Un breve e veloce post per comunicare che la prescrizione assicurativa di cui all’art. 2952 c.c. è “raddoppiata“
Ciò si evince dalla lettura dell’art. 3, comma 2-ter, della Legge 27 ottobre 2008, n. 166, dove si legge: Il secondo comma dell’articolo 2952 del codice civile e’ sostituito dal seguente: «Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si e’ verificato il fatto su cui il diritto si fonda».
Aggiornamento: di questo post se ne parla anche sul blog Notiziarioassicurativo.









gentile esperto, in seguito ad un furto di un automezzo avvenuto in data 30.03.06 invio la lettera di richiesta danni all’assicurazione a febbraio 2007.
il termine di prescrizione dei due anni decorrono dal momento del furto o dalla lettera di messa in mora. dubito che sono ancora in tempo per citare in giudizio l’assicurazione visto che non ha ancora risarcito.! grazie per la risposta ANNA