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“Davanti ad una crisi ci si può ritirare, si possono proteggere i conti e preservare i contanti. Oppure possiamo renderci conto che il mondo ha bisogno di cambiamento“. (Sam Palmisano, Ceo IBM)

La prescrizione “raddoppia”

giustizia

Un breve e veloce post per comunicare che la prescrizione assicurativa di cui all’art. 2952 c.c. è “raddoppiata“

Ciò si evince dalla lettura dell’art. 3, comma 2-ter, della Legge 27 ottobre 2008, n. 166, dove si legge: Il secondo comma dell’articolo 2952 del codice civile e’ sostituito dal seguente: «Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si e’ verificato il fatto su cui il diritto si fonda».

Aggiornamento: di questo post se ne parla anche sul blog Notiziarioassicurativo.

2 Commenti »

  anna wrote @

gentile esperto, in seguito ad un furto di un automezzo avvenuto in data 30.03.06 invio la lettera di richiesta danni all’assicurazione a febbraio 2007.
il termine di prescrizione dei due anni decorrono dal momento del furto o dalla lettera di messa in mora. dubito che sono ancora in tempo per citare in giudizio l’assicurazione visto che non ha ancora risarcito.! grazie per la risposta ANNA

  Mauro A. Del Pup wrote @

Mi pare di capire che qui, il problema, non sia tanto la prescrizione quanto i termini di denuncia del sinistro nella polizza furto. Quindi, per poterle rispondere avrei la necessità di sapere:
1. era stato denunciato il furto dell’auto all’assicuratore nel marzo 2006?
2. Se sì, in tutto questo periodo l’assicuratore ha avanzato una proposta di indennizzo oppure no?
3. La lettera di richiesta danni all’assicurazione che lei ha inviato nel febbraio del 2007, a cosa si riferisce?
Naturalmente, come lei sa meglio di me, un atto come una lettera raccomandata o un fax, interrompono il decorso della prescrizione.
Mi faccia sapere che poi vediamo.


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