RISK MANAGEMENT – Il primo blog sul RM in Italia.

“Davanti ad una crisi ci si può ritirare, si possono proteggere i conti e preservare i contanti. Oppure possiamo renderci conto che il mondo ha bisogno di cambiamento“. (Sam Palmisano, Ceo IBM)

Le polizze poliennali si possono disdettare?

Dubbio e idee.gifSolo per segnalare che le Compagnie, in barba alla legge 2 aprile 2007 n.40 hanno iniziato a respingere le disdette di polizze poliennali. Vi ricordate cosa recitava il comma 4, dell’art. 5 della citata legge 40?

Eccolo qui il testo: “Al primo comma dell’articolo 1899 del codice civile, il secondo periodo e’ sostituito dal seguente: “In caso di durata poliennale, l’assicurato ha facoltà di recedere annualmente dal contratto senza oneri e con preavviso di sessanta giorni. Tali disposizioni entrano in vigore per i contratti stipulati dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per i contratti stipulati antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la facoltà di cui al primo periodo può essere esercitata a condizione che il contratto di assicurazione sia stato in vita per almeno tre anni.“

Da qualche tempo mi dicono sia iniziata a girare una lettera dell’ISVAP con la quale si sostiene che, se alla data del 3 aprile 2007 la polizza ha maturato i tre anni di vigenza, allora è disdettabile, ma se i tre anni, a tale data, non sono ancora compiuti, allora la polizza non è disdettabile e te la tieni fino alla sua naturale scadenza. Prima di questa comunicazione, le Compagnie accettavano senza batter ciglio tutte le disdette che avevano effetto dallo spirare dei tre anni richiesti dalla legge.

C’è qualcuno di voi che ha avuto esperienza diretta in merito? Potreste recuperare la lettera dell’ISVAP che così la mettiamo nel blog e magari la commentiamo? Credo che potrebbe esserci molto utile capirne di più. Attendo di leggervi.

Aggiornamento del 3 marzo 2008. La rivista Assinews, riporta il seguente caso e le relative dichiarazioni del vicedirettore dell’ISVAP, dott.ssa Mazzarella secondo la quale:
- contratto stipulato in data 31 dicembre 2004;
- durata del contratto anni 10, per cui scadenza dello stesso al 31.12.2014;
- disdetta data con preavviso scritto, a valere dalla scadenza del 31 dicembre 2007.
“Il contraente poteva legittimamente recedere dal contratto alla citata scadenza del 31 dicembre 2007, in quanto a quella data era maturato il triennio contrattuale introdotto dalla nuova norma per la disdetta dei contratti stipulati prima della sua entrata in vigore”.
E non potevano dirlo prima?

55 Commenti »

  Marco R. wrote @

Buonasera! Io ho disdettato un contratto poliennale alcuni mesi fa. Alla data di disdetta erano già trascorsi 3 anni. Spero quindi di non avere problemi. Resto perplesso però per il fatto che la compagnia di assicurazione non mi mai dato una risposta (ovvero se è stata accettata la mia richiesta o no). Ciò mi preoccupa perchè è la seconda volta che invio domanda. La prima volta (senza nemmeno un loro avviso) non me l’hanno accettata per un errore (a parer dell’agenzia) nella formulazione della lettera. Anche se secondo me l’agente di zona dovrebbe forse cominciare a fare un corso di italiano. Staremo a vedere…

  mauro wrote @

Buongiorno a tutti, il problema che alcune compagnie ( solo poche per fortuna) sollevano , è la loro versione della Legge,( in pratica ciò che fa loro comodo ) in quanto non fanno leva tanto sul fatto del pre o post 3 aprile 2007 , ma sul fatto dei tre anni di esistenza in vita della vecchia polizza.
Faccio il punto della situazione: polizza stipulata settembre 2004, ( ma può essere dicembre come maggio ) , nel settembre 2007 compie i tre anni e quindi se si ha comunicato con raccomandata entro gg.60 la disdetta deve essere ritenuta valida ( teoria avvallata da associazioni consumatori , da assinews oltre che da avvocati interpellati dallo scrivente )
La compagnia in questione ritiene invece valida la disdetta solo per l’anno successivo , essendo stata spedita la raccomandata nel corso dei tre anni e non dopo.
I miei clienti attendono l’ingiunzione di pagamento da parte del giudice di pace ( che le compagnie che non sanno tenere i clienti altrimenti ,sicuramente faranno ) per poter proporre ricorso e citare in giudizio la compagnia , in quanto il decreto Legge e la successiva conversione il legge parla di tre anni di esistenza in vita e non a partire dal terzo anno di vita .
Inoltre faccio presente , che come varie sentenze affermano , non si tratta di novazione di polizza l’inserimento di un vincolo o del mero allungamento di durata , anche qui le compagnie tendono a rifiutare le disdette alle vecchie polizze , rifatte negli ultimi anni solo con allungamento di durata o cambio irrisorio di qualche massimale per giustificare agli assicurati la trasformazione di polizza.
Si contano gli anni di pagamento , altrimenti i consumatori sarebbero costretti a pagare i premi assicurativi per 4 annualità e disdire il contratto all’inizio del 5 anno…………alla faccia delle liberalizzazioni.
Mauro L. agente generale assicurativo

  Mauro A. Del Pup wrote @

Mi scuso se rispondo con un certo ritardo, ma il blog, rispetto ad un sito, è fatto proprio per incentivare lo scambio di opinioni e quindi eccomi qua.

@ Marco R.: posso dirle che ha ragione: una compagnia seria dovrebbe darle la conferma che la disdetta è arrivata ai loro uffici e che è stata accettata, magari con un ringraziamento perché è stato loro cliente. Purtroppo non sono obbligate a far questo e quindi bisogna confidare solo nelle persone (alcuni agenti seri e preparati). Indirettamente poi ai suoi quesiti risponde il sig. Mauro L. in qualità di agente generale di assicurazioni.

@ Mauro L.: grazie per l’approfondimento tecnico che ha voluto offrirci. Il fatto che lei scriva di essersi rivolto anche ad altri soggetti per ottenere un chiarimento (Ass.ni dei consumatori, Assinews – la rivista immagino – e legali), la dice lunga su quanta strada le compagnie di assicurazioni debbano ancora fare sul lato della trasparenza e della correttezza dei rapporti sia con i clienti che con i loro stessi agenti. Non possiamo fare di tutta l’erba un fascio, ma possiamo dire che il “fascio d’erba” è abbastanza grosso. Se è difficile per un agente capire come funziona il tutto, figurarsi per i clienti. Se le compagnie vogliono essere viste in maniera diversa (migliore) devono solo iniziare ad attuare una seria politica sia in merito ai prodotti offerti che verso l’attenta e rigorosa selezione degli agenti e non privilegiare solo i risultati commerciali. Questo, comunque, vale anche per gli altri intermediari come i broker i quali, in alcuni casi, si sono resi complici di attività tutt’altro che trasparenti e nell’interesse del cliente. Voglio ricordare i casi dei broker AON e Marsh negli USA, in merito allo scandalo, scoppiato nel 2004, sulle commissioni speciali che ricevevano dalle compagnie. In pratica i broker, invece di cercare di vendere il migliore prodotto per il cliente, erano incoraggiati a collocare le polizze delle compagnie con le commissioni più elevate, come la AIG. In sostanza i broker venivano pagati più del dovuto per piazzare i prodotti assicurativi più costosi e di compagnie amiche). Potrebbe procurare la lettera dell’ISVAP che ho citato nel post? Grazie.

  Giuseppe wrote @

Salve vorrei chiedervi spedire la disdetta via raccomanata a/ r fa’ differenza se alla sede centrale dell’assicurazione o all agente assicurativo di riferimento o agenzia di riferimento? Grazie

  Risk Management wrote @

@ Giuseppe: innanzitutto le confermo che fa bene ad inviare la disdetta con lettera raccomandata, meglio se con ricevuta di ritorno. Per quanto riguarda “il dove inviarla”, dovrebbe leggere la polizza e, tra le condizioni generali del contratto, cercare l’articolo che regola le forme di comunicazione tra assicurato ed assicuratore. Solitamente la disdetta dev’essere inviata all’agenzia dove è appoggiato il contratto (cioè l’agenzia di riferimento come dice lei), ma potrebbe anche essere indicato diversamente e cioè che si debba inviare presso la sede della direzione della compagnia (la sede centrale) la quale rimane pur sempre la sede “ideale” e sicura per tutte le comunicazioni dell’assicurato.

  Antonio wrote @

Buongiorno e grazie a tutti coloro che vorranno darmi un suggerimento.
Vi riporto brevemente il mio caso:
Polizza decennale (sigh!) stipulata il 30/04/07.
Disdetta portata a mano in Agenzia (con timbro e data) il 26/02/08.
Bene, l’agenzia mi invia una raccomandata nella quale mi dice che non accetta la disdetta perchè non rispetta le condizioni contrattuali.
Telefono in agenzia mi dicono che dovrei tenere la polizza per tre anni prima di poterla disdettare..e che poi la legge Bersani va “interpretata”…che non mi conviene prendere un Avvocato. perchè ci rimetterei anche le spese..ecc
Telefono al Servizio Clienti ed espongo il caso..ma non sono molto gentili e chiari ,ma mi invitano a spedire a loro il reclamo.
Ho paura che insabbiano tutto..
Che ne dite?

  Mauro A. Del Pup wrote @

Antonio, anche se con qualche giorno di ritardo, rispondo alla tua domanda attraverso il parere di un collega risk manager a cui ho voluto “girare” il tuo quesito. Ecco la risposta.

“Dato che ill decreto Bersani è antecedente al 30.04.02007 (Legge 2 aprile 2007, n. 40), Antonio può tranquillamente disdettare la polizza alla prima scadenza annuale utile con 60 gg. di preavviso. Meglio se una raccomandata RR.“

Infatti, aggiungo io, l’art. 5, comma 4 della citata legge 2 aprile 2007, n. 40, recita così:
Al primo comma dell’articolo 1899 del codice civile, il secondo periodo e’ sostituito dal seguente: “In caso di durata poliennale, l’assicurato ha facolta’ di recedere annualmente dal contratto senza oneri e con preavviso di sessanta giorni. Tali disposizioni entrano in vigore per i contratti stipulati dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per i contratti stipulati antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la facolta’ di cui al primo periodo puo’ essere esercitata a condizione che il contratto di assicurazione sia stato in vita per almeno tre anni.”.

Quindi, la disdetta inviata è perfettamente valida a decorrere dalla scadenza del 30.04.2008.

Ci fai sapere com’è andata a finire?

  Antonio wrote @

Buongiorno a tutti.
La vicenda è andata a buon fine. La Compagnia mi ha inviato una lettera dandomi pienamente ragione ed ha obbligato l’Agenzia di zona ad accettare la disdetta!
Grazie ancora per la vostra gentilezza, professionalità e puntualità.

  Nicola S. wrote @

Buonasera a tutti.
Ho letto con attenzione tutti i vostri interventi ed ho cercato conferme al mio quesito su siti di riferimento come quello dell’ISVAP, ANIA, ASSinews. Vengo al dunque, sono un inquilino di un condominio con polizza fabbricato stipulata dall’impresa di costruzione in data 8/06/2005. Secondo la normativa vigente della Legge Bersani ho chiesto che venisse disdettata la polizza, poichè al 8/06/2008 maturerebbe le tre annualità. In assemblea di condominio l’amministratore ha riferito che la raccomandata di disdetta è stata mandata secondo i termini previsti di 60 giorni, ma da parte dell’agente assicurativo non c’è stata una chiara volontà di accettare tale disdetta, appellandosi alla poca chiarezza della Legge ed invitando a rimandare la richiesta di un anno. Per quello che ho potuto apprendere ritengo che la nostra richiesta sia valida, voi cosa ne pensate? nel caso, esiste una lettera, disposizione, da parte dell’isvap o ministero degli interni o altro che chiarisca?
grazie

  Mauro A. Del Pup wrote @

Nicola, per rispondere alla sua domanda, faccio riferimento al caso di Antonio di cui al commento precedente il quale mi scrive di aver risolto un problema simile al suo (o al vostro parlando del condominio) dopo che lo stesso ha inviato la raccomandata non solo all’agente, ma alla stessa Compagnia. Nel caso di Antonio, la Compagnia gli ha inviato una lettera dandogli pienamente ragione ed obbligando l’Agenzia di zona ad accettare la disdetta!
La invito perciò a fare altrettanto, pregandola solo di farmi sapere l’esito.
Un saluto.

  giuseppe wrote @

poliza stipulate per 5 anni aprile 2005,inviato disdetta 17.3.2008 non accettata eppure sono passati 3 anni.Chiedo consiglio a chi mi devo rivolgere? grazie

  Risk Management wrote @

@Giuseppe: se la polizza è stata stipulata nel mese di aprile 2005, mi pare proprio che i tre anni siano decorsi. Mi chiedo, invece, se lei, inviando la disdetta il 17.03.2008, abbia rispettato i termini di disdetta previsti nel contratto: provi a controllare se tali termini prevedono che la comunicazione (con lettera raccomandata A.R.) debba essere inviata trenta o sessanta giorni prima della scadenza della polizza. Tenga presente che anche un giorno di ritardo inficia la disdetta. La ringrazio se mi farà sapere il proseguio della vicenda. Un saluto.

  Antonio wrote @

Pensavo la vicenda fosse conclusa. Invece no. La Rispettabile Compagnia, tramite l’ufficio contabilità, continua a scrivermi chiedendomi il pagamento del premio, minacciando di adire alle vie legali. Come si dice: “la mano sinistra non conosce quello che fa la destra”. Evidentemente non riescono nemmeno a far rispettare, alle singole agenzie, le disposizioni emanate. Adesso voglio proprio vedere dove vogliono arrivare. Vi farò sapere.

  lorenzo wrote @

E’ valida la disdetta di una polizza poliennali inviata tramite fax e non tramite raccomandata
60 giorni prima della scadenza come regolamentato dalla legge bersani su contratti in vita da almeno tre anni?
grazie

  Mauro A. Del Pup wrote @

@Lorenzo: bisogna leggere la polizza che potrebbe prevedere anche la modalità via fax, anche se solitamente la disdetta dev’essere inviata esclusivamente con lettera raccomandata A.R., altrimenti la polizza si ritiene non disdettata poiché la comunicazione via fax non è ritenuta valida dall’assicuratore.
I termini della Bersani, invece, mi paiono rispettati, ma quello che conta è appunto la modalità di comunicazione della disdetta.

  Mauro A. Del Pup wrote @

@Antonio: aspetto di leggere cosa ti dirà la compagnia di assicurazioni e soprattutto come si giustificherà rispetto alla sua precedente comunicazione con la quale accettava la disdetta secondo quanto stabilito dalla legge Bersani. Un saluto.

  ANGELO wrote @

la mia domanda e’ la seguente, polizza sostituita per emissione di appendice di precisazione, il 31.12.06.
disdetta inviata 30.09.08.
ai termini della Bersani la disdetta dovrfebbe esser valida per la prossima annualita, 31.12.09.
Mi chiedo ma se il cliente sta pagando da 10 anni per quel contratto, e’ possibile che la compagnia rifiuti la disdetta per l’annualita’ 31.12.2008.? In fondo molte imprese hanno fatto questo giochetto per tenere in vita i contratti per un anno in piu’.
grazie, Angelo

  Mauro A. Del Pup wrote @

@Angelo: se il contratto stato sostituito al 31.12.2006, allora la disdetta è valida dal 31.12.2009. Il fatto che stia pagando la polizza da 10 anni anni non ha, purtroppo, alcun peso. Quindi la compagnia potrebbe rifiutarsi di accettare la disdetta dal prossimo 31 dicembre 2008. Un saluto e mi faccia sapere.

  marco wrote @

polizza che sostituisce un contratto in essere decorrenza 30/11/2005 scadenza 31/12/2006 prima rata(ratino) scadenza contratto 31/12/2015 E’ posibile disdettare per il 31/12/2008 cordiali saluti

  MASSIMILIANO GALLI wrote @

Buonasera, vorrei proporvi un quesito:
polizza incendio stipulata 25/02/2007, scadenza 30/09/2018 quindi con rateo, pagamento sem.le settembre e marzo.
Posso fare la disdetta per marzo 2009, visto che il decreto bersani cita: facolta’ di recedere annualmente, quindi a mio parere trascorsi 12 mesi???
grazie
Massimiliano

  Mauro A. Del Pup wrote @

@Marco: se la polizza è stata sostituita con un nuovo numero )non mi è chiaro da quando però) è come se la stessa fosse una nuova polizza.

Comunque per la disdetta bisogna rifarsi a quanto previsto dall’art. 5, comma 4 della citata legge 2 aprile 2007, n. 40, che recita: Al primo comma dell’articolo 1899 del codice civile, il secondo periodo e’ sostituito dal seguente: “In caso di durata poliennale, l’assicurato ha facolta’ di recedere annualmente dal contratto senza oneri e con preavviso di sessanta giorni. Tali disposizioni entrano in vigore per i contratti stipulati dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per i contratti stipulati antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (qual è il suo contratto, ndr) la facolta’ di cui al primo periodo puo’ essere esercitata a condizione che il contratto di assicurazione sia stato in vita per almeno tre anni.”.
Se la polizza sostituita decorre dal 30.11.2005, potrebbe disdettarla entro il 2008, altrimenti tutto si sposta di un anno.

  Mauro A. Del Pup wrote @

@Massimiliano Galli: anche nel suo caso vale quanto ho scritto nel commento precedente. La Bersani recita che “per i contratti stipulati antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (qual è il suo contratto, ndr) la facolta’ di cui al primo periodo puo’ essere esercitata a condizione che il contratto di assicurazione sia stato in vita per almeno tre anni.”.
La disdetta annuale, invece, vale solo per i contratti stipulati dopo l’entrata in vigore della legge Bersani.

Un saluto.

  sabrina wrote @

Buonasera…
ho letto con attenzione i vostri messaggi e vorrei chiedervi se la mia polizza ina (euroforte) sottiscritta a marzo 2005, per la quale ho già versato 4 annulità (2005-2006-2007-2008) , posso disdirla senza perdere i premi versati? Le condizioni contrattuali prevedono, in caso di riscatto (quindi, chiusura anticipata) delle penali piuttosto elevate (circa 40% del valore versato). Se estinguo la polizza prima, posso ricorre al decreto Bersani e recuperare tutti i soldi?
Vi ringrazio per tutto il supporto che saprete fornirmi.
Un saluto

  Mauro A. Del Pup wrote @

@Sabrina: le polizze vita (così si chiamano quelle tipo la sua) si distinguono dalle polizze danni. Solitamente, il vincolo poliennale vale per queste ultime (oggetto della legge Bersani) e non anche per le polizze vita che possono essere interrotte in qualsiasi momento, anche dopo il primo anno e senza preavviso. Tuttavia, le polizze con versamento del premio per una capitalizzazione dello stesso (come quelle da lei sottoscritta con l’INA) pongono delle problematiche diverse dato che, se l’assicurato interrompe il versamento dei premi entro i primi tre anni, questo non ha diritto ad alcun “valore di riscatto“ e perde l’intero ammontare dei premi versati.
A partire dal 4° anno, l’assicurato può richiedere di riscattare la polizza, ma anche questa è una soluzione che, nei primi anni, può essere eccessivamente penalizzante (aspetto citato anche da lei).
Per alcune polizze, infatti, bisogna raggiungere almeno la metà della durata contrattuale per vedersi restituire i premi versati, senza però alcun rendimento (e quindi svalutati).
E’ dunque necessario leggere bene le condizioni di polizza, chiedere all’assicuratore un piano per il valore di riscatto e poi valutare cosa sia meglio fare, non ultima la possibilità di “congelare“ i premi per poi riscattarli più in là nel tempo.
In questo caso, il decreto Bersani non può venirle in aiuto.
La saluto e, se può, mi faccia sapere.

  maurizio wrote @

Gentili Signori,desidero sapere se posso disdire la polizza di assicurazione poliennale (Ambiente Casa) stipulata il 05/05/2004 scadenza 05/05/2014 avvalendomi della legge Bersani.
Vi ringrazio fin d’ora per le informazioni che saprete fornirmi e con l’occasione porgo distinti saluti.

  Mauro A. Del Pup wrote @

@Maurizio: la risposta alla sua domanda è certamente positiva. Dato che la polizza è stata stipulata il 05.05.2004, era disdettabile già dal 05.05.2007.
Ora la disdetta può essere inviata, nei termini previsti (preavviso di 60 giorni, ma se vuole la lettera può inviarla anche da subito), a far data dal 05.05.2009.
Un Buon Natale e mi faccia sapere l’esito.

  brigitte wrote @

Salve, ho stipulato una polizza salute in data 31 gennaio 2007. in tale polizza era prevista la possibilità di disdettarla anche dopo il primo bennio, inviando una raccomandata. io ho inviato la raccomandata rispettando i termini dei 30 giorni precedenti la scadenza annuale, come da contratto. la compagnia mi oppone che devono trascorrere tre anni. ma perchè devo aspettare se la mia polizza già mi consentiva di disdettare? se interpretata così, la legge non sarebbe a favore dei consumatori…bensì contraria ai loro interessi!

  Mauro A. Del Pup wrote @

@Brigitte: innanzitutto vediamo cosa dice l’art. 5, comma 4 della legge 2 aprile 2007, n. 40, che recita: “Al primo comma dell’articolo 1899 del codice civile, il secondo periodo è sostituito dal seguente: In caso di durata poliennale, l’assicurato ha facoltà di recedere annualmente dal contratto senza oneri e con preavviso di sessanta giorni. Tali disposizioni entrano in vigore per i contratti stipulati dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per i contratti stipulati antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la facoltà di cui al primo periodo può essere esercitata a condizione che il contratto di assicurazione sia stato in vita per almeno tre anni”.

Pertanto, siccome il suo contratto è stato stipulato antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge n.40 potrei dirle che, a norma della legge citata, dovrebbe attendere tre anni.
Tuttavia, dato che le condizioni di polizza, come mi scrive, prevedono la disdetta dopo il primo biennio dalla stipula, allora valgono queste ultime e la sua disdetta è valida a tutti gli effetti.
La lettera con la quale la compagnia si oppone, poi, arriva dalla direzione della compagnia o dall’agenzia presso la quale è appoggiata? Se è arrivata dall’agenzia, lei trasmetta (anche via fax) alla sede della direzione generale della compagnia, copia della disdetta con la ricevuta di ritorno della raccomandata, precisando anche che, in caso di mancata accettazione della disdetta (che come abbiamo visto è pienamente valida), si rivolgerà all’ISVAP.

Mi farebbe sapere il proseguito della vicenda?
Un saluto.

  Marcy wrote @

Buonasera,
Nell’agosto del 2005 ho sottoscritto un contratto con allenza il prodotto si chiama: ” doro”, sono trascorsi 3 anni e fin qui tutto ok, adesso pero’ vorrei disdire il tutto e a tal proposito vorrei sapere se la raccomandata a/r deve essere spedita 60gg prima del mese di agosto o 60gg prima del 31/12/2009? Io pago rate mensili cosa mi conviene fare? Sospendere i pagamenti ? Quanto potrebbe costarmi ” cara” la recessione del contratto in termini di soldi?

Ho poche o nulla cose chiare a riguardo …ma una e’ limpidissima : il pentimento di aver firmato quella polizza!

Grazie mille in anticipo….

  Mauro A. Del Pup wrote @

Il suo caso è diverso dai precedenti in quanto, da quello che scrive, mi sembra che la sua polizza sia di quelle per le quali si versa una certa somma a titolo di risparmio/investimento ed è quindi classificabile come polizza “vita“ e non come polizza rami danni.
Se è così, prima di rescindere/riscattare dal contratto bisogna leggerlo bene, molto bene e prendere atto della sua durata (che può essere di 5, 10, 15 o più anni), dato che:
- il riscatto è possibile, solitamente dopo tre anni dalla stipula, ma senza alcun rimborso;
- se si è usufruito del risparmio fiscale è necessario attendere almeno 5 anni;
- i versamenti dei premi, tuttavia, possono essere interrotti dopo un certo periodo dalla stipula (legga la polizza).
Alle volte può essere conveniente interrompere il versamento del premi ed attendere il periodo migliore per riscattare la polizza, il che le consentirebbe almeno di recuperare i premi versati con un minimo di interesse.
Quindi, prima di fare mosse avventate, legga bene il contratto e si informi presso l’agenzia o la direzione della compagnia su cosa sia meglio fare, per lei.
Poi, magari mi faccia sapere.

  rosy wrote @

Salve. Chiedo un parere e spero di ricevere un consiglio. Ho effettuato richiesta di DISDETTA di una polizza Infortuni sottoscritta nel 2003 all’Agenzia Generale di competenza (dove è appoggiato il contratto ed il sub agente in questione), a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. La scadenza contrattuale era prevista per il 30 gennaio 2013 e io ho inviato (ho tanto di ricevuta con timbro postale) la raccomandata, il 29 novembre 2008. L’agente di zona mi ha chiamato dicendo che la disdetta non è stata fatta nei termini previsti dalla Legge, pertanto vuol costringermi a pagare la polizza. Mi chiedo: la matematica è un’opinione? 29 novembre : inviata la raccomandata – 30 gennaio, era la scadenza annuale, sono 62 giorni prima? Quindi rientro nei termini previsti dalla Bersani. Fa fede il timbro postale, giusto? Vi prego di rispondermi, poichè questo tizio mi sta importunando e minacciando. Posso denunciarlo all’Isvap?

  Mauro A. Del Pup wrote @

@Rosy: per rispondere alla sua domanda, faccio riferimento al caso di Antonio (citato più sopra) al quale, avendo denunciato al blog un problema simile al suo, ho consigliato di inviare la raccomandata (copia di quella inviata all’agenzia) alla direzione della Compagnia, anche via fax dato il valore legale dello stesso.
Nel caso di Antonio, la Compagnia gli ha inviato una lettera dandogli pienamente ragione ed ha obbligato l’Agenzia di zona ad accettare la disdetta che, le confermo, lei ha inviato nei termini corretti e previsti dalla legge.
La invito perciò a fare altrettanto, pregandola solo di farmi sapere l’esito.
Un saluto.

  sams wrote @

Ciao
vorrei un parere da qualcuno che capisce piu di me (sono inglese) Ho avuto un negozio commerciali con un assicurazione annuale pagato in 2 rate al 2 feb e al 2 agosto. In maggio 31 sono stata sfrattata perche il proprietario aveva bisogno del negozio, ed anche io mi sono stuffata di pagare sempre e del fisco italiano.Ho chiamato l’assicurazione e ho mandato una raccommandata dicendo che chiudevo la ditta e il negozio. Non ho sentito niente dal assicurazione ma in agosto mi hanno chiesto di pagare la seconda rata. non lo ho fatto e ora mi trovo con una lettera di andare davanti al giudice di pace o di pagare la seconda rata piu €200 di spese loro!!!
MA E POSSIBILE ASSICURARE UNA COSA CHE NON C’E PIU?? come si fa a dichiarare il falso, IN ALTRI PAESI I MESI PAGATI DI PIU VANNO RIMBORSATI (TIPO GUIGNO E LUGLIO) QUI INVECE SI PAGA PER ASSICURARE ZERO.
una risposta urgente gradita magari c’e qualche legge in mio favore

  Andrea wrote @

Buongiorno, avrei urgenza di chiarire questo aspetto. Ho inviato disdetta per una polizza infortuni dec.za 28\25 scad.za 28\2\2015 per il 28\2\2009, passati quindi 4 anni. L’ho inviata pero’ in funzione del termine di preavviso previsto dal contratto che è di 30gg e non con i 60 gg. di preavviso previsti dalla Legge Bersani. L’assicuratore mi risponde che la disdetta non è valida appunto per questo motivo.
Vi chiedo pertanto quale sia la norma esatta: i termini contrattuali o quelli della legge bersano o, viceversa, quelli più favorevoli al Consumatore?.
Ho trovato nel commento di Risk Management che riporta un parere favorevole (lo riporto qui sotto) all’ipotesi dei 30 gg. ma non era evidenziato in modo chiaro. Ve lo riallego per comodità.
A presto e grazie in anticipo. Andrea
” giuseppe wrote @ 6 Maggio, 2008 at
poliza stipulate per 5 anni aprile 2005,inviato disdetta 17.3.2008 non accettata eppure sono passati 3 anni.Chiedo consiglio a chi mi devo rivolgere? grazie

Risk Management wrote @ 9 Maggio, 2008 at
@Giuseppe: se la polizza è stata stipulata nel mese di aprile 2005, mi pare proprio che i tre anni siano decorsi. Mi chiedo, invece, se lei, inviando la disdetta il 17.03.2008, abbia rispettato i termini di disdetta previsti nel contratto: provi a controllare se tali termini prevedono che la comunicazione (con lettera raccomandata A.R.) debba essere inviata trenta o sessanta giorni prima della scadenza della polizza. Tenga presente che anche un giorno di ritardo inficia la disdetta. La ringrazio se mi farà sapere il proseguio della vicenda. Un saluto”.

  Mauro A. Del Pup wrote @

@Andrea: i termini di disdetta da rispettare sono quelli più favorevoli al consumatore che, in questo caso, coincidono con quelli previsti nel suo contratto, (30 giorni anziché i 60 previsti dalla Bersani).
C’è qualche compagnia che tenta di respingere la disdetta quando questa sia difforme dagli obblighi contrattuali, quindi è perlomeno curioso che stavolta sia l’agente a respingere la sua disdetta basandosi sulla tesi (errata) che la stessa non rispetta i termini della Bersani, ma quelli del contratto, ben sapendo che ciò che regola le parti sono comunque le clausole del contratto quando queste non siano sfavorevoli per una delle parti (*).
Quindi non si preoccupi, la disdetta da lei inviata è assolutamente corretta e valida. Se vuole, faccia un ulteriore sforzo e trasmetta un fax con copia della raccomandata inviata all’agente, alla direzione generale della Compagnia mettendo in copia anche l’indirizzo dell’ISVAP: vedrà che la risposta sarà di un altro tono.
Mi faccia sapere e un saluto.

(*) Art. 1370 Interpretazione contro l’autore della clausola
Le clausole inserite nelle condizioni generali di contratto (1341) o in moduli o formulari (1342) predisposti da uno dei contraenti s’interpretano, nel dubbio, a favore dell’altro.

  lia wrote @

ho stipulato una polizza investimento a Novembre 2007 decennale o meglio non ha una scadenza vera e proria. oggi marzo 2009 vorrei recedere dal contratto avvalendomi della legge Bersani, ma mi è stato detto che se recedo dal contratto perdo la somma versata. aspetto vs. nuove. grazie.

  Mauro A. Del Pup wrote @

@Lia: credo che l’assicuratore abbia ragione.
Come ho già detto in un altro commento, il suo caso è diverso dai precedenti in quanto, da quello che scrive, mi sembra che la sua polizza sia di quelle per le quali si versa una certa somma a titolo di risparmio/investimento ed è quindi classificabile come polizza “vita“ e non come polizza rami danni.
Quel tipo di polizze (dette appunto polizze “vita“) non sono dunque soggette alla Bersani in quanto non rientrano nei rami danni (come le polizze incendio, furto, rc, ecc.).
Se è così, prima di rescindere/riscattare dal contratto bisogna leggerlo molto bene e prendere atto della sua durata (che può essere di 5, 10, 15 o più anni), dato che:
- il riscatto è solitamente possibile, solitamente dopo tre anni dalla stipula, ma senza alcun rimborso;
- se si è usufruito del risparmio fiscale è necessario attendere almeno 5 anni;
- i versamenti dei premi, tuttavia, possono essere interrotti dopo un certo periodo dalla stipula (legga la polizza).
Alle volte può essere conveniente interrompere il versamento del premi ed attendere il periodo migliore per riscattare la polizza, il che le consentirebbe almeno di recuperare i premi versati con un minimo di interesse.
Quindi, prima di fare mosse avventate, legga bene il contratto e si informi presso l’agenzia o la direzione della compagnia su cosa sia meglio fare, per lei. Poi, magari mi faccia sapere.
Un saluto.

  Claudio wrote @

Polizza Ina “Casa dolce casa” stipulata il 30/1/2006 – scadenza 30/7/2016 (dieci anni e sei mesi). Prima rata semestrale pagata alla firma, poi premi annuali scadenti il 30/7 di ogni anno.
Ho pagato 30/7 2006 – 2007 – 2008.
Ho dato disdetta in febbraio 2009 per il 30/7/2009.
L’Ina ha respinto la disdetta.
Conviene fare ricorso all’ISVAP avendo già fatto anche reclamo all’Ufficio reclami Ina di Roma (senza risposta) da oltre 45 giorni come previsto?
Grazie a chi vorrà darmi un chiarimento
Cordiali saluti

  Paolo wrote @

Polizza INA Assitalia “persona più” stipulata il 30/06/05 decennale… ho ancora quindi un mese di tepo per mandare raccomandata,giusto?
Conviene mandarla all’Agenza di riferimento oppure direttamente alla sede centrale magari per evitare agenti non professionali?
Saprebbe poi indicarmi un modulo adatto per la disdetta?
Grazie!

  Mauro A. Del Pup wrote @

@Claudio: la disdetta deve essere accettata senza indugio da parte dell’INA-Assitalia (ora gruppo Generali).
A questo punto, l’esposto all’ISVAP non sarebbe necessario, ma direi di farlo ad ogni buon conto per consentire allo stesso ISVAP di emettere una sanzione a carico della compagnia assicurativa.
Mi faccia sapere.

  Mauro A. Del Pup wrote @

@Paolo: per i termini di disdetta, dovrebbe controllare cosa recita la polizza a tale proposito. Tuttavia, ove gli stessi risultino più “onerosi“ dei sessanta giorni previsti dalla legge Bersani, valgono questi ultimi, ma la disdetta per il 30.06.2009, può essere inviata anche da subito.
Potrebbe poi inviare la disdetta con lettera raccomandata RR alla direzione della compagnia e per conoscenza all’agenzia dove è appoggiato il contratto.
Il testo da usare per la disdetta potrebbe essere il seguente:

Oggetto: disdetta polizza (tipo) n. … scadente il ….

Con la presente diamo disdetta al contratto in oggetto a far data dal prossimo 30 giugno 2009 affinché, da tale data, non abbia più a rinnovarsi.

Mi faccia sapere.

  Claudio wrote @

Mauro A.. Ringrazio della cortese risposta. Dopo aver respinto la disdetta a gennaio, il 10/3 (arrivatami però il 21/3) con una nuova raccomandata Inassitalia accettava la disdetta.
Questo però, penso, perchè nel frattempo avevo fatto reclamo all’Ufficio reclami di Roma.

  Dario S. wrote @

In data 15/01/2009 ho mandato la disdetta di un contratto assicurativo per il 15/03/2009. poichè il mese di Febbraio ha 28 giorni la compagnia mi contesta la mancata osservanza dei 60 giorni previsti dalla legge Bersani. A conti fatti sono 58. Sul contratto assicurativo però nelle condizioni di assicurazioni al paragrafo intitolato <proroga dell’assicurazione e periodo di assicurazione la compagnia scrive: in mancanza di disdetta, da una delle parti, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l’assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così succesivamente. il contartto in questione ha avuto decorrenza 05/05/2008 scadenza 15/03/2017.
a questo punto la domanda è se la mia disdetta è valida oppure no. Grazie a chiunque sappia darmi una risposta da far valere nei confronti della compagnia assicuratrice.

  Mauro wrote @

Buongiorno

ho una polizza n. 986515xxx stipultata in data 12/6/1998 con validità decennale

in data 20/07/2007 ho stipulato una polizza decennale n. 27008xxx0 che fà riferimento come polizza sostituita/rinnovata a quella sopra citata.
in allegato alla tale polizza ho stipulato una una polizza annuale n. 27008xxx1 coem assicurazione complementare alla polizza del 20/07/2008

A questo punto posso disdettare entrambe le due polizze 60 giorni prima come previsto all’art. 5, comma 4 della legge 2 aprile 2007, n. 40? Grazie

  Mauro A. Del Pup wrote @

@Dario S.
Lei avrebbe ragione se il contratto fosse stato in vigore per almeno un anno e i termini di disdetta da rispettare sono effettivamente 30 giorni del suo contratto e non i 60 della Bersani.
Ma se ho capito bene la situazione è questa:
- decorrenza della polizza 05/05/2008;
- data di scadenza 15/03/2017;
- data di scadenza/rinnovo annua 15/03 di ogni anno, di cui la prima il 15/03/2009.

Dal 05/05/2008 al 15/03/2009 non si è compiuto un anno e, dunque, la sua polizza non ha maturato i 12 mesi di vigenza che decorrono, quindi, dal 15/03/2009 al 15/03/2010.
E’ quindi al 2010 che lei potrà legalmente far valere il suo diritto di disdettare il contratto nei confronti del suo assicuratore.

Mi faccia sapere.

  Mauro A. Del Pup wrote @

@ Mauro: sulla base di quanto mi ha scritto, la polizza in vigore dal 20/07/2007 può essere certamente disdettata, mentre per quella complementare a questa, è necessario che sia rimasta in vigore per almeno 12 mesi, come ho spiegato nel commento precedente a questo.

Per i termini di disdetta verificare quanto riportato da ciascuna polizza: tuttavia, valgono almeno i 60gg come previsto all’art. 5, comma 4 della legge 2 aprile 2007, n. 40.

Un saluto.

  Mauro wrote @

la ringrazio per la sollecitudine con cui mi ha risposto.

Vorrei verificare unicamente ancora una questione con lei.
la polizza complementare ha validità di un anno. mi e le domando: devo comunque attendere che la polizza rimanga in vigore un anno e dare poi disdetta 60 gg antecedenti il secondo anno??

  Mauro A. Del Pup wrote @

La polizza complementare deve avere un periodo assicurativo di un anno, ad es. dal 20.07.2008 al 20.07.2009.
In un caso simile, la polizza può essere disdettata a far data dal 20.07.2009 inviando, prima di tale termine e nel rispetto dei termini di disdetta indicati in polizza (che possono essere di 30 – 60 o 90 giorni (in quest’ultimo caso si applicano comunque i 60 giorni della Bersani), una lettera raccomandata di disdetta con ricevuta di ritorno.

Avanzo un caffè :-)

  Paolo wrote @

Buonasera, sono Paolo… avevo scritto in data 30 Marzo riguardo la mia polizza… dopo la disdetta non ho avuto particolari problemi…. sono stato solo contattato da una agente di zona per l’incasso della prima quota che non dovevo pagare, dopo averlo informato della mia disdetta mi ha solo chiesto se potevo mandargli via fax la ricevuta di ritorno (forse per un verifica)
Spero di non avere problemi in futuro… Ringrazio sentitamente per i consigli

  Mauro A. Del Pup wrote @

@Paolo: mi fa piacere sapere che la vicenda si sia conclusa bene e che ce l’abbia fatto sapere.
Nei confronti dell’agente lei è stato gentile in quanto, allo stesso, poteva bastare la sua dichiarazione di aver inviato la disdetta mentre, copia della stessa, l’agente avrebbe dovuto semmai chiederla alla sua mandante.
Un saluto.

  Lemm wrote @

Salve a tutti,
mi sembra ci siano esperti qui ed è quello di cui ho bisogno.
Spiego un po la situazione:
Polizza stipulata nel 1996,scadeva nel 2006 ma i signori alla mia richiesta in quell’anno di riscossione mi hanno detto che tale polizza si era rinnovata automaticamente fino al 2016.Ora io vorrei sono mesi che tento di rescindere il contratto e non pagare più cifre che continuano a richiedere quanto ho chiaramente detto di non voler cessare il tutto.
Mi chiedono di versargli degli arretrati,perchè dovevo provvedere a disdire prima della scadenza.La cosa che mi innervosisce è che io l’ho fatto presente milioni e milioni di volte,è già un anno che dico di voler recedere e loro non mi hanno mai detto come fare e tantomeno se ci sono dei termini da rispettare per redenre il tutto valido.Mi ripetono la tiritera della scadenza solo quando divento assillante ma neanche sono chiari nella spiegazione!
Questi soldi che mi chiedono di arretrati a me sembrano l’ultimo furto alle mie tasche!C’è qualcosa che posso fare o devo pagare inevitabilmente.

Scusate se mi sono dilungato,
spero che ci sia qualcuno in grado di indirizzarmi e spuntarla su questi ladroni.

  Filippo Bonazzi wrote @

Caro Lemm,
le hanno detto una fesseria. Nessuna polizza si rinnova tacitamente per dieci anni.
Premesso che non mi è chiaro se si tratti di una polizza del Ramo Vita o dei Rami Danni le consiglio di attivarsi così:
nel primo caso (Ramo Vita) smetta di pagare il premio e chieda il riscatto della polizza (dopo aver verificato eventuali penali per riscatto anticipato);
nel secondo caso (Rami Danni) si avvalga della facoltà di recesso annuale ammessa dall’art. 1899 c.c.; faccia presto però, perchè sta per essere approvata una modifica all’art. 1899 c.c. nel senso di eliminare la facoltà di recesso annuale.
Per il resto il suo caso rappresenta l’ennesima dimostrazione della mancanza di serietà professionale che caratterizza il sistema assicurativo.
In futuro, se non le sono chiari i termini del contratto non lo firmi. Se non le sono chiari, infatti, dipende esclusivamente o dall’incapacità professionale del suo interlocutore (e ce ne sono tanti) o dalla mala fede del suo interlocutore (e ce ne sono tantissimi).
Auguri.

  Massimo wrote @

Ho sottoscritto il 30/09/2008 la polizza INA Assitalia “Casa Dolcecasa”.
In data 08/08/2009 ho spedito una raccomandata on ricevuta di ritorno per disdirla.
Nella stessa busta ho allegato la fotocopia delle loro condizioni di polizza (recuperabili anche sul sito web) nelle quali è specificato…
“Articolo 7. Proroga dell’assicurazione
In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l’assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente.”

Avendo sottoscritto una polizza decennale ho spedito la raccomandata di disdetta entro i 30 giorni specificati dall’articolo 7.
Vorrei sottolineare come in tutto il volume delle Condizioni di Polizza NON SIANO PRESENTI altri articoli o simili che diano altre indicazioni riguardo i tempi e modi di disdetta dal contratto: l’articolo 7 riportato sopra è l’unico presente.

In data 15/10/2009 ci viene recapitata una lettera (datata 06/10/2009 ma riportante il timbro postale del 13/10/2009) spedita dall’Agenzia Generale INA Assitalia nella quale viene sostenuto che la richiesta di disdetta non può essere considerata valida perchè non inviata entro 60 giorni dalla scadenza annuale dell’assicurazione.
Precisano subito dopo che, secondo loro, l’articolo 7 si riferisce alla scadenza naturale (30/09/2018) della polizza.

A me sembra non corretto in quanto:
1. è contraddittorio rispetto alle stesse condizioni da loro riportate nella condizioni fornite ai clienti
2. sostengano di essere nel giusto fornendo tuttavia una interpretazione dell’articolo 7, mentre per tutti gli altri articoli vale il principio che “se non è specificato non è compreso”.

Al telefono hanno poi citato la legge Bersani e i 60 gg ma mi sembra comunque in conflitto con le loro condizioni.
Posso fare qualcosa?
Grazie.

  Mauro A. Del Pup wrote @

@Massimo: da quanto mi scrive lei ha perfettamente ragione. La disdetta deve essere accettata senza indugio da parte dell’INA-Assitalia (ora gruppo Generali) in quanto valgono i termini riportati in polizza se, come in questo caso, sono più favorevoli per l’assicurato rispetto ai 60gg. della Bersani.
A questo punto, le consiglio di inviare la copia della raccomandata che ha inviato all’agenzia anche alla direzione generale della compagnia e, per conoscenza, all’ISVAP (veda sulla colonna di destra del blog il link al sito) per consentire allo stesso ISVAP di emettere una eventuale sanzione a carico della compagnia assicurativa.
Se ha bisogno mi faccia sapere e la pregherei anche di farmi sapere l’esito finale che potrà essere utile per altre persone che si trovino nella sua stessa situazione.
Un saluto.

  Massimo wrote @

@Mauro: la ringrazio per la sua risposta più che celere… sinceramente non pensavo potesse essere così rapida!
Sicuramente vi farò sapere l’esito una volta terminato tutto l’iter.
Grazie!


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