
Mi piacerebbe sapere come la pensa il collega risk manager di Mediaset, Roberto Bosco, in merito al risarcimento di 500 milioni di euro, oltre alle perdite subite per la mancata vendita di spazi pubblicitari sui programmi illecitamente diffusi in rete, che Mediaset ha chiesto a YouTube e Google per illecita diffusione dei filmati.
Commentando la notizia mi chiedo su che basi, allora, molto spesso i mezzi di informazione, i cosiddetti “media”, prendano i contenuti dalla rete che usano per fare i loro programmi: ti sarà certo capitato di vedere filmati che da YouTube sono stati utilizzati impropriamente (non si potrebbe, infatti) dalle tv. Poi, se il filmato dei media lo usi tu, allora incorri nel reato di violazione del Copyright! Non ti pare che ci sia qualcosa di stonato in tutto ciò che rischia di ledere la nostra libertà di comunicare e, dunque, di informare?
Per una parte di questa vicenda la penso come Mantellini, e cioè “il fatto che siano andate perdute 315.672 giornate di visione televisiva da parte dei telespettatori e’ francamente una ottima notizia“.
Poi, infine, vorrei farti riflettere su questo. Chi ha un blog mette a disposizione degli altri il suo tempo, lo dona agli altri con passione, dona la sua poca o tanta conoscenza sugli argomenti di cui tratta, condivide materiali in rete con il solo scopo di diffondere la conoscenza, senza che da tutto ciò vi sia un ritorno economico.
Ti pare poco?
Mancati apprestamenti di sicurezza e dolo eventuale
Domanda: il prolungato mancato apprestamento da parte del datore di lavoro delle prescritte misure di prevenzione antinfortunistica o di prevenzione antincendio, può configurasi come dolo eventuale nell’assicurazione di responsabilità civile o contro gli incendi?
Il caso della ThyssenKrupp di Torino ha portato alla ribalta il dolo eventuale. Ma quando si ha dolo eventuale e qual è il confine con la colpa cosciente o con previsione?
Innanzitutto vediamo cosa si intende per dolo eventuale: “Sussiste il dolo eventuale quando l’agente, ponendo in essere una condotta diretta ad altri scopi, si rappresenta la concreta possibilità del verificarsi di ulteriori conseguenze della propria azione e, nonostante ciò, agisce accettando il rischio di cagionarle; quando invece l’ulteriore accadimento si presenta all’agente come probabile, non si può ritenere che egli, agendo, si sia limitato ad accettare il rischio dell’evento, bensì che, accettando l’evento, lo abbia voluto, sicché in tale ipotesi l’elemento psicologico si configura nella forma di dolo diretto e non in quella di dolo eventuale”. (fonte: Cassazione penale, sez. un., 14 febbraio 1996, n. 3571).
Alle volte mi sono imbattuto in polizze Incendio rischi industriali nelle quali vi era una clausola che vincolava l’operatività della polizza alla condizione che l’azienda assicurata fosse in possesso del Certificato di Prevenzione Incendi (CPI), la mancanza del quale consentiva all’assicuratore di respingere il sinistro in tutto o in parte. In questo caso, la soluzione era quella di eliminare detta clausola, ma era sufficiente per stare tranquilli? Se l’azienda, per motivi di programmazione interna e di budget, decide scientemente di ridurre la manutenzione delle proprie attrezzature antincendio o del proprio impianto antincendio, anche se la polizza non prevede clausole oppure obblighi da osservare in tema di prevenzione incendi, come si comporterà l’assicuratore nel caso di un incendio? Potrebbe respingere il sinistro richiamandosi al dolo eventuale?
Sul versante della Responsabilità Civile, invece, se il datore di lavoro magari sempre per programmazione di budget non ottempera alle misure di sicurezza atte ad evitare o a diminuire le occasioni di danno per i lavoratori (pur conoscendo i pericoli e i rischi conseguenti), come si comporterà l’assicuratore nel caso di un infortunio sul lavoro o di malattia professionale?
Una risposta precisa non ce l’ho e mi piacerebbe sapere cosa ne pensi, così come mi piacerebbe che l’associazione di cui sono socio, l’ANRA, avviasse, con i soci risk manager, un dibattito su questi temi che sono assolutamente prioritari nell’ambito di una corretta politica di gestione dei rischi!
Furto di dati alla Best Western

Leggo proprio oggi la notizia del cyber-furto ai danni della famosa catena alberghiera della Best Western: infatti, pare che i dati personali, tra cui quelli della carta di credito, l’indirizzo di casa e il numero di telefono, di otto milioni di clienti siano stati trafugati dalla rete della Best Western. Il gruppo alberghiero ha rilasciato a riguardo una lunga nota, smentendo l’attacco sull’hacker, ma rimangono alcuni dubbi.
Il mio (dubbio) è se alla Best Western vi sia un risk manager che abbia preso in considerazione tale tipo di evento che, se fosse confermato, potrebbe causare alla società un danno da immagine di notevole entità, nonché danni di natura più materiale come le richieste di risarcimento dei danni patiti dai terzi a causa del trafugamento dei propri dati personali.
Tale situazione non potrebbe non ripercuotersi sulle eventuali quotazioni azionarie del titolo, con ulteriore diminuzione del patrimonio della catena alberghiera. Qualche socio, poi, potrebbe intentare una causa agli amministratori e chiedere loro il risarcimento dei danni patiti. E poi, cos’altro? Hai qualche suggerimento?
Tuttavia, se anche tu sei stato in uno dei 1.312 hotel Best Western negli ultimi 12 mesi, è meglio che vigili sull’estratto conto.
Incendio alla raffineria Iplom di Genova
Un violento incendio è scoppiato alla raffineria Iplom di Genova Busalla. Dai primi rilievi dei vigili del fuoco del capoluogo ligure sembra che a bruciare siano stati dei serbatoi di gasolio, per cause ancora tutte da chiarire. Dopo un paio di ore, il rogo è stato messo sotto controllo.
FIAMME DI 30 METRI – Per circa trenta minuti l’incendio è stato visibile anche a distanza, seguito da una colonna di fumo nero. Alcuni testimoni riferiscono di fiamme alte circa trenta metri. Nelle abitazioni circostanti è scattata l’evacuazione e circa duecento cinquanta persone hanno lasciato le proprie abitazioni per timore di esplosioni.
A7 CHIUSA – A causa del rogo, l’autostrada A7 Genova – Milano è stata chiusa per qualche ora dalla polizia stradale (guarda la webcam A7-Busalla) in quanto il tracciato, sia Sud che Nord, corre vicino alla raffineria. Anche la vecchia linea ferroviaria Genova-Milano è stata chiusa al traffico. Nella stessa raffineria un altro incendio era scoppiato nel settembre 2005 causando panico ed evacuazioni nella zona.
(fonte corriere.it)
Anche in questo caso sarebbe interessante sapere se sono stati valutati i rischi di interruzione del traffico sia sull’autostrada che sulla ferrovia.
E poi, perché le abitazioni sono così vicine alla raffineria? Chi è nato prima? La raffineria oppure le abitazioni? Non lo so, Qello che so, invece, è che troppo spesso si è urbanizzato dove non si sarebbe dovuto senza un serio piano urbanistico che non avrebbe mai messo un’acciaieria vicino ad un panificio o ad un asilo nido. C’è qualcosa che non va. Tu che dici?
Infortuni e stato di coma
Quando analizzo una polizza penso sempre ai rischi che con tale polizza si vuole trasferire finanziariamente al mercato assicurativo e così ho fatto anche in relazione ad una polizza infortuni che assicura il board di un’importante Azienda.
In tale polizza vengono assicurati i casi Morte ed Invalidità permanente con capitali importanti, ma mentre stavo analizzando la normativa, mi sono chiesto: nel caso in cui l’Assicurato, a seguito di uno degli eventi per i quali è prestata l’assicurazione, dovesse entrare in uno stato di coma, quale indennizzo spetterà mai all’Assicurato o ai beneficiari dello stesso?
Tu come la pensi?
Ma noi risk manager, dove siamo?
Mi capita di ricevere inviti ai corsi di formazione da parte dell’IIR – Istituto Internazionale di Ricerca – su vari argomenti. La scorsa settimana, ad esempio, mi è capitatato tra le mani l’invito per la conferenza dal titolo “Come tutelarsi da RISCHI e RESPONSABILITA’ negli Enti Locali” e ti voglio racontare le mie riflessioni.
Ho letto il programma ed ho notato che la maggior parte dei momenti del convegno saranno tenuti da avvocati o da persone che fanno parte di studi legali: e il risk manager?
Poi sono previsti un paio di interventi tenuti da due esponenti dei broker di assicurazioni, la società Aon (tra l’altro sponsor del convegno) e la WBA S.r.l.: e il risk manager?
Infine, vi saranno anche tre interventi di responsabili assicurativi interni agli enti locali e, uno di questi, quello della Regione Valle D’Aosta, tratterà il tema de “La scelta di non avvalersi di un broker per la gestione del rischio dell’Ente“.
Finalmente, era tempo che qualcuno dicesse che anche gli Enti possono camminare con le loro gambe e che non sempre è necessario ricorrere ad un intermediario assicurativo per la gestione dei propri rischi e del programma assicurativo: peccato che a dirlo non sarà un risk manager poiché io penso che questi temi dovrebbero emergere con maggior forza proprio da noi e dalla nostra associazione (parlo dell’ANRA).
Nel programma c’è anche la previsione di un workshop dal titolo “Organizzare e gestire una GARA D’APPALTO per l’assegnazione dei SERVIZI ASSICURATIVI”. Si parlerà del ruolo del broker, ma non anche del ruolo del risk manager. No, la mia critica non è il frutto di un potenziale senso di frustrazione, (che non c’è), solo che in un simile convegno preferirei ascoltare più voci. In questo workshop, ad esempio, assieme all’avvocato, avrei visto bene la presenza di un responsabile assicurativo interno degli Enti.
Apprendo che nel corso del workshop, si tratterà anche del ruolo dei soggetti riuniti e delle coassicuratrici. Si dirà che sarebbe meglio evitare il ricorso alla coassicurazione, magari inserendo nel bando di gara il divieto per le compagnie di ricorrere alla coassicurazione? Spero di sì.
In ultima analisi, in questo convegno, non è stata prevista la presenza di un risk manager, ma non parlo di uno dei soliti colleghi noti, bensì di un free lance il quale rappresenta una risorsa per quegli Enti che non possono o non vogliono dotarsi di uno staff interno per la gestione dei rischi e delle assicurazioni, ma che puntano magari alla crescita del loro personale interno.
Infine, una nota sui costi. Prima dicevo che il convegno pare sia sponsorizzato dal broker AON: sarà gratuito? Macché, la frequenza alle due giornate, più la giornata del workshop, costa ben 2.000,00 euro. Mi pare decisamente troppo.
E tu cosa dici? Qual’è la tua opinione?
Nuovo servizio del blog: nella colonna di destra ho previsto una nuova pagina SlideShare dove inserirò presentazioni in power point oppure in .pdf in modo da condividere le informazioni. Ogni tanto dateci un’occhiata.
Volontà di cambiare
Qualche tempo fa (correva l’anno 2004), trovai questa interessante riflessione che conservai, ma non altrettanto feci con la fonte che quindi non posso linkare. A distanza di qualche anno, trovo che il pensiero espresso sia quanto mai attuale e dunque lo ripropongo così come lo lessi, nella sua forma integrale.
“In Africa, una cosa è vera all’alba e falsa a mezzogiorno …”. Questa efficace espressione, utilizzata da Ernest Hemingway nel romanzo “Vero all’alba”, potrebbe essere traslata, altrettanto efficacemente (anche se con un po’ di immaginazione!), dal contesto dell’Africa selvaggia a quello dell’assicurazione (ugualmente selvaggia).
Qui, la pattuizione di una copertura o di un servizio “veri” ha un significato al momento della sottoscrizione della polizza e un significato molto diverso nel corso del rapporto o al momento del sinistro. Soprattutto perché il lasso temporale che separa il perfezionamento del contratto dalla possibilità di verificare la validità delle prestazioni promesse dall’assicuratore può essere ampio. Entrambe le parti, nel frattempo, perdono di vista facilmente le finalità perseguite inizialmente.
Gli assicuratori, assillati dalle impellenti necessità di budget, cedono volentieri alle lusinghe di un mercato che li spinge a massimizzare il profitto incrementando senza criterio il loro volume d’affari, anche a costo della inevitabile standardizzazione e spersonalizzazione del servizio reso al cliente.
Gli assicurati, dopo aver percepito (per un attimo) l’utilità di approfondire, nel loro interesse, la conoscenza della polizza sottoscritta e aver dichiarato apertamente questo proposito all’assicuratore (naturalmente in un momento successivo perché le cose da fare, si sa, sono tante!) ritornano alla pressante routine produttiva quotidiana e, dopo poco tempo, dimenticano tutto, impegni compresi.
Probabilmente, in campo assicurativo continuano a presentarsi sempre gli stessi problemi proprio perché da una parte e dall’altra non esiste una volontà reale di cambiare sul serio qualcosa.
Aggiornamento: ho saputo che questo scritto fa parte della newsletter “Risknetnews” pubblicata dal collega risk manager, Filippo Bonazzi che ha gentilmente lasciato qui un suo interessante commento.
Le polizze poliennali si possono disdettare?
Solo per segnalare che le Compagnie, in barba alla legge 2 aprile 2007 n.40 hanno iniziato a respingere le disdette di polizze poliennali. Vi ricordate cosa recitava il comma 4, dell’art. 5 della citata legge 40?
Eccolo qui il testo: “Al primo comma dell’articolo 1899 del codice civile, il secondo periodo e’ sostituito dal seguente: “In caso di durata poliennale, l’assicurato ha facoltà di recedere annualmente dal contratto senza oneri e con preavviso di sessanta giorni. Tali disposizioni entrano in vigore per i contratti stipulati dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per i contratti stipulati antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la facoltà di cui al primo periodo può essere esercitata a condizione che il contratto di assicurazione sia stato in vita per almeno tre anni.“
Da qualche tempo mi dicono sia iniziata a girare una lettera dell’ISVAP con la quale si sostiene che, se alla data del 3 aprile 2007 la polizza ha maturato i tre anni di vigenza, allora è disdettabile, ma se i tre anni, a tale data, non sono ancora compiuti, allora la polizza non è disdettabile e te la tieni fino alla sua naturale scadenza. Prima di questa comunicazione, le Compagnie accettavano senza batter ciglio tutte le disdette che avevano effetto dallo spirare dei tre anni richiesti dalla legge.
C’è qualcuno di voi che ha avuto esperienza diretta in merito? Potreste recuperare la lettera dell’ISVAP che così la mettiamo nel blog e magari la commentiamo? Credo che potrebbe esserci molto utile capirne di più. Attendo di leggervi.
Aggiornamento del 3 marzo 2008. La rivista Assinews, riporta il seguente caso e le relative dichiarazioni del vicedirettore dell’ISVAP, dott.ssa Mazzarella secondo la quale:
- contratto stipulato in data 31 dicembre 2004;
- durata del contratto anni 10, per cui scadenza dello stesso al 31.12.2014;
- disdetta data con preavviso scritto, a valere dalla scadenza del 31 dicembre 2007.
“Il contraente poteva legittimamente recedere dal contratto alla citata scadenza del 31 dicembre 2007, in quanto a quella data era maturato il triennio contrattuale introdotto dalla nuova norma per la disdetta dei contratti stipulati prima della sua entrata in vigore”.
E non potevano dirlo prima?
Sicurezza informatica
Sul sito del casellario Centrale Infortuni dell’INAIL si può leggere che i dati previdenziali di 57 milioni di italiani sono al sicuro.
“I dati memorizzati dagli enti previdenziali e di assistenza sono inattaccabili da hackers, terroristi, incendi, allagamenti, black-out, terremoti, crolli, incidenti e protetti da gravi guasti. Vengono infatti duplicati in un caveau ad alta protezione – anche atomica – una sorta di Fort Knox in una località segreta di Roma entro il GRA. Il centro unificato di back up, realizzato in collaborazione con CNIPA (Centro Nazionale Informatica Pubblica Amministrazione), custodisce i sistemi informatici di disaster recovery di INPS, INAIL, INPDAP e IPOST. Oltre ai periodici test singoli, i quattro enti hanno appena simulato contemporaneamente e con successo, “attacchi” di diversa tipologia, black out compreso. E’ il primo test del genere ad essere effettuato in Europa.”
C’è da sperare che l’annuncio corrisponda al vero, perché il rischio è quello di perdere i dati delle posizioni previdenziali dei dipendenti (e non solo). Solo una nota relativa al Risk Management: ma se la località dev’essere segreta, perché dire che il centro si trova in una “località segreta di Roma?” Voi l’avreste reso noto?
Dubbi: la clausola “claims made” è nulla?
Dopo la nota sentenza della Cassazione civile, sez. III, n. 5624 del 15 marzo 2005, che ha asserito dubbi di vessatorietà della stessa, torno sul tema della clausola claims made (per chi volesse allego anche una nota dell’ANIA scaricabile in formato .doc) in seguito della sentenza del Tribunale di Roma n. 16975 del 1 agosto 2006 che asserisce che la clausola claims made è nulla ex. art. 1895 c.c. in quanto rappresenta l’assicurazione di un “rischio putativo“ (supposed risk). Per rischio putativo si intende “un rischio mai esistito o già cessato o che ha dato origine ad un sinistro verificatosi anteriormente alla stipulazione del contratto assicurativo che, in tali eventualità, è nullo“. Ma non avevamo imparato che con la claims made il sinistro è la “richiesta di risarcimento del terzo“? Pare non sia più così perché per “rischi già verificatisi“ debbono intendersi non già solo eventi dannosi materialmente avvenuti prima della stipula del contratto, ma anche quelli i cui presupposti causali si siano già verificati al momento della stipula della polizza. Pertanto, sebbene l’assicurato patisca materialmente il pregiudizio quando il terzo danneggiato esige il risarcimento, non v’è dubbio che il “rischio“ dedotto nel contratto è rappresentato non dalla richiesta di risarcimento del terzo, ma dalla commissione di illeciti colposi da parte dell’assicurato.
Devo dire che, nel caso oggetto della sentenza, si trattava di una claims made con una retroattività di tre anni. Non è tuttavia chiaro se, in assenza della retroattività, la clausola sarebbe stata ritenuta valida. Fin qui il mio contributo e non vi nego i miei tanti dubbi in proposito. E voi cosa ne pensate? Volete condividere la vostra esperienza? Ed infine, qual’è la posizione della stessa ANRA in proposito? Inviate i vostri commenti o scrivetemi un’e_mail se volte pubblicare i vostri post.











